Per la lesione del diritto d’autore derivante dalla messa in rete di una fotografia su un sito accessibile in Italia, gestito da una società con sede in altro Stato membro, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato, senza che occorra che il sito sia diretto verso l’Italia, limitatamente al danno cagionato nel territorio nazionale; la legge applicabile è, ai sensi dell’art. 8 del reg. (CE) n. 864/2007, quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità previsto dal reg. (CE) n. 861/2007, applicabile alle controversie transfrontaliere entro il valore di cinquemila euro, è regolato dalle norme processuali italiane e spetta alla sezione specializzata in materia di impresa.
La riproduzione non autorizzata di una fotografia dotata di carattere creativo, come l’immagine di un’isola all’alba esposta in una mostra istituzionale e usata dalla convenuta per pubblicizzare un’escursione, lede sia il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto come tale, indipendentemente dallo sfruttamento economico, sia il diritto esclusivo di utilizzazione economica. Il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa sulla base dei compensi normalmente praticati dall’autore, anche raddoppiati per la mancanza di consenso, e il danno non patrimoniale è in re ipsa, dovendosi provare solo la sua estensione, da valutare equitativamente in ragione della diffusione delle pubblicazioni.
L’obbligazione risarcitoria, di valore, si converte in obbligazione di valuta alla pubblicazione della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.