Il collegio sindacale, anche nell'ambito delle S.r.l., come organo deputato al controllo della legalità della gestione sociale oltre che alla revisione contabile, una volta nominato dall’assemblea, a prescindere dal fatto che ne fosse o meno obbligatoria la costituzione, è soggetto integralmente al regime legale dell’organo di controllo. In particolare, è soggetto alla disciplina del collegio sindacale prevista per le società per azioni, come espressamente stabilito dall’art. 2477 comma 4 c.c. secondo cui nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'ordinamento non ammette modalità atipiche di cessazione del collegio sindacale e circonda l'unica fattispecie di rimozione dei sindaci dall'incarico per volontà assembleare, prevista solo in presenza di giusta causa, della particolare cautela della subordinazione dell'efficacia della deliberazione all'approvazione del Tribunale.
La giusta causa di revoca dei sindaci si ravvisa, di regola, in circostanze sopravvenute dopo la nomina che minano il rapporto di fiducia tra la società e il componente dell'organo di controllo in quanto relative al comportamento inosservante dei doveri della carica o alla persona del sindaco rimosso.
E', quindi, da escludere la riconducibilità alla categoria della giusta causa di revoca di circostanze del tutto estranee alla sfera giuridica del sindaco, come le mire di riorganizzazione aziendale o il cambiamento di idea rispetto alla convenienza economica del mantenimento dell'organo.
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall'art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.
L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.
Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.
Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.
Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.
Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta in un patto di associazione in partecipazione non trova applicazione in riferimento alla lite concernente l'adempimento di una successiva transazione che abbia regolato rapporti intercorsi tra le parti che traevano origine anche, ma non solo, da quelli afferenti all'associazione in partecipazione, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo.
La clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente.
Premesso che per l'efficacia e l'opponibilità della cessione di un credito è sufficiente la notificazione al debitore della intervenuta cessione, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 1262 cod. civ. "Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso" (comma 1) e che "Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti" (comma 2).
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione. Né si può ritenere che le fatture siano idonee in sede di giudizio a cognizione piena a provare l'esistenza del credito.
In materia di cessione di partecipazioni societarie, la parte promittente venditrice deve tenere fede ai precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della parte promissaria acquirente, assunti con la firma del contratto preliminare. Nel caso in cui la parte promittente venditrice violi tali obblighi ex contractu, deve essere accolta la domanda della parte promissaria acquirente che abbia, ai sensi dell'art. 1385 c.c., esercitato il diritto di recedere dal contratto e chiesto alla parte promittente venditrice il doppio dell'importo da quest'ultima ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. [Nel caso di specie la parte promittente venditrice aveva garantito - senza, tuttavia, ottemperare a tali obblighi - che (i) nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e del definitivo, le attività aziendali non sarebbero state interrotte e che (ii) la situazione patrimoniale avrebbe subito variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata, oltre a (iii) prendere l'impegno di presentare al momento della sottoscrizione del definitivo una situazione patrimoniale aggiornata].
Si deve escludere che il legale rappresentante della società promissaria acquirente agisca con il fine unico di impossessarsi delle risorse e delle informazioni riservate della società target, se con il contratto preliminare la parte promittente venditrice lo ha autorizzato ad affiancare la società target per la gestione ordinaria, così consentendo una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, e se durante tale affiancamento i risultati economici dell'esercizio hanno registrato un consolidamento dell'attività caratteristica della società. [Le parti avevano previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il legale rappresentante della società promissaria acquirente sarebbe stato "delegato" dall'amministratore unico della società target a gestire le attività ordinarie della società, senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che avrebbe potuto gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall'amministratore unico].
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.
Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.
In caso di sequestro conservativo, quanto al periculum in mora, la valutazione della fondatezza del timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale che assiste il proprio credito può essere effettuata sia con riferimento ad elementi oggettivi riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore in proporzione all’entità del credito per cui la tutela è richiesta, sia con riferimento ad elementi soggettivi inerenti il suo comportamento, che sia tale da rendere verosimile l’eventualità del depauperamento del suo patrimonio e da esprimere la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.