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Tribunale di Milano, 17 Marzo 2025, n. 2208/2025

Azione del curatore contro amministratori di diritto e di fatto di s.r.l.: onere della prova e omessi adempimenti tributari

Tribunale di Milano, 17 Marzo 2025, n. 2208/2025
Azione del curatore contro amministratori di diritto e di fatto di s.r.l.: onere della prova e omessi adempimenti tributari

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori di s.r.l., in applicazione del criterio generale sul riparto dell’onere della prova nelle azioni di inadempimento, il curatore deve provare la fonte del rapporto e allegare specificamente i singoli inadempimenti e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri; non basta a tal fine il generico richiamo a raggiri dei consulenti, non illustrati né provati.

L’amministratore non assolve gli obblighi tributari e di redazione del bilancio della società con il solo affidamento dell’incarico al commercialista, dovendo vigilare sulla puntuale esecuzione del mandato, e la sua responsabilità è esclusa solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento, comunque irrilevante quando l’omissione si sia protratta per tutta la vita della società. Per l’omesso pagamento dei tributi l’amministratore risponde di sanzioni, interessi e aggi se la società era in grado di pagare; se invece la società non poteva pagare, gli adeguati assetti dell’art. 2086 c.c. dovevano consentirgli di distinguere tra difficoltà temporanea e causa di scioglimento, e in caso di indebita prosecuzione dell’attività risponde anche dei maggiori tributi maturati.

È amministratore di fatto, solidalmente responsabile con quello di diritto, il genitore dell’amministratore unico che, pur privo di investitura formale, abbia ideato l’iniziativa, scelto i consulenti, gestito in autonomia un ramo dell’attività e sottoscritto con il figlio la relazione sulle cause del fallimento, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni alla Guardia di Finanza. Il risarcimento, limitato dal curatore agli accessori del debito erariale ammesso al passivo, è debito di valore, rivalutato con gli interessi dalla dichiarazione di fallimento.

Data Sentenza: 17/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 7120 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Francesco Calosso
Francesco Calosso

Avvocato del Foro di Torino, laureato con tesi in diritto bancario. Svolge attività di consulenza in ambito civile e commerciale, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese e privati.

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