L’impegno a concedere licenze a condizioni FRAND, assunto dal titolare con la dichiarazione di essenzialità del brevetto all’organismo di standardizzazione, opera soltanto nella misura in cui il brevetto sia effettivamente essenziale per lo standard [la dichiarazione all’ETSI subordinava l’impegno alla circostanza che i brevetti fossero, o divenissero, e restassero essenziali]. Qualora si accerti che il brevetto non era essenziale ab origine, il lucro cessante da contraffazione va commisurato alla royalty di mercato praticata in fattispecie analoghe, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., e non alla royalty FRAND. L’affidamento sulla natura essenziale del brevetto non può essere invocato da chi, senza stipulare alcuna licenza sul presupposto della non essenzialità, ne abbia fatto consapevole utilizzo anziché adottare soluzioni tecniche alternative; né il contraffattore può dolersi del mancato rispetto degli obblighi di comportamento gravanti sul titolare di brevetti essenziali, se non dimostra di essersi a sua volta comportato come licenziatario disponibile, prestando una congrua garanzia e rendendo il conto.
Quando il brevetto contraffatto copre una funzione accessoria di un prodotto complesso, che incorpora una pluralità di tecnologie, software e brevetti, la royalty di riferimento per la liquidazione del lucro cessante e gli utili oggetto di retroversione ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. vanno determinati con riguardo alla sola quota di valore o di utile causalmente ricollegata alla violazione, e non al valore o all’utile dell’intero prodotto, perché diversamente si determinerebbe una sovracompensazione, integrante un danno meramente punitivo, estraneo all’ordinamento e alla ratio dell’art. 125 c.p.i. [decoder per la televisione digitale; brevetti relativi alla sottotitolazione, funzione accessoria rispetto alla ricezione del segnale]. La domanda di retroversione resta perciò assorbita quando la quota di utile riconducibile alla privativa sia inferiore all’importo liquidato a titolo di lucro cessante.
L’inclusione di un brevetto in uno standard tecnico, che consegue di regola a una dichiarazione unilaterale del titolare, non ne garantisce l’essenzialità; se il convenuto la contesta, l’essenzialità deve essere accertata in giudizio e richiede che tutte le caratteristiche della rivendicazione si riferiscano ad aspetti o funzioni obbligatori, e non opzionali, dello standard. Trattandosi di valutazione tecnica, non opera il principio di non contestazione, che riguarda soltanto i fatti. Escluso il carattere essenziale, la conformità del prodotto allo standard non basta a far presumere la contraffazione dei modelli non sottoposti a verifica tecnica, e grava sul titolare l’onere di provare che ciascuno di essi attua l’invenzione.
L’eccezione di prescrizione riferita a qualsiasi danno subito dal titolare della privativa comprende anche la domanda di retroversione degli utili, rimedio volto a compensare una posta di danno, e il richiamo al solo termine quinquennale non ne limita la portata, perché elemento costitutivo dell’eccezione è l’inerzia del titolare, mentre l’individuazione del termine applicabile è quaestio iuris rimessa al giudice. Poiché la contraffazione è un illecito permanente, la prescrizione decorre di giorno in giorno, sicché il diritto al risarcimento del lucro cessante si prescrive per i fatti anteriori al quinquennio e il diritto alla retroversione degli utili per quelli anteriori al decennio precedente il primo atto interruttivo.
Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato dagli effetti del cartello, pena la sottostima del danno; occorre perciò tenere conto dell’effetto di trascinamento (cd. lingering), tanto più probabile quanto più l’intesa sia stata duratura, estesa ed efficace, e riconoscere il risarcimento anche per gli acquisti compiuti dopo la data, soltanto convenzionale, di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione della Commissione [cartello sui prezzi lordi di listino degli autocarri medi e pesanti, protrattosi per quattordici anni; effetto di trascinamento riconosciuto sino alla fine dell’anno della cessazione, in misura pari alla metà del sovrapprezzo]. La mancata modifica dei listini dopo la cessazione del cartello è evidenza della persistenza dei suoi effetti anticoncorrenziali. Accertata l’esistenza del danno, non è corretto stimare il sovrapprezzo come media tra il valore ricavato dal modello econometrico ritenuto attendibile e un valore di danno pari a zero.
