La delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che impone al socio di minoranza di ripianare le perdite sociali è nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 2379 c.c. Tale nullità deriva dal fatto che nessuna disposizione di legge obbliga il socio di una società di capitali a ripianare le perdite, neppure nel caso di ricapitalizzazione obbligatoria, essendo invece previsto dall'art. 2482 ter c.c. il diritto, e non l'obbligo, di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale in caso di perdite. La delibera che viola questi principi e le prerogative patrimoniali personali dei soci è considerata nulla in quanto adottata in materie che esulano dalle competenze dell'assemblea, configurando una deviazione dallo scopo economico del rapporto sociale.
Ove l'amministratore non abbia a disposizione le riserve (sociali) necessarie per saldare i debiti tributari della società, lo stesso deve provvedere alla convocazione senza indugio dell’assemblea per assumere le delibere necessarie quali la messa in liquidazione della società ovvero la delibera di aumento del capitale sociale, configurandosi altrimenti una condotta di mala gestio.
La semplice messa in liquidazione della società ovvero la venuta meno della pluralità dei soci in una società di capitali (essendo dirimente solo per le società di persone) non può ritenersi integrare un grave motivo per recedere legittimamente da un contratto di locazione ad uso commerciale.
Ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richieda la convocazione il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione. Il notevole e ingiustificato ritardo dell’organo amministrativo in prorogatio nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, richiesta dal socio, integra un’ipotesi di inerzia rilevante ai sensi dell’art. 2406, comma 1, c.c. (...), legittimando e rendendo doverosa l’iniziativa del Collegio sindacale. L’intervento dell’organo di controllo ex art. 2406 c.c. non altera l’equilibrio tra i poteri degli organi sociali, ma costituisce esercizio del potere autonomo previsto dalla legge per reagire all’inerzia o al ritardo dell’organo amministrativo.
Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2 dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione previsti dal contratto, mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi i casi di esclusione. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presumere un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.
Per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato.
Le società di mutuo soccorso rappresentano un modello di mutualità pura o esclusiva, non potendo in alcun modo svolgere la propria attività sociale verso terzi, neppure in minima parte. Il legislatore della riforma del terzo settore ha inteso considerare le società di mutuo soccorso nella categoria degli enti del terzo settore che “hanno una disciplina particolare”. Specificamente, ove la società di mutuo soccorso non si sia trasformata in associazione del terzo settore, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 43 del Codice del Terzo Settore, la disciplina ad essa applicabile sarà, in primo luogo, la Legge 15 aprile 1886, n. 3818 (c.d. "legge istitutiva") e sue successive modifiche (ex art. 42 CTS) e, in subordine, le norme del codice civile in materia di società di capitali (anche in forza del richiamo di cui all'art. 3, comma 2, CTS) [nel caso di specie, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza della necessità che la società di mutuo soccorso si doti di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali rimangono in carica per tre anni e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche].
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di inadempimento al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (art. 2466 c.c.), salvo che lo statuto preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, dettagliando le condotte sanzionabili. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla. Per giusta causa di esclusione deve intendersi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Le determinazioni di Banca d'Italia contenute nel provvedimento n. 55/2005 coprono le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005 e quelle di poco successive all’adozione del provvedimento dell’Autorità.
Nell’ambito dei giudizi c.d. stand alone, l'attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore.
[Nel caso di specie, l'attrice aveva chiesto di dichiarare la nullità, totale o parziale, di una garanzia in quanto essa riproduceva le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c., contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005. Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea in quanto la la garanzia era stata stipulata nel 2016, quindi molto dopo il periodo coperto dall'accertamento di Banca d'Italia, e si trattava non di fideiussione omnibus ma di contratto autonomo di garanzia. Trattandosi di causa "stand alone", l'attrice non aveva dimostrato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale].
Nell’ambito del controllo di legalità sull’amministrazione (ora anche) delle società a responsabilità limitata di cui all’art. 2409 c.c., volto a ripristinare la legalità e la regolarità della gestione attraverso l’adozione di provvedimenti diretti al riassetto amministrativo e contabile della società che possono giungere alla revoca di amministratori e sindaci e alla nomina di un amministratore giudiziario, le “irregolarità” vanno intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla “legittimità” della stessa e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.
Dette irregolarità giustificano un intervento dell’autorità giudiziaria, in funzione di ripristino, solo se “gravi” e “attuali”, nonché laddove persistano al momento dell’adozione del provvedimento, nella loro potenzialità lesiva dell’interesse della società.
Il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. può applicarsi analogicamente anche ai soci nell’ipotesi della cessione della partecipazione sociale di governo della società e, nello specifico, del socio di riferimento (anche non unico) cui è riconducibile l’attività di impresa allorché sia autonomamente titolare di adeguata conoscenza dei clienti e dell’organizzazione aziendale, sufficiente a consentirgli l’esercizio di concorrenza differenziale nei confronti dell’acquirente. L’operatività di suddetto divieto rimane subordinata ad un giudizio di “idoneità” della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta.
Nel caso di cessione d’azienda, può integrare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., la presa di contatto della clientela altrui in maniera sistematica quando si inserisce nel quadro di comportamenti tendenti a svuotare l’azienda trasferita dei mezzi necessari per la sua prosecuzione nell’immediato periodo successivo al trasferimento e ad acquisire l’avviamento di quest’ultima.
L'accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro reale valore di mercato rappresenta circostanza estremamente grave sotto il profilo della possibile responsabilità degli amministratori, tale da comportare la concessione del sequestro conservativo, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto circostanza aggravante il fatto che il socio di maggioranza abbia consentito agli amministratori di effettuare tale operazione, del tutto dannosa per la società, dimostrando l'assenza di qualsivoglia cura di vigilare sull'operato degli stessi, neppure ex post, non avendo adottato alcuna iniziativa a tutela del capitale, anzi avendo mostrato un atteggiamento del tutto adesivo, se non addirittura di indirizzo e supporto, dell'operato degli amministratori].
Con riferimento al procedimento cautelare avviato nel più ampio contesto del giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità di un amministratore nei confronti della società, integra il requisito del fumus boni iuris la condotta dell'amministratore che determini l'effettuazione del rimborso, da parte della società, di un finanziamento soci nel momento in cui la società versava in una situazione di crisi di liquidità, desumibile dall'incapacità della stessa a far fronte ai suoi debiti. Quanto al periculum in mora, lo stesso si deve ritenere integrato qualora il resistente abbia posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio successivamente alla diffida del fallimento, soprattutto allorquando la condotta dispositiva trasformi la natura dei beni costituenti il patrimonio del debitore in res più facilmente occultabili alle azioni dei creditori, quali il denaro.