Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori di s.r.l., in applicazione del criterio generale sul riparto dell’onere della prova nelle azioni di inadempimento, il curatore deve provare la fonte del rapporto e allegare specificamente i singoli inadempimenti e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri; non basta a tal fine il generico richiamo a raggiri dei consulenti, non illustrati né provati.
L’amministratore non assolve gli obblighi tributari e di redazione del bilancio della società con il solo affidamento dell’incarico al commercialista, dovendo vigilare sulla puntuale esecuzione del mandato, e la sua responsabilità è esclusa solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento, comunque irrilevante quando l’omissione si sia protratta per tutta la vita della società. Per l’omesso pagamento dei tributi l’amministratore risponde di sanzioni, interessi e aggi se la società era in grado di pagare; se invece la società non poteva pagare, gli adeguati assetti dell’art. 2086 c.c. dovevano consentirgli di distinguere tra difficoltà temporanea e causa di scioglimento, e in caso di indebita prosecuzione dell’attività risponde anche dei maggiori tributi maturati.
È amministratore di fatto, solidalmente responsabile con quello di diritto, il genitore dell’amministratore unico che, pur privo di investitura formale, abbia ideato l’iniziativa, scelto i consulenti, gestito in autonomia un ramo dell’attività e sottoscritto con il figlio la relazione sulle cause del fallimento, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni alla Guardia di Finanza. Il risarcimento, limitato dal curatore agli accessori del debito erariale ammesso al passivo, è debito di valore, rivalutato con gli interessi dalla dichiarazione di fallimento.