Il ritardo con cui il titolare di un diritto di proprietà industriale reagisce alla violazione vince la presunzione relativa di *periculum in mora* che di regola assiste la tutela cautelare contro la contraffazione e ne esclude la sussistenza quando la situazione lesiva fosse nota da tempo al titolare [che abbia agito in via d’urgenza a quasi quattro anni dalla registrazione del marchio confliggente, proseguendo nel frattempo i rapporti commerciali con il registrante], perché il considerevole intervallo tra la conoscenza dell’illecito e la reazione giudiziale è sintomatico di inerzia e quindi dell’assenza in concreto del pericolo nel ritardo.
Spetta al ricorrente in via cautelare che abbia agito a distanza di un apprezzabile lasso di tempo dall’illecito provare di averne avuto conoscenza solo in epoca recente, ovvero giustificare l’inerzia (in ragione di trattative per una soluzione stragiudiziale o della necessità di valutare i fatti e acquisire elementi di prova) o dimostrare un successivo aggravamento del pregiudizio, quale l’incremento progressivo del giro d’affari del contraffattore con corrispondente perdita di clientela.