L’art. 2409 c.c., nel riferirsi al fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione”, sanziona soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno, anche futuro purché patrimonialmente rilevante, per la società o per le controllate; non rilevano i danni ai singoli soci, ai creditori o ai terzi, né le denunce pretestuose o di mero disturbo della minoranza.
La disciplina riformata si inserisce nella tendenza del diritto societario a escludere le misure sanzionatorie quando la società, in una logica di ravvedimento operoso, rimedi alle conseguenze delle irregolarità: le iniziative correttive adottate in corso di procedimento possono quindi escludere l’intervento giudiziale [nella specie, rigettato il reclamo del socio di una s.r.l. agricola].