La responsabilità c.d. precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce secondo una parte della giurisprudenza anche di legittimità, una forma di responsabilità extracontrattuale mentre, secondo un altro orientamento, va qualificata come responsabilità di tipo contrattuale. In ogni caso, anche se le parti hanno stipulato solo un accordo ‘preparatorio’, non avente efficacia definitiva o vincolante, l’ordinamento tutela l’aspettativa di entrambe le parte al reciproco rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, con le ovvie conseguenze in punto di onere della prova e di prescrizione a seconda della natura riconosciuta alla responsabilità precontrattuale.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
In caso di domanda di risarcimento del danno per rottura ingiustificata delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di un contratto di cessione di quote sociali, quando le trattative intessute dalle parti, sebbene in una fase avanzata, si siano fisiologicamente arenate a fronte del sopraggiungere della pandemia di Covid-19, quest’ultima costituisce circostanza idonea ad inevitabilmente e profondamente mutare le condizioni di partenza per le parti se, all’esito dell’istruttoria svolte nel corso del giudizio, non sia stata ravvisabile, in capo all’una o all’altra parte, una responsabilità per la mancata conclusione della cessione.