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Tribunale di Milano, 30 Maggio 2025

Il diritto di voto del socio in caso di sequestro preventivo di partecipazione sociale in assenza di nomina di custode

Tribunale di Milano, 30 Maggio 2025
Il diritto di voto del socio in caso di sequestro preventivo di partecipazione sociale in assenza di nomina di custode

L’esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione è disciplinato dall’art 2352 c.c. e, in generale, il diritto di voto spetta al custode nominato dal giudice; però se il custode o l’amministratore giudiziario non sono ( ancora ) nominati, il diritto di voto spetta al socio da considerarsi custode della partecipazione fino alla nomina ufficiale del custode o amministratore giudiziario.
Quindi, in ipotesi di sequestro preventivo di partecipazione sociale senza nomina di un custode, il diritto di voto spetta al socio, tacitamente investito del ruolo di custode e ciò anche al fine di evitare una paralisi dell’assemblea e di garantire che i diritti amministrativi vengano esercitati.

Data Sentenza: 30/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 16138 / 2025
Allegato:
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Data: 07/06/2026
Massima a cura di: Livia Lo Dico
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