L’impugnazione della delibera dei soci di una società semplice esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, riferita alle società di capitali, e la causa va quindi decisa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, anche quando le domande riguardino la fusione tra società semplici e il recesso del socio; su concorde richiesta delle parti, e nei limiti dell’art. 112 c.p.c., il giudice dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.