In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.
La descrizione ha lo scopo di acquisire la prova della violazione del diritto e scongiurarne così la dispersione ed è direttamente strumentale al prospettato giudizio di merito. La prova utilizzabile nel futuro giudizio di merito è quindi quella ritualmente e correttamente acquisita nel rispetto delle regole processuali. Il vaglio sulla correttezza del procedimento che ha portato all’individuazione degli elementi acquisibili come prova spetta al giudice del procedimento cautelare che può confermare -del tutto o parzialmente- o revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte, non solo previa valutazione della rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti rispetto alla domanda proposta, sul piano sostanziale, ma anche procedendo alla verifica della correttezza del procedimento che ha portato all’acquisizione degli elementi stessi.
Le informazioni commerciali non devono essere divulgate all’esterno della società attrice, né possono essere trasferite nella nuova società costituita dagli ex dipendenti, anche in presenza di misure di sicurezza piuttosto blande, quando tali informazioni sarebbero dovute restare segrete, per avere i convenuti sottoscritto con la datrice di lavoro dei patti di segretezza.
Le informazioni e i dati acquisiti ed elaborati dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro, appartengono a quest’ultimo. In nessun caso, pertanto, è consentito avvalersi di quelle informazioni se non a vantaggio del datore di lavoro.
L’accertata sottrazione di segreti commerciali e la violazione delle regole volte alla leale concorrenza comportano l’applicazione del divieto di utilizzazione dei segreti sottratti. Anche se tali informazioni fossero obsolete, in quanto parziali, non attuali, non sfruttabili sulla base delle mutate condizioni e dinamiche di mercato, le stesse, poiché sono state acquisite con modalità non corrette, non dovranno comunque essere utilizzate.
Risulta configurabile una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi della società, allorquando la professionalità in sé dell’amministratore non risulta in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc secondo il quale “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per l’accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere controversie tra parti contrapposte, ma piuttosto per affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società. Soltanto tali particolari finalità di tutela giustificano l’ampiezza dei poteri riconosciuti in capo all’organo giudicante, ampiezza strettamente correlata alla inidoneità del provvedimento conclusivo del procedimento ad avere efficacia di giudicato, così che deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso.
Nell’apprezzamento delle gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare un danno alla società, è preclusa al Tribunale ogni valutazione che investa il merito delle decisioni gestorie nel rispetto dei limiti della business judgment rule, salvo che le operazioni sottoposte al controllo giudiziale appaiano, in base ad una valutazione ex ante, manifestamente irragionevoli o abnormi.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l’ammissibilità del ricorso al rimedio di cui all’art. 2409 c.c., con cui si denunciava il vizio di un’operazione commerciale che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe determinato lo “svuotamento del magazzino” della società e la conseguente necessità di approvvigionarsi tardivamente di biomasse, acquistando prodotti meno pregiati a un prezzo superiore rispetto a quello di vendita. Il Collegio ha infatti ritenuto che la decisione fosse stata assunta nell’ambito di una fisiologica dialettica endoconsiliare, sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione e in assenza di violazioni procedimentali statutarie o di evidenti scostamenti da logiche di mercato.]
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. ha natura potestativa, non richiedendo la prova dell’utilità rispetto alla soddisfazione dello specifico interesse e ponendosi a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. In quanto tale, esso è esercitabile anche in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) e può essere supportato dallo strumento dell’astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
In ogni caso, il diritto di cui all’art. 2476 co. 2 c.c. deve riguardare notizie tratte da elementi già costituiti e non può estendersi a documenti costituendi o a richieste generiche ed esplorative. Il tutto, nel rispetto del principio di buona fede, nonché della necessità di realizzare un contemperamento tra il diritto del socio e le esigenze della società meritevoli di tutela.
Nel caso di gruppi societari, il diritto de quo si estende alla sola documentazione nella materiale disponibilità della società partecipata (necessaria o impiegata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo), non legittimando l’accesso diretto alla documentazione specifica delle società controllate né l’obbligo per l’amministratore di attivarsi per acquisire documenti non in suo possesso.
La responsabilità c.d. precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce secondo una parte della giurisprudenza anche di legittimità, una forma di responsabilità extracontrattuale mentre, secondo un altro orientamento, va qualificata come responsabilità di tipo contrattuale. In ogni caso, anche se le parti hanno stipulato solo un accordo ‘preparatorio’, non avente efficacia definitiva o vincolante, l’ordinamento tutela l’aspettativa di entrambe le parte al reciproco rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, con le ovvie conseguenze in punto di onere della prova e di prescrizione a seconda della natura riconosciuta alla responsabilità precontrattuale.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
In caso di domanda di risarcimento del danno per rottura ingiustificata delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di un contratto di cessione di quote sociali, quando le trattative intessute dalle parti, sebbene in una fase avanzata, si siano fisiologicamente arenate a fronte del sopraggiungere della pandemia di Covid-19, quest’ultima costituisce circostanza idonea ad inevitabilmente e profondamente mutare le condizioni di partenza per le parti se, all’esito dell’istruttoria svolte nel corso del giudizio, non sia stata ravvisabile, in capo all’una o all’altra parte, una responsabilità per la mancata conclusione della cessione.
Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché il socio di una s.r.l. non può pretendere che l’amministratore rediga su sua richiesta relazioni scritte, o comunque che sia onerato da ulteriori obblighi di facere rispetto a quanto strettamente necessario per garantire, secondo i normali canoni di diligenza, un flusso ordinato e regolare di informazioni orali, e ciò in particolare in occasione dello svolgimento delle assemblee ovvero a fronte di specifiche richieste da parte del socio, previo appuntamento e compatibilmente con il normale andamento della vita sociale.
Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché l’amministratore non può evidentemente essere gravato dall’obbligo di consegnare documentazione che non è in suo possesso, temporaneamente o per giustificate ragioni.
In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle S.p.A., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata che parzialmente eseguita". L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dell'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.
In tema di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per contrarietà a norme imperativa ex art. 1418 c.c., deve esser esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione. Infatti, l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto natura organizzativa a rilevanza interna nella società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società.
Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale uil socio o il terzo, sul presusupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono esser esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.
L'incapacità naturale al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal rappresentato posto che, ai sensi dell'art. 1389, comma 1, c.c., rileva solo l'incapacità legale. L'incapacità naturale della rappresentanza non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato. L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728, comma 1, c.c. deve esser coordinato con l'art. 1722, n.4, c.c. che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario".
Per l'applicazione dell'art. 643 c.p. si richiede, tra i suoi elementi costitutivi, che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri.
In tema di impugnazione di delibere consortili ai sensi dell'art. 2606 c.c., il termine di trenta giorni per i soggetti presenti all'assemblea decorre dal giorno della delibera stessa, con conseguente decadenza dall'impugnazione ove l'atto introduttivo sia notificato oltre detto termine.
Il consorziato "ordinario", cui lo statuto non riconosce diritti speciali riservati ai consorziati "aderenti", è privo di interesse ad agire avverso delibere assembleari che incidono esclusivamente sulle prerogative di questi ultimi; né un tale interesse può essere ricavato in via meramente generica dal principio di legalità della vita consortile, quando le doglianze siano funzionalmente ancorate alla tutela di posizioni riservate a una diversa categoria di consorziati.
La procura alle liti rilasciata da soggetto la cui decadenza dalla carica di Presidente di un'associazione sia stata dichiarata con effetto immediato da un organo competente e non revocata non è idonea a conferire valida rappresentanza processuale all'ente, non essendo a tal fine sufficienti né le dichiarazioni attestanti il venir meno dei presupposti del provvedimento sanzionatorio, né la rinuncia agli atti del giudizio impugnatorio proposto dal soggetto decaduto.
Ai fini della sospensione cautelare ex art. 2378 c.c., il difetto dei presupposti processuali in capo ai ricorrenti – decadenza, difetto di rappresentanza, carenza di interesse ad agire – è assorbente rispetto all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In sede cautelare, la valutazione sommaria del fumus boni iuris della pretesa risarcitoria connessa all´azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori della società fallita deve limitarsi agli addebiti la cui presumibile fondatezza risulti di immediata evidenza alla luce del ricorso e della documentazione allegata, non essendo compatibile con la natura del procedimento l'approfondimento istruttorio richiesto dall'accertamento di danni che presuppongano rettifiche di bilancio o complesse indagini ai fini dell´individuazione dell´epoca della supposta perdita del capitale sociale.
Integra condotta illecita di immediata evidenza, idonea a fondare il fumus boni iuris ai fini della concessione del sequestro conservativo, la sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali da parte degli amministratori utilizzata come modalità di finanziamento abituale della società con conseguente danno al patrimonio sociale.
Ai fini della valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo, gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare compiuti dai resistenti dopo la dichiarazione di fallimento rilevano nella loro oggettiva consistenza, a prescindere dalle finalità perseguite dai debitori e dall´assenza di un intento fraudolento in danno dei creditori.
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare a tutela della garanzia patrimoniale generica del credito, colpisce l'intero patrimonio del debitore, ivi incluse le giacenze sui conti correnti, restando rimessa al creditore ricorrente la scelta dei singoli beni su cui eseguirla.
Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando tale scelta non sia sorretta da comprovate e oggettive ragioni economiche né da un’adeguata pianificazione industriale, dimostrando invece che la società avrebbe potuto operare con buoni risultati anche con una dotazione patrimoniale più limitata.
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.
Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.
Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.
Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.