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Il trasferimento d’azienda per facta concludentia
Pur in mancanza di un atto scritto relativo al trasferimento di un’azienda che faccia seguito alla sottoscrizione di un precedente...

Pur in mancanza di un atto scritto relativo al trasferimento di un’azienda che faccia seguito alla sottoscrizione di un precedente contratto preliminare, il pagamento di una parte del prezzo e il subentro nel possesso dell’azienda costituiscono facta concludentia dell’accordo di cessione atteso che, in mancanza di beni all’interno dell’azienda per il cui trasferimento sia prevista la forma scritta ad substantiam, la compravendita di azienda richiede la forma scritta ai soli fini dell’opponibilità verso terzi della cessione medesima.

L’avvenuta immissione del godimento nell’immobile da parte del cessionario per fatto del cedente rende irrilevante la verifica circa il soggetto a nome del quale risultava locato detto immobile al momento della cessione.

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Cessione del ramo d’azienda: dovere di buona fede nei rapporti contrattuali e eccezione di compensazione
Se all’interno di un contratto di cessione di ramo d’azienda è indicato con la voce “stimato” un determinato costo attribuito...

Se all’interno di un contratto di cessione di ramo d’azienda è indicato con la voce “stimato” un determinato costo attribuito in capo all’acquirente, l’eventuale successiva discrepanza rispetto al costo realmente sostenuto dall’acquirente non integra una violazione della buona fede contrattuale da parte del venditore nel caso in cui le parti non abbiano stabilito alcun conguaglio o garanzia e, in aggiunta, la parte acquirente operi da tempo nel medesimo settore dell’acquirente.

Non vi è alcuna violazione del dovere di buona fede ex art. 1337 c.c. nel caso in cui una parte non sia in grado di dimostrare la rilevanza di determinate informazioni non ricevute dalla parte venditrice né di dimostrare che, laddove conosciute, avrebbero condotto ad una diversa modulazione del contenuto del contratto.

In mancanza di elementi circa l’intervenuto accordo inter partes modificativo del contratto di concessione di vendita e comunque in difetto di criteri per determinare il numero e il costo dei prodotti eventualmente soggetti all’obbligo di rimborso, l’eccezione di compensazione deve essere rigettata in quanto sfornita di idoneo supporto probatorio.

Per pacifico principio, ad eccezione delle ipotesi di manifesta pretestuosità della contestazione o di valutazione da parte del giudice circa la prontezza e la facilità di liquidazione del credito opposto in compensazione, in ogni altro caso la litigiosità del controcredito è condizione ostativa ad entrambi i tipi di compensazione legale e giudiziale, in quanto il reciproco effetto estintivo presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e, quindi, richiede che il controcredito sia stato accertato in modo definitivo (con accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito) con la conseguenza che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in separato giudizio.

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Il socio nella governance della s.r.l.
Nelle azioni di responsabilità promosse individualmente dal socio contro gli amministratori di s.r.l. sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima,...

Nelle azioni di responsabilità promosse individualmente dal socio contro gli amministratori di s.r.l. sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, co. 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.

L’art. 2476 c.c. è norma cardine della disciplina della s.r.l., in quanto delinea il complessivo sistema di tutele riconosciute al socio di minoranza in tale compagine, attribuendo, in primo luogo, ai soci che non partecipano all’amministrazione ampi e inderogabili poteri di controllo, assegnando loro un ruolo chiave nei meccanismi di governance. Tale penetrante diritto di controllo sta alla base di tutti gli altri strumenti di tutela a disposizione del socio di s.r.l., in quanto propedeutico alla tutela giurisdizionale volta sia ad accertare la responsabilità degli amministratori, che a ottenere il risarcimento di un danno, sia quello subito dal patrimonio sociale, sia quello direttamente subito dal socio. Il diritto di controllo si esplicita in primo luogo nel diritto di ricevere informazioni e nel diritto di ispezione, che non subiscono alcuna restrizione di natura temporale, sicché ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha diritto di ispezionare tutta la documentazione contabile e amministrativa della società, anche risalente negli anni e anche quella relativa ad esercizi interessati da pregresse gestioni (con l’unico limite del divieto di abuso nel caso di richiesta di informazioni già note, ovvero nel caso di azioni di mero disturbo). In questa prospettiva si spiega altresì la scelta del legislatore di mantenere la legittimazione del singolo socio ad impugnare le delibere assembleari invalide ex art. 2479 ter c.c. All’iniziativa del singolo socio sono lasciati ampi poteri di reazione ai comportamenti illegittimi della maggioranza o degli amministratori e in tale assetto complessivo – che costituisce il nucleo tipizzante la s.r.l. – non trova alcuna giustificazione una interpretazione restrittiva della legittimazione del socio, volta a limitare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei soli confronti degli amministratori in carica.

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. presuppone che, da una parte, il finanziamento sia stato disposto e, dall’altra, il rimborso sia stato richiesto in presenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ossia di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza, la quale unicamente giustifica la considerazione di un concorso virtuale tra i creditori.

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Cessione d’azienda e compensazione volontaria tra il credito per il corrispettivo vantato dalla società cedente e il credito di un terzo
Presupposto per l’operatività della compensazione volontaria è l’esistenza della reciprocità delle posizioni debitorie e creditorie delle medesime parti. La mancanza...

