Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 1 Luglio 2025, n. 5438/2025

L’accertamento della responsabilità dell’esperto stimatore nell’elaborazione della perizia di stima

Tribunale di Milano, 1 Luglio 2025, n. 5438/2025
L’accertamento della responsabilità dell’esperto stimatore nell’elaborazione della perizia di stima

La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l’art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell’art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l’onere di provare sia l’evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d’opera intellettuale e il danno-evento.

Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall’acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall’acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.

Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l’obbligo di verificare l’esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.

Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell’acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell’elaborazione della perizia.

Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell’infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l’acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.

Data Sentenza: 01/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro: RG 34792 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/05/2026
Massima a cura di: Chiara Pini
Chiara Pini

Sono un avvocato del Foro di Milano iscritto all'albo dal 2020, mi occupo di contenzioso civile, commerciale e societario (materia, quest'ultima che ho approfondito nell'ambito di un master) e di contrattualistica d'impresa ad ampio spettro (anche in ambito Information Technology); svolgo, inoltre attività, di pareristica e di consulenza stragiudiziale in tali ambiti. Mentre oggi presto lavoro per lo più a favore di società, in passato, ho assistito in via prevalente clientela di tipo istituzionale in ambito bancario e finanziario (i.e. factoring) e concorsuale, con occasionali esperienze nel restructuring e nelle due diligence di crediti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.

Mostra tutto
logo