Chi lamenta l’uso non autorizzato del proprio marchio deve provare la diffusione commerciale dei prodotti contraddistinti dal segno dopo la revoca del consenso, i profitti conseguiti dal contraffattore e il danno subito; la domanda risarcitoria e inibitoria va respinta quando l’istruttoria dimostri soltanto una commercializzazione di modesta entità [nella specie, capsule e lattine di caffè a marchio “Arton Café” prodotte nell’ambito di una collaborazione tra le parti].
La licenza di marchio non richiede la forma scritta: quando l’uso sia avvenuto con il consenso, anche solo verbale, del titolare, le pretese relative al periodo di validità del consenso, come la ripartizione dei proventi pattuita, attengono alla responsabilità contrattuale e non all’illecito extracontrattuale da contraffazione.