Presupposto per l'operatività della compensazione volontaria è l'esistenza della reciprocità delle posizioni debitorie e creditorie delle medesime parti. La mancanza di tale reciprocità determina l'inoperatività del meccanismo compensatorio.

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I limiti alla responsabilità patrimoniale dei soci dopo l’estinzione della società (fallita)
Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con...

Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. In tale evenienza: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta; non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, non si pone alcun problema di separazione patrimoniale e i creditori possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti verso la società estinta nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci. Di contro, nel caso in cui manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito.

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Controllo individuale del socio s.r.l.: presupposti, oggetto e limiti
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è riconosciuto all’art. 2476, comma 2, c.c. in capo ai soci s.r.l. che...

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è riconosciuto all’art. 2476, comma 2, c.c. in capo ai soci s.r.l. che non partecipano all’amministrazione ed è manifestazione di un potere di controllo individuale non necessariamente a corredo della legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità bensì funzionale a garantire la trasparenza della gestione e il controllo del singolo socio.

Il controllo del socio s.r.l. si esplica in due direzioni: diritto di informazione e diritto di consultazione con facoltà di estrarre copia. Il perimetro del potere di indagine del socio sui “documenti relativi all’amministrazione”, quanto all’oggetto, ricomprende tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata o utilizzata dall’organo amministrativo per il corretto esercizio delle proprie funzioni che si possa reputare nella materiale disponibilità giuridica dello stesso. In questo senso, detta prerogativa può dirsi coincidente con il potere di controllo esercitato dal collegio sindacale di s.p.a. sull’organo gestorio.

Il potere di controllo del socio s.r.l., da leggere oggi anche alla luce del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si estende anche all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il limite al potere di controllo va individuato nell’esercizio in buona fede delle relative facoltà e nel bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti da individuare sulla base dell'opportunità di tutelare specifici interessi sociali che si dispieghino eventualmente in conflitto con quelli del socio.

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Sul rapporto tra le domande di annullamento ex articoli 1440 e 1439 c.c.
E’ inammissibile una nuova domanda di annullamento di un accordo di investimento formulata ai sensi dell’art. 1439 c.c. dall’attrice in...

E' inammissibile una nuova domanda di annullamento di un accordo di investimento formulata ai sensi dell’art. 1439 c.c. dall’attrice in sede di prima udienza qualora la stessa si fondi su fatti costitutivi del tutto diversi - l’esistenza di artifici e raggiri che sono risultati determinanti ai fini del consenso - rispetto alle domande ex art. 1440 c.c. svolte in citazione, che presuppongono la validità del contratto e sono finalizzate ad ottenere esclusivamente il risarcimento del danno.

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Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla...

Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.

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Validità della clausola penale nella lettera di intenti di cessione di partecipazioni
La clausola penale è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno...

La clausola penale è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente - ciò anche quando la stessa sia inserita in una lettera di intenti relativa alla cessione di partecipazioni - con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo, salvo la risarcibilità di un danno ulteriore qualora ciò sia convenuto, sicché la funzione della clausola è di permettere la monetizzazione di tale pregiudizio indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto, restando, d’altra parte, inteso che la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi.

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Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società...

Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.

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Cessione d’azienda e conoscenza del debito da parte della cessionaria
L’iscrizione nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e l’omessa dimostrazione di tale iscrizione determina...

L’iscrizione nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e l’omessa dimostrazione di tale iscrizione determina il mancato adempimento dell’onus probandi in capo alla parte creditrice circa un requisito necessario ai fini della responsabilità solidale del cessionario e, quindi, del titolo a fondamento della relativa pretesa. Ne consegue che la domanda svolta dall’ingiungente nei confronti del cessionario d'azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c. deve essere rigettata per mancanza di prova sia in ordine ad un elemento costitutivo "essenziale" consistente nell’iscrizione dei debiti de quibus nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, sia, secondo il più recente principio della Corte di legittimità, per mancata allegazione nonché per omessa dimostrazione della circostanza che la cessione d’azienda sia stata utilizzata dai contraenti come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito.

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Diritto di prelazione ed effetti dell’accertamento dell’intento simulatorio
Non sussiste l’interesse ad agire del terzo che chiede l’accertamento della simulazione del contratto di cessione d’azienda poiché la conseguenza...

Non sussiste l’interesse ad agire del terzo che chiede l’accertamento della simulazione del contratto di cessione d’azienda poiché la conseguenza dell’accertamento dell’intento simulatorio produrrebbe effetti solo rispetto alle parti dell’accordo simulato e non nei confronti della generalità dei terzi, alla luce del disposto di cui all’art. 1415 c.c., che stabilisce che la simulazione può essere fatta “valere in confronto delle parti”.[Nel caso di specie l’attrice aveva richiesto l’inefficacia del contratto di cessione aziendale a seguito del quale la cessionaria era subentrata nel diritto di prelazione della conduttrice-cedente ex art. 38 L. 392/78 e aveva esercitato la prelazione così determinando l’inefficacia del preliminare di vendita dell’immobile stipulato tra la stessa attrice e il promittente venditore].

 

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