Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori di s.r.l., in applicazione del criterio generale sul riparto dell’onere della prova nelle azioni di inadempimento, il curatore deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento, mentre spetta agli amministratori dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri.
L’amministratore non assolve gli obblighi tributari della società con il solo affidamento al commercialista dell’incarico di trasmettere le dichiarazioni, dovendo vigilare sulla puntuale esecuzione del mandato: la sua responsabilità è esclusa solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento [nella specie, condanna in solido dell’amministratore di diritto e dell’amministratore di fatto di una s.r.l. alberghiera fallita al risarcimento di circa 545.000 euro, con rivalutazione e interessi, e pagamento delle spese allo Stato per l’ammissione del fallimento al patrocinio].