Le domande restitutorie e/o risarcitorie che postulano la responsabilità dei soci amministratori nei confronti della società e prospettano un danno al patrimonio sociale possono essere proposte esclusivamente dalla società, in persona dei suoi legali rappresentanti, non essendo prevista, in materia di S.n.c., la legittimazione sostitutiva del socio. Sussiste, invece, la legittimazione attiva dei soci a far valere l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno diretto patito dal loro patrimonio quale conseguenza delle condotte illecite imputate agli amministratori.
La scrittura privata tra soci che prevede l’assegnazione diretta di beni sociali ha effetti esclusivamente obbligatori e deve interpretarsi quale accordo prodromico ad un’eventuale divisione dei beni all’esito della liquidazione; in costanza di società, i beni acquistati dalla società fanno parte del patrimonio sociale e non possono essere distratti mediante atti di assegnazione diretta e senza corrispettivo in favore dei singoli soci, come del resto chiarisce l’art. 2280 c.c. Le operazioni di compravendita di beni sociali devono essere realizzate perseguendo il primario interesse sociale e tutelando il patrimonio sociale e i creditori e devono prevedere un prezzo congruo. [nella specie, condanna del socio amministratore di una s.n.c. edile per la vendita di beni sociali a prezzo incongruo; respinte le domande dei soci verso l’amministratore e la società acquirente].