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Tribunale di Catania, 5 Settembre 2025

Competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa ed eccezione di incompetenza

Tribunale di Catania, 5 Settembre 2025
Competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa ed eccezione di incompetenza

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, la controversia relativa a una società con sede nel distretto di una corte d’appello presso il cui capoluogo non sia istituita una sezione specializzata in materia di impresa [nella specie, il distretto di Messina] spetta alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione, e non alla diversa sezione specializzata istituita presso altro tribunale della stessa regione.

Per sollevare ritualmente l’eccezione di incompetenza per territorio della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente indicare il giudice competente secondo la regola dell’art. 4 d.lgs. n. 168/2003, senza che la parte sia tenuta a escludere fori facoltativi, e l’eccezione anticipata nella prima comparsa di risposta [benché con l’improprio riferimento al tribunale «registro imprese»] e poi riproposta dopo il differimento dell’udienza disposto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. non è tardiva, perché la volontà della convenuta di porre la questione di competenza è stata manifestata sin dal primo atto difensivo.

Data Sentenza: 05/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro: RG 1202 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/10/2026
Massima a cura di: Annamasi
Annamasi

Dottoranda di ricerca in diritto commerciale e dell'economia, presso l'Università di Roma "La Sapienza"

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