L’aspettativa alla distribuzione di utili discende dalla natura stessa del contratto di società, in cui l’esercizio in comune di un’attività economica è attuato precisamente allo scopo di dividerne gli utili, ai sensi dall’art. 2247 c.c.; tuttavia, la dichiarazione di abusività della delibera sulla distribuzione degli utili costituisce una extrema ratio nell’ambito del sistema societario, pena la pretermissione del metodo maggioritario, che del primo rappresenta architrave fondante. L’interesse del socio di società di capitali alla distribuzione di utili deve infatti essere contemperato con l’interesse della società, i cui organi sono liberi di decidere in merito alle scelte fondamentali della vita sociale, qual è la destinazione dei profitti rinvenienti dall’attività caratteristica.
Il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società impone di sanzionare con l’annullamento la delibera che sia priva di una qualsiasi utilità per la società e che contestualmente arrechi un danno al socio di minoranza, in assenza di una ragione giustificatrice, segno dell’intento deliberato dei soci di maggioranza di ledere i diritti degli altri soci.
Il regime della responsabilità dell’amministratore delineata dall’ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico. La conclusione di contratti di fornitura da parte della società con una società terza facente parte di un contratto di associazione in partecipazione con un'altra società di cui l'amministratore della prima è amministratore e socio unico non costituisce operazione in conflitto d'interessi, in quanto è da escludere che un interesse economico indiretto così vagamente prospettato possa rilevare ai fini della configurazione in concreto di un conflitto di interessi tra l’amministratore e la società rappresentata che, come noto, presuppone un contrasto tale tra gli obiettivi perseguiti da non consentire al soggetto che agisce di soddisfare l’uno senza sacrificare l’altro.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, sicché il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa. La cessazione per qualunque causa del rapporto sociale non comporta l’inapplicabilità nei rapporti tra la società e l’ex socio della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie aventi matrice nel contratto sociale, tra le quali devono essere ricompresi i conflitti nascenti dall’esercizio da parte del socio del diritto di recesso.
La controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, sebbene sorta successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è assoggettata all’efficacia della clausola compromissoria: si tratta, infatti, di contesa attinente alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo contraente che, considerata nel suo complesso, a prescindere dall’immediata operatività dello scioglimento del vincolo, ricomprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta.
Il potere, riconosciuto agli amministratori di s.p.a. dall’art. 2377, co. 2, c.c., di impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al CdA e non agli amministratori individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso. Una legittimazione del consigliere di amministrazione all'impugnazione della delibera assembleare può sussistere qualora questi venga immediatamente leso in un suo diritto dalla delibera stessa: il singolo componente del CdA è legittimato a impugnare per l’annullamento esclusivamente la decisione dell’assemblea che abbia leso la sua posizione individuale.
L’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno dell’assemblea deve essere redatto in modo sintetico e comprende, quindi, anche argomenti impliciti, presupposti, conseguenziali o accessori rispetto a quelli specificamente previsti [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nel punto dell’o.d.g. relativo a “Revoca deleghe e poteri attribuiti all’amministratore delegato. Determinazioni” fosse implicita la discussione sulla decadenza dell’amministratori, poiché l’argomento non sarebbe di competenza dell’assemblea ove la revoca delle deleghe non dipendesse a monte da una causa di cessazione dell’amministratore delegato dalla carica gestoria].
La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause di decadenza ordinaria sancite dall’art. 2399 c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci, senza che possano rilevare giustificazioni successive ove la natura dell’impedimento non sia tale da escludere la possibilità di comunicazione prima dell’assemblea. La deliberazione dell’assemblea che riconosce il verificarsi della causa di decadenza, necessaria per la conseguente formalità di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica e per la sostituzione del sindaco decaduto, ha mera efficacia dichiarativa della cessazione dalla carica.
Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sempre che la natura dell’impedimento sia tale da consentirgli la comunicazione prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza ove l’impossibilità dell’organo di controllo di assistere alla riunione sia ritenuta preclusiva di un’adeguata trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
La presupposizione ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto, comune a entrambi i contraenti e avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto.
A differenza dell’ipotesi generale della cessione del contratto, ex art. 1406 c.c., la cessione d’azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il subentro del cessionario si verifica automaticamente al momento della cessione, senza necessità del consenso del contraente ceduto, salva la facoltà di quest’ultimo di proporre opposizione, per gravi motivi, entro tre mesi dalla comunicazione dell’avvenuta cessione. Tale comunicazione non condiziona la validità dell’atto di cessione del contratto, ma soltanto la sua opponibilità al terzo.
La costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli amministratori di società rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione considerati dall'art. 2943 cod. civ. e, come ogni altra domanda giudiziale, per tutta la durata del processo, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, produce un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità spettante alla società, ai sensi dell’art. 2393 c.c., nei confronti degli amministratori per i danni subiti in conseguenza di comportamenti tenuti nell’esercizio della loro funzione.
Le scritture contabili redatte dall’organo amministrativo, ivi compresi i c.d. “mastrini” che raccolgono le annotazioni dei singoli conti corrispondenti ai diversi rapporti intrattenuti dalla società, fanno prova contro l’amministratore per il semplice fatto che ne è l’autore e che è gravato dall’obbligo specifico della loro esatta e corretta tenuta.
La controversia promossa dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte di mala gestio verte su un diritto patrimoniale disponibile, tant’è che può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, ai sensi dell’art. 2393, co. 6, c.c., sia pure con le limitazioni poste a tutela dell’iniziativa dei soci di minoranza. Tale facoltà è espressamente riconosciuta anche ai soci di minoranza che agiscano in legittimazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., il quale prevede espressamente, al sesto comma, che i soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla a vantaggio della società.
Le limitazioni al potere di transazione e rinuncia all’azione di responsabilità da parte dell’assemblea dei soci sono poste al fine di evitare la possibile vanificazione dell’azione risarcitoria proposta dai soci di minoranza a favore della società da parte dei soci di maggioranza, di cui normalmente gli amministratori sono espressione, nel preminente interesse della società alla reintegrazione del suo patrimonio compromesso dalla mala gestio. Si tratta, dunque, di limitazioni interne all’assemblea che non sono poste a tutela dell’interesse di terzi estranei alla compagine sociale. Conseguentemente, trattandosi di diritti disponibili, le relative controversie sono compromettibili in arbitri.
Nell'ambito di un accordo di partnership, la possibilità per il mandante soggetto a procedura di liquidazione giudiziale di sostituirsi al mandatario, che ha finanziato l'operazione d'investimento in una terza società, nell’esercizio del suo diritto di credito verso quest'ultima è preclusa, perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario in contrasto con quanto previsto dagli artt. 1705 e 1721 c.c., perché qualora la società terza pagasse al mandante fallito, la mandataria si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel passivo della liquidazione giudiziale, vedendosi soddisfatto in moneta concorsuale.
Le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno causa petendi e petitum diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti eterodeterminati, per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte identità.
Il principio iura novit curia comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Esso tuttavia non consente al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.