Le presunzioni relative di esistenza del danno causato dal cartello (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE) e di trasferimento del sovrapprezzo sull’acquirente indiretto (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017) hanno natura sostanziale, perché direttamente connesse al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’autore della violazione, e non si applicano all’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, abbia ad oggetto un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (27/12/2016). Si applica invece anche a tale azione l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.
Anche quando non operi la presunzione legale di danno, l’esistenza del sovrapprezzo e del nesso causale con un cartello sui prezzi lordi di listino può essere provata con presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ricavate dalla natura di restrizione per oggetto dell’intesa, dalla sua durata ed estensione geografica, dalla quota di mercato dei partecipanti, dalle caratteristiche del mercato e dai processi di formazione dei prezzi lungo la catena distributiva [cartello quattordicennale esteso all’intero SEE, con partecipanti titolari di una quota di mercato del 90%; concessionari legati alle case costruttrici da contratti di distribuzione selettiva, con prezzi finali monitorati e approvati dalle case]. La prassi di applicare sconti sui prezzi di listino non esclude il danno, perché gli sconti operano su prezzi lordi più elevati di quelli che si sarebbero formati in assenza del cartello e il prezzo finale ne risulta comunque maggiorato.
L’onere di provare il trasferimento a valle del sovrapprezzo, eccepito dall’autore della violazione (passing-on defence), grava sul convenuto anche nei giudizi ai quali non si applica l’art. 11 d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 13 della direttiva 2014/104/UE e non richiamato dalla disciplina transitoria, perché il principio era già desumibile dagli artt. 2697, comma 2, e 1227, comma 2, c.c., che pongono a carico del danneggiante la prova del fatto modificativo o estintivo idoneo a ridurre il debito risarcitorio, e dal principio di effettività, incompatibile con una presunzione di traslazione del sovrapprezzo a vantaggio dell’autore dell’illecito.
La sanzione probatoria prevista dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 3/2017 per il rifiuto ingiustificato di rispettare l’ordine di esibizione è innovativa per il diritto interno e, non essendo richiamata dall’art. 19 tra le disposizioni processuali applicabili ai giudizi promossi dopo il 26/12/2014, non può essere applicata retroattivamente. Essa presuppone in ogni caso un inadempimento ingiustificato, che non ricorre quando la parte abbia prodotto la documentazione in suo possesso, omettendo soltanto quella che non era tenuta a formare o a conservare [documentazione contabile e fiscale relativa a un ventennio, richiesta a piccole imprese di autotrasporto]. L’ordine di esibizione, anche quando abbia ad oggetto categorie di prove, deve essere richiesto ragionevolmente e risultare proporzionato e necessario, sicché non può aggravare in modo sproporzionato gli oneri processuali dei danneggiati dal cartello.
Dal risarcimento del danno da sovrapprezzo non va detratto il beneficio fiscale conseguito dal danneggiato per effetto della deduzione del costo di acquisto dei beni, perché la deduzione del costo d’impresa non ha la funzione di rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito e non è previsto alcun meccanismo di rivalsa o surrogazione nei confronti dell’autore della violazione, sicché la compensatio lucri cum damno finirebbe per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante.
Lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo quando, all’esito di una valutazione unitaria e sintetica della fattispecie, il reclutamento risulti privo di un apprezzabile interesse o di razionalità economica e attuato al solo scopo di disgregare l’organizzazione del concorrente, secondo lo schema dell’atto emulativo. Gli indici sintomatici di per sé neutri – quantità e qualità del personale stornato, sua posizione nell’organigramma, difficoltà di sostituzione, effetti dannosi sull’impresa d’origine – non bastano a configurare l’illecito e vanno ponderati insieme agli elementi che riconducono l’iniziativa alla fisiologia dell’attività d’impresa.
