Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.
Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.