La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso il socio o il terzo ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. ha natura extracontrattuale e richiede l’allegazione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore, di un danno che incida direttamente sul patrimonio del danneggiato e del nesso causale.
Il mero inadempimento contrattuale della società non basta a fondare la responsabilità dell’amministratore verso l’altro contraente, occorrendo un quid pluris consistente in fatti illeciti a lui direttamente imputabili e non riversabili sulla società, e restano esclusi i danni che siano il mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale. La domanda del locatore contro l’amministratore della conduttrice cessionaria va quindi respinta quando l’attore si limiti a descrivere l’inadempimento della società senza dedurre in concreto alcun elemento di dolo o colpa qualificante la condotta dell’amministratore, con spese irripetibili verso il convenuto contumace.
Manca del resto lo stesso inadempimento della conduttrice cedente, e a maggior ragione ogni responsabilità del suo amministratore, quando essa abbia offerto nel giudizio di sfratto il pagamento dei canoni, illegittimamente rifiutato dal locatore, e abbia eseguito le opere di rimozione degli abusi edilizi entro la riconsegna, termine previsto dal contratto di locazione; il locatore non può imputarle la perdita subita per la risoluzione del preliminare di vendita dell’immobile, stipulato successivamente con un terzo e con un termine per il definitivo che le conduttrici non conoscevano.