L’imprenditore può di norma attirare a sé i dipendenti dei concorrenti anche quando ne derivi la perdita del capitale umano dell’impresa d’origine, perché questa assume il rischio di perdere collaboratori qualificati quando le condizioni offerte non bastano a trattenerli. Non può quindi trasferire sui concorrenti, invocando la tutela contro la concorrenza sleale, i costi delle proprie scelte organizzative o del mancato ricorso a patti di non concorrenza o di non storno. Il contatto a fini di reclutamento dei dipendenti di un concorrente diretto, anche tramite social network, telefono o messaggistica, è di per sé lecito.
Nel giudizio di concorrenza sleale per storno promosso contro l’impresa concorrente, i dipendenti stornati che non siano stati convenuti quali corresponsabili non sono incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., anche se l’attore si sia riservato di agire in futuro nei loro confronti.
È nullo per insufficiente descrizione, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., il brevetto la cui rivendicazione indipendente, pur avendo ad oggetto un prodotto, comprenda tra le caratteristiche essenziali un parametro funzionale relativo agli effetti del dispositivo in uso [distribuzione di almeno l’80% dell’energia impulsiva entro un intervallo di microsecondi] senza che la descrizione indichi il metodo per misurarlo. Ciò accade quando le diverse configurazioni sperimentali, tutte astrattamente plausibili, conducono a risultati divergenti, perché il tecnico del ramo non è allora in grado di riprodurre l’invenzione con una sperimentazione di routine né di verificare se un dispositivo rientri nell’ambito di tutela.
La sufficienza della descrizione va valutata sul brevetto nel suo complesso – descrizione, rivendicazioni e disegni – e deve coprire anche le caratteristiche funzionali. Se il testo brevettuale non indica alcun protocollo di prova, la riproducibilità dell’invenzione può essere accertata mediante verifiche sperimentali condotte in contraddittorio dal consulente tecnico d’ufficio.
Risolto il contratto di franchising per inadempimento dell’affiliato, il suo perdurante uso del marchio dell’affiliante come insegna, nelle vetrofanie e sui portali immobiliari viola l’obbligo contrattuale di cessarne l’utilizzazione e integra al tempo stesso un illecito extracontrattuale, che il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato a far valere erga omnes, perché con la risoluzione è venuto meno il titolo che autorizzava l’uso.
L’uso illegittimo del marchio altrui genera un pregiudizio tendenzialmente irreparabile, perché l’effetto confusorio prodotto dal contraffattore è difficilmente recuperabile anche quando resti limitato all’ambito locale e perché nel giudizio di merito sarebbe impossibile determinare con esattezza il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. L’inibitoria, misura anticipatoria che non richiede l’instaurazione del giudizio di merito, può quindi essere concessa con la fissazione di una penale per ogni violazione e giorno di ritardo. La distruzione del materiale promozionale e di vendita recante il marchio va invece negata quando il ricorrente non fornisca elementi che ne consentano l’esatta individuazione e non sia dimostrato che il materiale sia ancora nella disponibilità del contraffattore e da lui utilizzato.
In materia cautelare il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, può esaminare per primo il periculum in mora e, se lo esclude, ritenere assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e il fumus boni iuris.
Il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. non è, salvo situazioni peculiari, in re ipsa né discende automaticamente dalla lesione del diritto, ma richiede un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile, che di regola incida su situazioni non patrimoniali e non sia compensabile per equivalente. L’imminenza ricorre quando il danno sia incombente, e anche quando, già verificatosi, le sue conseguenze siano destinate a protrarsi, ma non quando sia soltanto futuro o eventuale; l’irreparabilità consiste nell’irreversibilità della lesione o nell’impossibilità di quantificarne con esattezza il ristoro, e la tendenziale stabilità del provvedimento cautelare impone un’indagine rigorosa su tali presupposti.
