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Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025, n. 3875/2025

Società in accomandita semplice: conferimenti, divieto di concorrenza e ripartizione degli utili e delle perdite

Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025, n. 3875/2025
Società in accomandita semplice: conferimenti, divieto di concorrenza e ripartizione degli utili e delle perdite

Dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell’attività della società. Se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d’opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all’amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.

Il divieto di concorrenza, imposto dall’art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio accomandatario, come si desume chiaramente dal fatto che l’art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale. Quand’anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l’art. 2301, co. 2 c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l’insorgenza dell’obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza.

Per le società di persone l’art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell’utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell’atto costitutivo.

È indebita la sovrapposizione tra i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Data Sentenza: 13/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro: RG 17898 / 2023
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Data: 01/09/2026
Massima a cura di: Paola Giardino
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