Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio non amministratore di s.r.l. per ottenere notizie e documenti ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., il *periculum in mora* sussiste quando la società sia in liquidazione [con un’azione di responsabilità deliberata e non ancora promossa e plurime esecuzioni avviate dai creditori], perché l’impossibilità di conoscere l’andamento della liquidazione può consentire il perpetuarsi di una gestione non corretta e pregiudicare in modo irreversibile la posizione del socio di minoranza, anche quanto alla possibilità di promuovere azioni di responsabilità o di impugnare delibere pregiudizievoli nei tempi di un giudizio ordinario.
Con il provvedimento d’urgenza che ordina alla società di fornire al socio non amministratore le informazioni e i documenti richiesti può essere fissata, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, quando la società abbia tenuto un comportamento di totale inerzia anche processuale [rimanendo contumace dopo aver lasciato senza riscontro plurime richieste e due precedenti ricorsi cautelari di analogo contenuto].