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Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2025

Uso del marchio RE/MAX come insegna: pregiudizio irreparabile, inibitoria con penale e distruzione del materiale negata

Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2025
Uso del marchio RE/MAX come insegna: pregiudizio irreparabile, inibitoria con penale e distruzione del materiale negata

Risolto il contratto di franchising per inadempimento dell’affiliato, il suo perdurante uso del marchio dell’affiliante come insegna, nelle vetrofanie e sui portali immobiliari viola l’obbligo contrattuale di cessarne l’utilizzazione e integra al tempo stesso un illecito extracontrattuale, che il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato a far valere erga omnes, perché con la risoluzione è venuto meno il titolo che autorizzava l’uso.

L’uso illegittimo del marchio altrui genera un pregiudizio tendenzialmente irreparabile, perché l’effetto confusorio prodotto dal contraffattore è difficilmente recuperabile anche quando resti limitato all’ambito locale e perché nel giudizio di merito sarebbe impossibile determinare con esattezza il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. L’inibitoria, misura anticipatoria che non richiede l’instaurazione del giudizio di merito, può quindi essere concessa con la fissazione di una penale per ogni violazione e giorno di ritardo. La distruzione del materiale promozionale e di vendita recante il marchio va invece negata quando il ricorrente non fornisca elementi che ne consentano l’esatta individuazione e non sia dimostrato che il materiale sia ancora nella disponibilità del contraffattore e da lui utilizzato.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro: RG 41203 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/09/2026
Massima a cura di: Marco Losito
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