Va pertanto respinto il ricorso dell’ente organizzatore del campionato che lamenti l’interruzione dei servizi di raccolta e distribuzione dei dati ufficiali per le scommesse da parte del licenziatario uscente, quando la proliferazione di dati non ufficiali, di per sé lecita e da sempre coesistente con quelli ufficiali, sia solo congetturata, i pregiudizi allegati siano meramente patrimoniali e in parte ipotetici, come il mancato conseguimento del corrispettivo variabile, il ricorrente avrebbe potuto individuare un nuovo licenziatario avvalendosi della collaborazione offerta dalla controparte per la transizione e il danno all’immagine sia allegato in termini generici.
La causa di scioglimento ex art. 2272, n. 2, cod. civ., consistente nella impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, sussiste non già allorquando la società versi in situazione di difficoltà o di crisi finanziaria o svolga attività antieconomica, ma solo quando lo svolgimento dell'attività sia divenuto oggettivamente impossibile, per opporvisi ostacoli di natura giuridica o fattuale non risolvibili.
I dissidi tra i soci sono rilevanti solo e soltanto in quanto si risolvano nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale nei termini appena indicati, mentre è irrilevante il dissidio che non determina quell'impossibilità e solo, invece, difficoltà economiche o mancanza di redditività, tantomeno quando esso appare risolvibile, ad esempio con l'estromissione del socio inadempiente. [nella specie, società di fatto tra fratelli per la gestione di un negozio di ottica e di uno di telefonia, quest’ultimo in perdita e sopprimibile senza compromettere l’attività redditizia].
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione delle norme dirette a garantirne chiarezza, veridicità e correttezza, trattandosi di controversia relativa a diritti indisponibili, posti a tutela non solo dell’interesse del singolo socio, ma anche dell’affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società.
In tema di operazioni con parti correlate, l’obbligo di indicazione nella nota integrativa previsto dall’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c. sussiste solo con riguardo alle operazioni non concluse a normali condizioni di mercato; non incombe, invece, sulla società l’onere di descrivere puntualmente la totalità delle operazioni compiute con parti correlate al fine di dimostrare che siano state concluse a condizioni di mercato.
Il socio che impugna il bilancio deducendo un difetto di veridicità o di informazione in relazione a operazioni con parti correlate è tenuto ad allegare in modo specifico quali siano le operazioni concluse a condizioni fuori mercato e gli elementi dai quali desumere la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge, non essendo consentito utilizzare l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio come strumento esplorativo per accertare genericamente l’esistenza di operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato. [nella specie, impugnazione del bilancio di una s.r.l. respinta per totale carenza di allegazioni, con compensazione parziale delle spese per il rigetto dell’eccezione di compromesso].
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza; la controversia sulla validità del patto con cui la controllante e i suoi amministratori si obbligano a manlevare l’amministratore delle controllate dalle conseguenze della sua responsabilità rientra comunque nell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 168/2003, in quanto connessa alle cause di responsabilità degli amministratori.
Il patto di manleva è un contratto atipico, consensuale e a effetti obbligatori, fonte di una garanzia personale che trasla sul mallevadore le conseguenze risarcitorie del fatto del manlevato; esso non contrasta con l’art. 1229 c.c., perché non crea irresponsabilità del debitore né pregiudica il diritto del danneggiato al risarcimento, e nei rapporti infragruppo persegue l’interesse meritevole di riallocare l’onere della responsabilità sulla società che esercita direzione e coordinamento e sui suoi amministratori, che impartiscono le direttive nell’interesse del gruppo, indipendentemente dal fatto che la manleva sia rilasciata prima o dopo il compimento delle operazioni. La causa del patto non diventa illecita perché le operazioni garantite abbiano danneggiato anche la capogruppo o siano frutto di direttive illecite, trattandosi di profili attinenti alla responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento.
