Risolto il contratto di franchising per inadempimento dell’affiliato, il suo perdurante uso del marchio dell’affiliante come insegna, nelle vetrofanie e sui portali immobiliari viola l’obbligo contrattuale di cessarne l’utilizzazione e integra al tempo stesso un illecito extracontrattuale, che il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato a far valere erga omnes, perché con la risoluzione è venuto meno il titolo che autorizzava l’uso.
L’uso illegittimo del marchio altrui genera un pregiudizio tendenzialmente irreparabile, perché l’effetto confusorio prodotto dal contraffattore è difficilmente recuperabile anche quando resti limitato all’ambito locale e perché nel giudizio di merito sarebbe impossibile determinare con esattezza il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. L’inibitoria, misura anticipatoria che non richiede l’instaurazione del giudizio di merito, può quindi essere concessa con la fissazione di una penale per ogni violazione e giorno di ritardo. La distruzione del materiale promozionale e di vendita recante il marchio va invece negata quando il ricorrente non fornisca elementi che ne consentano l’esatta individuazione e non sia dimostrato che il materiale sia ancora nella disponibilità del contraffattore e da lui utilizzato.