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Il fumus boni iuris e il periculum in mora della descrizione disposta inaudita altera parte
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato...

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione

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Assetti adeguati e denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all’esito di una segnalazione della Camera di commercio ex...

La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all'esito di una segnalazione della Camera di commercio ex art. 2477, comma 5 c.c. nonostante le dimensioni della società fossero notevolmente superiori alle soglie di cui al comma 2, nonché a quelle previste dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per le imprese minori e l'assenza di una sede effettiva presso la quale rinvenire la documentazione contabile necessaria a consentire al sindaco di espletare la propria funzione di controllo pur a fronte di un fatturato cospicuo, evidenziano la mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. da parte dell'amministratore unico e, pertanto, impongono la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario con efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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Tutela cautelare nel franchising: obblighi post-contrattuali e clausole di non concorrenza
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del...

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

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Rapporto di concorrenza tra imprenditori ex art. 2598 c.c. e condotte denigratorie
In caso di atti che costituiscono un illecito ai sensi dell’art. 2598 c.c. è necessario che sussista un rapporto di...

In caso di atti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c. è necessario che sussista un rapporto di concorrenza tra imprese. Tale rapporto sussiste quando due imprenditori esercitano in contemporanea la medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, con una comunanza di clientela, la quale non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a prodotti, uguali ovvero affini o succedanei, idonei a soddisfare quel bisogno.

Una condotta diffamatoria può costituire illecito ex art. 2043 c.c. allorché un soggetto, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, per, poi, valutare effettivamente la sussistenza di un danno da risarcire.

L'esercizio del diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti, mentre quello di critica si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione e dall'art. 10 CEDU, e costituisce espressione di un giudizio o di un'opinione che si esprime attraverso un giudizio valutativo. Tale giudizio valutativo postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico ed è caratterizzato da una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; dev'essere quindi esclusa la punibilità di coloriture e iperboli e/o toni aspri, purché tali modalità espressive siano proporzionali e funzioni all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. A tal fine, è necessario tenere conto del requisito della continenza, che postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non travalichi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Per accertare il carattere diffamatorio o meno di uno scritto è necessario, comunque, procedere a una lettura complessiva degli atti, non limitata alle singole espressioni in esso contenute.

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Il periculum nel cautelare in corso di causa
Il requisito del periculum in mora, in un’ipotesi di cautelare in corso di causa, deve essere caratterizzato da un’effettiva ingravescenza...

Il requisito del periculum in mora, in un’ipotesi di cautelare in corso di causa, deve essere caratterizzato da un’effettiva ingravescenza ogni qualvolta il quadro delle contestazioni svolte in un atto di citazione, poi riprodotto in un ricorso cautelare in corso di causa, risulti già consolidato e definito alla data della citazione. Si ritiene, infatti, che qualora la fattispecie non risulti incisa in modo significativo dalle ulteriori vicende e la stessa prospettazione del ricorso non dia conto di specifiche condotte o altre circostanze intervenute nelle more del giudizio tali da denotare un aggravarsi del pregiudizio irreparabile, il ricorso debba essere respinto per mancanza del periculum in mora, non potendosi ravvisare un'apprezzabile intensificazione del rischio di maturazione di un pregiudizio a carico della ricorrente, a fronte di una situazione che sotto tale aspetto appare essere rimasta tendenzialmente inalterata e stabile, quantomeno nei suoi tratti essenziali.

Non è condivisibile che nelle controversie in materia di proprietà intellettuale il periculum è in re ipsa, dovendosi ritenere che esso rappresenta sempre un requisito necessario, oggetto di specifico accertamento, ai fini della emanazione di un provvedimento cautelare, tanto più in un’ipotesi, come quella di specie, in cui esso sia richiesto in corso di causa.

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Contraffazione di un disegno o modello registrato e imitazioni degli elementi non individualizzanti del disegno o modello
La registrazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello...

La registrazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Il terzo comma precisa che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Quindi la protezione non è limitata ai soli disegni e modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché le stesse non siano tali da creare un'impressione generale differente: è sufficiente, ai fini dell'interferenza, la ripresa degli elementi che determinano l'impressione generale che il modello o disegno suscita, essendo preponderanti nella percezione.

Dettagli assolutamente marginali che, anche agli occhi dell'utilizzatore informato, non sono in grado di differenziare il prodotto dal modello registrato sono irrilevanti e non escludono la contraffazione.

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Licenze collettive con effetto esteso: entrata in vigore e qualificazione giuridica dei rapporti previgenti
L’art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright,...

