L'art. 7, lett. e) Reg. 207/09 e l'art. 9 c.p.i. escludono la possibilità di valida registrazione come marchio della forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto, ovvero (altro…)
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Infatti, (altro…)
L’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste (altro…)
Deve riternrsi piena la legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati, non essendo ricavabile alcun limite contrario da da nessuna disposizione di legge o da (altro…)
Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello delle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, il richiamo a un medesimo concetto innovativo eseguito dall’art. 82, comma 3 c.p.i. comporta necessariamente che (altro…)
A norma dell’art. 88 l.a. i diritti di utilizzazione delle fotografie spettano di regola al committente, fatto comunque salvo il patto contrario. E' idonea ad integrare il patto contrario (altro…)
In via generale anche alle azioni di accertamento negativo di contraffazione è applicabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5 co. 1 Nr. 3 Reg. CE 44/01 per gli illeciti civili dolosi o colposi, se in concreto (altro…)
Il passaggio di lavoratori dall'una all'altra azienda dello stesso settore e la ricerca di personale presso soggetti concorrenti sconfinano nell'illecito concorrenziale di cui all'articolo 2598 n.3 c.c. laddove (altro…)
In base all'art. 46 C.P.I., per accertare se il requisito della novità sia soddisfatto, occorre verificare se l'invenzione, come definita nelle rivendicazioni del brevetto, possa dirsi già descritta alla data di priorità in un singolo documento di arte nota o comunque divulgata, così da potersi dire rientrante (altro…)
La notorietà dei marchi registrati dalla ricorrente rende superflua ogni questione sulla affinità o meno dei prodotti commercializzati dalla resistente rispetto ai beni per i quali sono stati registrati i marchi, poiché la notorietà dei marchi estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l'uso consenta di trarre indebitamente vantaggio della rinomanza del segno altrui.
Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre ed è sufficiente che sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.
La commercializzazione da parte della resistente di un elevato numero di prodotti, utilizzando i segni distintivi denominativi della ricorrente ed imitandone le forme, i colori e tutte le caratteristiche non sostanziali comporta contraffazione di segni che ha consentito alla resistente di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei prodotti della ricorrente, generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti dalla resistente.
Nel giudizio cautelare, in presenza della palese - e peraltro ammessa - contraffazione dei marchi denominativi, in atto anche successivamente alla proposizione del ricorso, e nonostante il rifiuto della titolare a concedere una licenza, sussistono sia il fumus boni iuris, per avere fatto uso di segni distintivi senza autorizzazione della titolare, che il periculum in mora, non essendo cessata la condotta contraffattoria successivamente alla diffida ed essendo ancora in atto alla data di proposizione del giudizio.
La natura parassitaria e di approfittamento degli altrui investimenti integra altresì il fumus della concorrenza sleale. La non appartenenza dei beni in oggetto alla medesima categoria merceologica non esclude il rapporto di concorrenza tra le società se i prodotti commercializzati dalla resistente generano confusione sulla loro origine e provenienza e, pur non soddisfacendo gli stessi bisogni, si rivolgono alla medesima clientela. Per quanto riguarda il periculum in mora l'inibitoria può essere disposta ogni qual volta vi sia il pericolo di una violazione imminente del diritto di proprietà industriale o sia in atto una violazione, non risultando rilevanti la mera dichiarazione della parte di interrompere l'attività contestata o la spontanea cessazione del comportamento attuato successivamente alla notificazione del ricorso cautelare, perché esse non fanno venire meno da sole il pericolo di prosecuzione o di ripresa della condotta contraffattoria all'esito del giudizio.