Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., solo se interviene entro un termine definito, da individuare per analogia nei novanta giorni previsti per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.: il termine si computa, nei confronti del receduto, terzo rispetto alla società, fino all’iscrizione della delibera di scioglimento nel registro delle imprese, e quando lo scioglimento sia iscritto oltre tale termine il recesso si consolida e il diritto alla liquidazione della quota si cristallizza.
L’ex socio, o i suoi eredi, diviene così terzo rispetto alla compagine sociale, e il credito alla liquidazione della quota va soddisfatto nella liquidazione come credito di terzi, autonomo rispetto al riparto finale tra i soci e non condizionato dalle vicende gestorie successive. Non vi si può opporre in compensazione quanto l’erede abbia ricevuto a titolo di rimborso dei finanziamenti del socio, trattandosi di un diverso debito della società.
La sentenza che abbia accertato la legittimità del recesso e condannato genericamente la società a liquidare la quota, senza quantificarla, non preclude la riproposizione della domanda di quantificazione in un separato giudizio, e il diritto non è prescritto se il giudizio è promosso subito dopo il passaggio in giudicato. La quota si stima con riferimento al bilancio più prossimo alla data del recesso, e il credito, di valore, è rivalutato da tale data con interessi dalla sentenza.
L’erede del socio receduto non è legittimato all’azione sociale di responsabilità contro i liquidatori, e l’azione quale creditore richiede la prova che gli atti di mala gestio abbiano reso il patrimonio insufficiente a soddisfarlo; la domanda di rimborso del finanziamento proposta solo in comparsa conclusionale è inammissibile, e comunque preclusa dal giudicato che l’aveva respinta.