Ai sensi degli artt. 669 quinquies e 818, comma 1, c.p.c., nel testo vigente per i procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023, quando le parti abbiano attribuito agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, la competenza cautelare del collegio arbitrale è esclusiva solo una volta che il collegio sia ritualmente costituito. La domanda cautelare proposta prima dell’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro unico o della costituzione del collegio [nella specie, per la sospensione della delibera di esclusione del socio di s.r.l.] va quindi proposta al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito, perché manca il presupposto stesso dell’esercizio del potere cautelare arbitrale e l’effettività della tutela impone di consentire il ricorso urgente al giudice ordinario.
Nel giudizio cautelare di sospensione della delibera di s.r.l. impugnata per omessa convocazione di un socio, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio all’assemblea, e non vale a superare il vizio la circostanza che il socio fosse stato informato dell’avvio del procedimento deliberativo [mediante la previa comunicazione delle ragioni poste a fondamento della sua esclusione].