Nelle società in nome collettivo, stante il regime di responsabilità delineato dall’art. 2291 c.c., il socio che abbia integralmente soddisfatto un debito sociale può ripetere dal consocio la parte di debito a quest’ultimo imputabile (nella specie il Tribunale ha riconosciuto il diritto di regresso del socio che ha personalmente saldato un debito sociale sorto per il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti a dipendenti della società).
In tale contesto, lo strumento processuale dell’azione di regresso può intendersi come realizzativo di una surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.c., atteso che il socio che agisce si surroga nei diritti spettanti al creditore principale.