Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. ha natura potestativa, non richiedendo la prova dell’utilità rispetto alla soddisfazione dello specifico interesse e ponendosi a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. In quanto tale, esso è esercitabile anche in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) e può essere supportato dallo strumento dell’astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
In ogni caso, il diritto di cui all’art. 2476 co. 2 c.c. deve riguardare notizie tratte da elementi già costituiti e non può estendersi a documenti costituendi o a richieste generiche ed esplorative. Il tutto, nel rispetto del principio di buona fede, nonché della necessità di realizzare un contemperamento tra il diritto del socio e le esigenze della società meritevoli di tutela.
Nel caso di gruppi societari, il diritto de quo si estende alla sola documentazione nella materiale disponibilità della società partecipata (necessaria o impiegata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo), non legittimando l’accesso diretto alla documentazione specifica delle società controllate né l’obbligo per l’amministratore di attivarsi per acquisire documenti non in suo possesso.