La riproduzione non autorizzata di una fotografia dotata di carattere creativo lede sia il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto come tale, indipendentemente dallo sfruttamento economico, sia il diritto esclusivo di utilizzazione economica: il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa sulla base dei compensi normalmente praticati dall’autore, anche raddoppiati per la mancanza di consenso, e il danno non patrimoniale è in re ipsa, dovendosi provare solo la sua estensione, da valutare equitativamente in ragione della diffusione delle pubblicazioni.
L’obbligazione risarcitoria, di valore, si converte in obbligazione di valuta alla pubblicazione della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata [nella specie, fotografia utilizzata sui siti internet di una società slovena di servizi turistici, convenuta con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ex reg. (CE) n. 861/2007].