La determinatezza dell’oggetto della manleva si misura sulla specificità con cui sono individuate le attività potenzialmente dannose, e non l’evento di danno, ed è sufficiente l’indicazione delle operazioni gestorie coperte quando i garanti, inseriti nel gruppo, ne conoscano la natura e siano in grado di valutare il rischio assunto. Il principio di ordine pubblico economico espresso dall’art. 1938 c.c., applicabile anche alle garanzie atipiche, non opera quando i fatti fonte di responsabilità si siano già verificati al momento del rilascio della manleva, come nella garanzia prestata all’amministratore dimissionario per la sua condotta passata.
La mancanza di data certa rende la scrittura inopponibile ai terzi ma non alle parti, e l’autenticità delle sottoscrizioni accertata dalla consulenza grafologica rende irrilevante la loro eventuale apposizione in tempi diversi. Il manlevato va tenuto indenne da qualsiasi conseguenza dannosa dell’operazione garantita, derivi essa da una sentenza o da una transazione con il danneggiato, per la quale non occorre il consenso del garante; non vi è riduzione ai sensi dell’art. 1227 c.c. quando il manlevato abbia tempestivamente informato i garanti dell’evoluzione della vicenda e della possibilità di transigere, e le condizioni ottenute da altri coobbligati non dimostrano la sconvenienza della transazione, dovendosi considerare anche la solvibilità di ciascun debitore. È inammissibile la domanda di accertamento delle quote di riparto ai fini del regresso in difetto del contraddittorio con tutti i coobbligati.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori di s.r.l., in applicazione del criterio generale sul riparto dell’onere della prova nelle azioni di inadempimento, il curatore deve provare la fonte del rapporto e allegare specificamente i singoli inadempimenti e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri; non basta a tal fine il generico richiamo a raggiri dei consulenti, non illustrati né provati.
L’amministratore non assolve gli obblighi tributari e di redazione del bilancio della società con il solo affidamento dell’incarico al commercialista, dovendo vigilare sulla puntuale esecuzione del mandato, e la sua responsabilità è esclusa solo in presenza di un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare il proprio inadempimento, comunque irrilevante quando l’omissione si sia protratta per tutta la vita della società. Per l’omesso pagamento dei tributi l’amministratore risponde di sanzioni, interessi e aggi se la società era in grado di pagare; se invece la società non poteva pagare, gli adeguati assetti dell’art. 2086 c.c. dovevano consentirgli di distinguere tra difficoltà temporanea e causa di scioglimento, e in caso di indebita prosecuzione dell’attività risponde anche dei maggiori tributi maturati.
È amministratore di fatto, solidalmente responsabile con quello di diritto, il genitore dell’amministratore unico che, pur privo di investitura formale, abbia ideato l’iniziativa, scelto i consulenti, gestito in autonomia un ramo dell’attività e sottoscritto con il figlio la relazione sulle cause del fallimento, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni alla Guardia di Finanza. Il risarcimento, limitato dal curatore agli accessori del debito erariale ammesso al passivo, è debito di valore, rivalutato con gli interessi dalla dichiarazione di fallimento.
Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.
Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.
È annullabile ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. la delibera di s.r.l. adottata con il voto determinante del socio di maggioranza in conflitto di interessi, quando la decisione sia idonea a pregiudicare l’interesse sociale: tale è l’autorizzazione a una transazione con alcuni coobbligati solidali nel giudizio di responsabilità promosso nell’interesse della società, votata dal socio che sia a sua volta convenuto nello stesso giudizio e che dalla transazione possa trarre una riduzione della propria responsabilità. Il pregiudizio si desume dall’incongruità economica della transazione rispetto alla domanda e al danno prospettato e dalla sua idoneità a rendere meno fruttuosa l’azione di responsabilità; l’ammissione al voto del socio più volte invitato ad astenersi, disposta da un presidente dell’assemblea anch’egli coinvolto nel giudizio, rafforza il carattere abusivo della delibera.
Legittimata passiva nell’impugnazione è la sola società, per la quale va nominato un curatore speciale quando l’amministratore unico sia a sua volta convenuto nel giudizio di responsabilità e proponente della transazione. Le spese della socia di minoranza, che ha agito nell’interesse della società, e il compenso del curatore speciale sono posti a carico della società.