Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza; la controversia sulla validità del patto con cui la controllante e i suoi amministratori si obbligano a manlevare l’amministratore delle controllate dalle conseguenze della sua responsabilità rientra comunque nell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168/2003, in quanto connessa alle cause di responsabilità degli amministratori.
Il patto di manleva è un contratto atipico, consensuale e a effetti obbligatori, fonte di una garanzia personale che trasla sul mallevadore le conseguenze risarcitorie del fatto del manlevato; esso non contrasta con l’art. 1229 c.c., perché non crea irresponsabilità del debitore né pregiudica il diritto del danneggiato al risarcimento, e nei rapporti infragruppo persegue l’interesse meritevole di riallocare l’onere della responsabilità sulla società che esercita direzione e coordinamento e sui suoi amministratori, che impartiscono le direttive nell’interesse del gruppo, indipendentemente dal fatto che la manleva sia rilasciata prima o dopo il compimento delle operazioni. La causa del patto non diventa illecita perché le operazioni garantite abbiano danneggiato anche la capogruppo o siano frutto di direttive illecite, trattandosi di profili attinenti alla responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento.
La determinatezza dell’oggetto della manleva si misura sulla specificità con cui sono individuate le attività potenzialmente dannose, e non l’evento di danno, ed è sufficiente l’indicazione delle operazioni gestorie coperte quando i garanti, inseriti nel gruppo, ne conoscano la natura e siano in grado di valutare il rischio assunto. Il principio di ordine pubblico economico espresso dall’art. 1938 c.c., applicabile anche alle garanzie atipiche, non opera quando i fatti fonte di responsabilità si siano già verificati al momento del rilascio della manleva, come nella garanzia prestata all’amministratore dimissionario per la sua condotta passata.
La mancanza di data certa rende la scrittura inopponibile ai terzi ma non alle parti, e l’autenticità delle sottoscrizioni accertata dalla consulenza grafologica rende irrilevante la loro eventuale apposizione in tempi diversi. Il manlevato va tenuto indenne da qualsiasi conseguenza dannosa dell’operazione garantita, derivi essa da una sentenza o da una transazione con il danneggiato, per la quale non occorre il consenso del garante; non vi è riduzione ai sensi dell’art. 1227 c.c. quando il manlevato abbia tempestivamente informato i garanti dell’evoluzione della vicenda e della possibilità di transigere, e le condizioni ottenute da altri coobbligati non dimostrano la sconvenienza della transazione, dovendosi considerare anche la solvibilità di ciascun debitore. È inammissibile la domanda di accertamento delle quote di riparto ai fini del regresso in difetto del contraddittorio con tutti i coobbligati.