Non è compromettibile in arbitri, e resta quindi di competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria, l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione, perché le relative norme sono imperative e tutelano anche l’affidamento dei terzi. La cessazione della materia del contendere, che definisce l’intero giudizio, può essere dichiarata solo dopo la decisione delle questioni pregiudiziali di rito e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi; quando il fatto sopravvenuto sia allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento si traduce in una valutazione dell’interesse ad agire.
Nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa sono improcedibili davanti al giudice ordinario non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda una pretesa restitutoria o creditoria verso la massa, che vanno fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo; tali domande possono essere proposte fuori da quel procedimento solo quando dall’accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o restitutori. Non giova la dichiarazione di voler utilizzare il titolo solo dopo il ritorno in bonis del debitore, che la liquidazione coatta amministrativa non ammette; è pertanto improcedibile anche l’accertamento incidentale dell’invalidità della delibera di bilancio strumentale alla domanda risarcitoria del socio.