La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare accoglimento quando malgrado la non conformità allo strumento di comunicazione previsto dallo statuto, la modalità di inoltro dell’avviso di convocazione risulti in concreto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria.
In caso di impugnazione di delibera dell’assemblea di società di capitali, proposta in presenza di un avviso di convocazione che in contrasto con il dettato dell’art. 2369 c.c. fissa la prima e la seconda convocazione assembleare per lo stesso giorno, con lo scarto previsto di appena un’ora tra le due riunioni, l’azione esercitata dal socio non può essere accolta quando alla data ed all’ora fissata l’assemblea si è effettivamente svolta in prima convocazione, così privando di attualità la censura del socio.