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Mancato sviluppo della società e responsabilità dell’amministratore
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. All'amministratore convenuto a cui viene contestato il mancato sviluppo della società è sufficiente dimostrare di aver diligentemente amministrato, non sussistendo  alcun obbligo in capo allo stesso di garantire un certo risultato economico nell’attività gestoria che svolge.

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Inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia ai contratti autonomi di garanzia e alle fideiussioni specifiche
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2010, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI  per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

In una causa "stand alone" è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.

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L’atto di fusione societaria e il controllo del conservatore e del giudice del registro delle imprese
Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale...

Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale dell’atto alla legge senza che questo controllo possa sconfinare in un vaglio di validità dell’atto e di definizione del suo contenuto se non nei limiti in cui questo sia strettamente necessario per ricondurre l’atto al tipo legale. Il controllo del giudice del registro si muove nell’ambito di detti confini.

Ciò che il conservatore iscrive sono fatti o atti tipici, le informazioni pubblicate nel registro imprese sono quelle previste dalla legge, con gli effetti di pubblicità notizia ex art 2193 c.c. o costitutiva posti dalla stessa legge.

Nell’ipotesi dell’operazione straordinaria della fusione il legislatore, all’art 2504 bis c.c., stabilisce come regola generale che l’efficacia dell’operazione decorre dall’esecuzione dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504 c.c. attribuendo, solo con riferimento alla fusione per incorporazione, alle parti la facoltà di stabilire una data di efficacia successiva all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504-bis c.c.. L’efficacia della fusione di cui all’art 2504 c.c è in primo luogo quella civile. Per ogni tipo di fusione le parti possono entro certi limiti antergare alla efficacia civilistica della fusione gli effetti contabili e fiscali (art. 2504-bis, comma 3, c.c.; artt. 172 e 173 d.p.r. 917/1986). In ogni caso la data di decorrenza della fusione va indicata e se non è indicata decorre ex lege dall’ultima iscrizione come stabilisce l’art 2504-bis c.c.. Il sistema di pubblicità e il principio di predeterminazione della data di efficacia della fusione soddisfano l’esigenza di certezza del momento di efficacia dell’operazione stante la rilevanza della vicenda organizzativa/trasformativa della fusione e ne consentono la conoscibilità ai terzi comunque interessati: è necessario quindi che risulti predeterminato e pubblicato in modo preciso il tempo in cui avviene l’efficacia della fusione. Queste considerazioni portano a comprendere come non possa essere rimessa ad una interpretazione dell’atto affidata al conservatore del registro delle imprese e a seguire del giudice del registro delle imprese in sede di controllo di regolare tenuta del registro medesimo l’individuazione della data di efficacia della fusione e la tempistica delle conseguenti inscrizioni, tra cui la cancellazione della società incorporata. Non sta al giudice del registro stabilire se l'eventuale disallineamento dei diversi effetti della fusione voluto dalle parti sia ammissibile e se  la disciplina contabile e fiscale seguirà o meno la data di efficacia della fusione; il contenuto dell’atto di fusione resta fermo, comunque valido ed efficace. Il giudice del registro deve limitarsi a riscontrare la legalità delle iscrizioni, la corrispondenza al contenuto formale dell’atto di fusione allegato e alle richieste presentate con la compilazione della modulistica in linea con il contenuto dell’atto.

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Valore di prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia e sua inapplicabilità alle fideiussioni specifiche
Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi...

Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, costituiscono “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.

L’accertamento della Banca d’Italia contenuto nel provvedimento n. 55/2005 si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

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L’uso del cognome per attività professionali dopo la cessione del marchio patronimico è lecito purchè non determini un effetto confusorio
Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra...

Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova  applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.

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Sul perimetro applicativo del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento a una fideiussione...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento a una fideiussione specifica stipulata nel 2018, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

In qualunque causa stand alone è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.

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Amministratori di fatto e doveri di corretta gestione
Sono da ritenersi amministratori di fatto di una società coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che dispongono...

Sono da ritenersi amministratori di fatto di una società coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che dispongono del patrimonio a proprio piacimento [nel caso di specie, per attuare lo schema fraudolento volto a drenare le somme confluite nella società dal commercio dei certificati bianchi in altre società a loro stessi riconducibili, principalmente per il tramite di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti]. Di conseguenza, essendo pienamente equiparati, quali amministratori di fatto, agli amministratori di diritto (anche sul piano penale: ex art. 2639 c.c.), rispondono delle proprie condotte distrattive in danno della società.

Anche gli amministratori di fatto - proprio in ragione dell'equiparazione con quelli di diritto - devono adempiere ai doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c. e tra questi doveri si annovera anche l’adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive della società.

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Azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti dell’amministratore di fatto e del liquidatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.

Nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. spetta alla Curatela allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere degli amministratori contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Dei danni provocati dalla società è chiamato a rispondere l’amministratore di fatto, ovvero colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i potere tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore [nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore era rimasto l’unico autorizzato ad operare sui conto della società a poter disporre dei denari della società]. Parimenti dei danni al patrimonio sociale risponde il liquidatore che ai sensi dell’art. 2489 c.c. ha il potere-dovere positivo di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, e ciò a condizione che sia provata la riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva del liquidatore [nel caso di specie ritenuto responsabile in quanto non ha posto in essere alcuna attività, accettando passivamente che la società venisse gestita dall’amministratore di fatto].

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Amministratore di diritto, amministratore di fatto e dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c.
Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi...

Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi sia la sussistenza di un amministratore di fatto, posto che, pure in questo caso, l’amministratore di diritto deve impedire il compimento di atti di mala gestio da parte dell’effettivo dominus o, perlomeno, eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.

La società [nel caso di specie il Fallimento] che domandi la restituzione del finanziamento concesso dal socio ex art. 2467 c.c. è onerata di provare i fatti costitutivi su cui si fonda tale disposizione e, in particolar modo, l’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quindi di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento tanto al momento in cui il socio ha chiesto il finanziamento, quanto in quello in cui il socio ha chiesto il rimborso dello stesso.

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Diritto di controllo del socio di minoranza di S.r.l.
Il diritto del socio ex art 2476 co 2 c.c. non è subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché...

Il diritto del socio ex art 2476 co 2 c.c. non è subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé; il potere è esteso e si esplica in due direzioni: (i) nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali; e (ii) nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.

L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società, tra cui rientrano certamente gli estratti conto bancari, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto che il socio ha facoltà (i) di consultare la documentazione sociale presso la sede sociale o dove la medesima è custodita secondo le indicazioni che riceverà dall’amministratore, anche tramite professionisti di sua fiducia, previo appuntamento e (ii) di estrarre copia a sue spese. Sono tenuti al rispetto della buona fede e della correttezza nello svolgimento dello specifico rapporto il socio e la società.

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Cancellazione della società e successione dei soci nei rapporti controversi
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945...

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.

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Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione
Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un...

Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un foro speciale ed esclusivo – che pertanto esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex articolo 19 c.p.c - per le cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente - direttamente o indirettamente - al rapporto sociale.

Nel caso di fusione che comporti il trasferimento della sede legale della società da una città all’altra, ai sensi dell’art 5 c.p.c., la competenza è del Tribunale sito nel luogo in cui ha sede la società al momento della notificazione della citazione.

La causa societaria rientra, inoltre, nell’ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate delle imprese ex art 3 co 2 lett. b) D Lgs 169/2003 e ai sensi dell’art 4 del medesimo decreto legislativo, le controversie di cui al citato articolo 3 sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art 1.

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