L'art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright, contempla e disciplina espressamente le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore. Tale istituto risulta applicapile, per espressa previsione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi a far data dal 7 giugno 2021, fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. Per tale ragione, in relazione ai diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta, è rinvenibile la figura della negotiorum gestio (art. 2028 ss c.c.), laddove risulti accertata la presenza di tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto, vale a dire il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui in assenza di obbligo legale o convenzionale di cooperazione.

La sussistenza degli estremi della gestione di affari altrui non conferisce il diritto, per il gestore, di perecepire un compenso per l'opera svolta, onde la possibilità di esigere il rimborso delle sole spese necessarie o utili maggiorate degli interessi. [Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione formulata dall'attore in ordine alle somme, indebitamente trattenute a titolo di compensi, da parte di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici nel periodo 2009-2016].

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Atti di concorrenza sleale: giurisdizione, legge applicabile, requisiti e tutelabilità
Ai sensi dell’art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l’autore dell’illecito convenuto in giudizio è domiciliato o...

Ai sensi dell'art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'autore dell'illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.

Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.

Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell'accertamento in concreto dell'animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell'art. 2598, n. 1 c.c.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: l’attualità delle irregolarità di gestione e profili processuali
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.

È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.

La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.

La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.

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Causa di scioglimento della società per protratta inattività dell’assemblea e nomina del liquidatore d’ufficio
Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. – che giustifica altresì la nomina del...

Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. - che giustifica altresì la nomina del liquidatore d'ufficio - qualora vi sia protratta inattività dell’assemblea per impossibilità di funzionamento della stessa causata dal dissidio insanabile tra i soci incapaci di assumere alcuna deliberazione sull’approvazione dei bilanci e/o su altri punti all’ordine del giorno.

La nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, o dovrà stabilire il compenso del liquidatore, o potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione, o alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., il liquidatore, anche se di nomina giudiziale, è tenuto a curare l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato dalla Cancelleria, oltre che alle parti ove non adottato in udienza, anche al liquidatore nominato, affinché possa valutare l’accettazione dell’incarico. In caso di accettazione dell’incarico, il liquidatore dovrà provvedere alla relativa iscrizione; qualora, al contrario, non intenda accettare per incapienza della società rispetto ai costi della liquidazione, è tenuto a depositare apposita nota nella quale dia atto o del mancato rinvenimento di fondi sociali per provvedere alla liquidazione o se la società sia astrattamente soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.

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Competenza sull’istanza di nomina di un curatore speciale in pendenza di giudizio
Nell’ambito di un ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. avanzato in corso...

Nell’ambito di un ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. avanzato in corso di causa, la competenza, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., spetta al giudice istruttore della lite e non al Presidente del Tribunale cui è attribuito il potere di nomina esclusivamente nell’ipotesi di ricorso ante causam; né consegue che il ricorso proposto al Presidente del Tribunale in pendenza di giudizio è inammissibile.

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Conflitto tra marchi usati per servizi di ristorazione. Il caso Farine e Farinelle
L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti...

L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti e relativa al medesimo oggetto e titolo non comporta l’applicabilità dell’art. 128.2 del Reg. 1001/2017, in quanto la stessa non preclude la proposizione di un’azione di nullità o di decadenza del marchio e, di conseguenza, non è dotata di quel carattere di definitività richiesto dalla disposizione sopra richiamata.

Affinché un marchio sia ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), c.p.i. e, di conseguenza, nullo ex art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i. occorre che vi sia una relazione sufficientemente diretta tra il segno ed i beni o servizi tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei beni o servizi di cui trattasi o delle loro caratteristiche [nel caso di specie il termine “FARINELLA” è stato ritenuto un termine di fantasia e non il diminutivo di “farina” oltre che, ad ogni modo, un termine non descrittivo dei servizi di ristorazione di cui alla classe 43].

Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece su una percezione mnemonica dei marchi. Tale valutazione deve essere compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi [nel caso di specie, “Farine Coffee & Bakery” e/o “Farine Bakery Cafe” sono stati ritenuti interferenti con i marchi “FARINELLA BAKERY & COFFEE” e “FARINELLA”]

Quando un marchio è composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi, di norma i primi sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi in quanto il pubblico sarà più facilmente portato a ricordare i prodotti citandone il nome piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Se i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono acquistati di frequente e non sono particolarmente costosi, allora il grado di attenzione che il consumatore ripone sui segni è inferiore [nel caso di specie, questo principio è stato applicato a servizi di caffetteria, ristoranti self-service, snack bar e pizzerie].

L’asserita esistenza di altri marchi che possono avere elementi in comune con il marchio azionato non è di per sé idonea a dimostrare una riduzione del carattere distintivo di quest’ultimo.

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