In merito alla valutazione di ammissibilità dell’appello, nella giurisprudenza della Suprema Corte è divenuto ius receptum il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’articolo 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalla argomentazioni che la sorreggano.
L’appello deve necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Dunque, i motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori da cui sono affette.
Pertanto, risulta inammissibile l’impugnazione della sentenza che si fondi solo sulla mancata ammissione delle prove, poiché non integra di per sé un motivo di appello. Occorre, invece, collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato a una decisione diversa. In breve, si può ritenere che il motivo di appello sia specifico, quando, in base a un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.