L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 – come sostituito dalla L. n. 27/12 – esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. Com’è noto, la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso. D’altronde, l’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.