Ai fini del ricorso ex art. 2409 c.c. occorre il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, cioè la violazione di doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno per la società o per le controllate, restando irrilevanti i doveri degli amministratori che attengono all’organizzazione, alla vita della compagine sociale e all’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi.
Non integra grave irregolarità la corresponsione di compensi agli amministratori delle società controllate, in assenza di una previsione di gratuità degli incarichi, né ne deriva un danno per la controllante che presenti bilanci in attivo e una diminuzione dei proventi fisiologica in un mercato libero [nella specie, rigettato il reclamo della socia lussemburghese contro il decreto del Tribunale di Roma].