In tema di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori, il comma 2 dell'art. 122 c.p.i. riserva l'esercizio dell'azione di nullità al solo titolare dei diritti anteriori (ed ai suoi aventi causa o aventi diritto). Inoltre, ai sensi dell'art. 99 Reg. CE 207/2009 sul marchio europeo, si presume sempre la validità del marchio comunitario, che può essere superata solo dalla proposizione di specifica domanda riconvenzionale di nullità.
E' noto che l'art. 64, comma 2, cpi non introduca una disciplina specifica per le invenzioni realizzate nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, facendo espresso riferimento soltanto al lavoro subordinato. Nei casi in cui l'attività inventiva costituisca l'oggetto (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
La configurazione dell'illecito quale mancata autorizzazione alla rielaborazione consente di determinare un presumibile valore monetario che possa considerarsi ristoratore del fatto che di detta rielaborazione le parti attrici non hanno conseguito il prezzo necessario per l'ottenimento del loro consenso.
La consegna di alcuni brevi racconti da parte dell'autore che ha stipulato con la casa editrice un contratto di edizione per opera da creare non esclude l’inadempimento contrattuale, tutelabile con l’azione risarcitoria e restitutoria, dovendosi procedere a tal fine a una valutazione comparativa delle caratteristiche delle opere già pubblicate con la medesima casa editrice e gli importi convenuti. (altro…)
Il mancato pagamento delle royalties dovute in forza di un contratto di licenza di marchio costituisce inadempimento da parte della licenziataria di rilevanza tale da rappresentare una causa di risoluzione del contratto ex art. 1455. (altro…)
Deve considerarsi nulla la registrazione del marchio di un nome notorio ad esclusivo vantaggio di uno solo dei coeredi senza il consenso degli altri aventi diritto, secondo le regole della comunione ordinaria ex art. 1105 c.c.
Con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione. (altro…)