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Tribunale di Roma, 15 Ottobre 2025

Denunzia ex art. 2409 c.c. respinta dopo l’ispezione: gravi irregolarità dannose e attuali e limiti del sindacato sulle scelte gestorie

Tribunale di Roma, 15 Ottobre 2025
Denunzia ex art. 2409 c.c. respinta dopo l’ispezione: gravi irregolarità dannose e attuali e limiti del sindacato sulle scelte gestorie

La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione”, consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e, in secondo luogo, le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interesse.

Va pertanto respinto, all’esito dell’ispezione, il ricorso dei soci che lamentino il diniego della consultazione dei documenti sociali, non più attuale quando l’amministratore abbia poi soddisfatto tutte le richieste dei soci e dell’ispettore, e l’errata applicazione dei quorum da parte dell’amministratore presidente dell’assemblea, che non integra grave irregolarità quando la questione sia interpretativamente incerta e le delibere non siano state impugnate. Lo stesso vale per assetti organizzativi che l’ispettore abbia ritenuto sostanzialmente adeguati all’attività immobiliare svolta, per l’appartamento e l’autovettura concessi al fratello dell’amministratore, compensati dal suo apporto professionale alla società, per contratti preliminari di locazione e di superficie su centri commerciali e un finanziamento infruttifero infragruppo, rientranti nella discrezionalità gestoria, e per compensi solo apparentemente eccedenti quelli deliberati per un errore nel confronto tra importi netti e lordi; le spese sono liquidate anche in favore del curatore speciale della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 15/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Flora Mazzaro
Registro: RVG 13286 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Eusebio Calcaro
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