La cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, prima della cessione. In caso di cessione “in blocco” dei crediti, effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, non è ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante (come avviene per il factoring), e ciò in ragione dello specifico dettato normativo che la disciplina e che sarebbe neutralizzato per effetto di tale interpretazione. Inoltre, dato che per espressa disposizione di legge i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio a destinazione vincolata, separato da quello della società veicolo o “special pourpose vehicle”, i possessori dei titoli emessi possono essere esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
In tema di fideiussioni per obbligazioni future (e, quindi, solo di fideiussioni omnibus), per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal riguardo, il fideiussore che invochi l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l’autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto confermata con sentenza d’appello non impugnata, si estende (c.d. giudicato implicito) alla validità del contratto, poiché il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, implicano di per sé che il titolo su cui questo si fonda sia valido ed efficace.