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Tribunale di Milano, 21 Maggio 2025, n. 4109/2025

Competenza interna, qualificazione dei versamenti dei soci e presupposti della postergazione del rimborso

Tribunale di Milano, 21 Maggio 2025, n. 4109/2025
Competenza interna, qualificazione dei versamenti dei soci e presupposti della postergazione del rimborso

Le sezioni specializzate in materia d’impresa costituiscono mere articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite, come il supremo Collegio già da tempo ha avuto modo di chiarire. Sicché, i rapporti tra le sezioni ordinarie del Tribunale (nella specie, di Milano) e la Sezione specializzata in materia d’impresa non determinano alcuna questione di competenza, ma attengono solo alla suddivisione interna degli affari fra sezioni dello stesso Tribunale.

La qualificazione – a titolo di mutuo, o a titolo di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale” – delle somme erogate dai soci in favore della società dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore (sostanziale) in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. integra una condizione di inesigibilità ex lege e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma. E’ noto altresì che affinché operi la condizione di inesigibilità di cui all’art. 2467 c.c. è necessario che ricorrano entrambe le condizioni previste dalla norma (oltre alla ricorrenza di altri creditori sociali da soddisfare), ovvero:
– che il finanziamento sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento (pur non potendosi operare una riqualificazione del prestito in conferimento),
– che tale squilibrio permanga anche al momento della richiesta di rimborso.

Quando risulti superato lo squilibrio patrimoniale, e dunque la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola della postergazione, il credito del socio torna ad essere ordinariamente esigibile, anche nel caso risultino altri debiti sociali.

Nel giudizio avente ad oggetto la condanna della società renitente alla restituzione del prestito in favore del socio, il Giudice dovrà accertare se sussistano, in concreto, una delle situazioni di cui all’art. 2467, secondo comma, c.c. non solo al momento in cui il prestito è stato erogato, ma anche al momento della richiesta del rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una mera condizione di inesigibilità temporanea del credito.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 25693 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/09/2026
Massima a cura di: Angelo Fiorello
Angelo Fiorello

Sono avvocato all'interno del dipartimento Corporate & Commercial presso l'ufficio di Milano di Bird & Bird. Mi occupo, principalmente, di Mergers&Acquisitions nelle forme di Buy-out, sia di carattere finanziario che industriale, e di Venture Capital.

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