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Efficacia dell’impegno del socio a sottoscrivere un aumento di capitale non deliberato
A un impegno di ripatrimonializzazione della società integrante una manifestazioni di intento del socio volto a rassicurare il mercato e...

A un impegno di ripatrimonializzazione della società integrante una manifestazioni di intento del socio volto a rassicurare il mercato e le autorità di vigilanza può riconoscersi la natura di un preliminare del negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale, che vincola il socio nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che sia formalmente deliberato dall’assemblea e da cui deriva un obbligo di sottoscrizione sospensivamente condizionato alla deliberazione dell’aumento del capitale nel termine stabilito. Tuttavia, tale impegno non è fonte dell’obbligo di versare la somma prevista, destinato a sorgere solo con la distinta manifestazione della volontà negoziale da parte del socio di sottoscrivere la quota di capitale oggetto della delibera di aumento di capitale. L’impegno alla ricapitalizzazione non attribuisce alla società alcun diritto alla riscossione della somma preventivata dal momento che solo la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato può costituire fonte dell’obbligazione di pagamento del socio. A fronte della mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato la società potrebbe, quindi, lamentare l’inadempimento del socio all’impegno preliminare di sottoscrizione ma non certo l’inadempimento all’obbligo di pagamento della somma corrispondente che non le è dovuta in mancanza della sottoscrizione dell’aumento di capitale.

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Invalidità del bilancio redatto secondo criteri di continuità aziendale in presenza di chiari indici di grave squilibrio finanziario
L’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza...

L’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità sopravvive alla messa in liquidazione allorché i suoi diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale si traducono nella prospettiva del diritto alla ripartizione dell’attivo residuo: la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società nell’ultimo bilancio di esercizio dell’impresa rileva, infatti, quale presupposto del corretto espletamento della successiva fase di liquidazione del patrimonio sociale diretta, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali, anche alla ripartizione fra i soci dell’eventuale attivo residuo.

Prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio il socio ha diritto a consultare presso la sede sociale il progetto di bilancio e la documentazione contabile di supporto depositata nei quindici giorni precedenti, ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., ma non ha alcun diritto a che gli sia consegnata a domicilio: nessuna norma, neanche l’art. 2476 comma 2 c.c. che regola il diritto del socio al controllo della gestione mediante accesso alla documentazione sociale, prevede che la documentazione contabile di suo interesse gli sia consegnata dalla società. La mancata consegna al socio della documentazione contabile richiesta dal socio via email non costituisce, quindi, ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

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Qualificazione del versamento del socio come finanziamento o versamento in conto capitale secondo la volontà negoziale
Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la voce...

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale e la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle schede contabili sono prive di rilevanza determinante, perché sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali; l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere la passività in mancanza di un titolo giustificativo. La prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale, come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

Le erogazioni in denaro dei soci alla società possono avvenire in esecuzione di un prestito, con obbligo restitutorio in capo alla società, ovvero costituire versamenti in conto capitale o in conto copertura perdite, che non attribuiscono il diritto di accrescere la partecipazione e sono volti a incrementare il patrimonio sociale; questi ultimi presentano maggiore comunanza con il capitale di rischio e non fanno sorgere un’obbligazione restitutoria, potendo essere richiesti solo in caso di scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio finale di liquidazione.

Il versamento eseguito dal socio quando la società presenta già un patrimonio netto negativo, in una situazione che richiede un apporto di capitale da acquisire definitivamente al patrimonio sociale, sconterebbe comunque, anche se qualificato come finanziamento, la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.

Le delibere assembleari, se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, e la loro eventuale invalidità è accertabile in sede giudiziale solo mediante impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c. e, per le s.r.l., dall’art. 2479 ter c.c.; le delibere la cui invalidità non sia stata fatta valere con specifica impugnazione rimangono pertanto efficaci nell’ambito endosocietario. L’art. 2377 c.c. si risolve così in una ricognizione dell’effetto sostitutivo delle delibere successive a quella impugnata, effetto che comporta di per sé il venir meno dell’utilità dell’impugnazione per l’attore.

Se il socio che ha impugnato la prima delibera non impugna anche la delibera sostitutiva, quest’ultima resta efficace nell’ambito endosocietario anche se l’impugnante ne eccepisce l’invalidità in sede processuale, e viene meno l’interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, dal cui accoglimento l’attore non potrebbe trarre alcun effetto utile. Nel giudizio relativo alla prima delibera non può quindi trovare luogo alcuna valutazione delle eccezioni di invalidità della delibera sostitutiva non impugnata, perché la valutazione del giudice ex art. 2377, co. 8, c.c. si limita alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, cioè dell’effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

Il socio che perde tale qualità nel corso del giudizio [per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale azzerato per perdite] perde la legittimazione a esercitare l’azione sociale di responsabilità, che l’art. 2476 c.c. consente al socio di promuovere in sostituzione della società; la domanda diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.

La prestazione dell’amministratore di società di capitali non è assimilabile a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato o di un prestatore d’opera, perché non è soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea, e il rapporto con la società rientra tra i rapporti societari di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. 168/2003. Ne derivano l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, sicché il rapporto di amministrazione può essere anche gratuito e il compenso è rinunciabile, anche tacitamente, con un comportamento concludente che riveli in modo univoco la volontà dismissiva dell’amministratore.

Nel rapporto interno con l’amministratore le scelte negoziali per conto della società sono espresse dai soci, ai quali spetta per legge il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne il compenso (artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c.). Per individuare la disciplina del rapporto occorre quindi fare riferimento, in primo luogo, allo statuto, cui l’amministratore aderisce accettando la nomina; in secondo luogo, alla delibera di nomina, che può determinare la misura del compenso previsto dallo statuto, attribuirlo quando lo statuto lo condiziona o tace, ovvero non prevedere nulla; infine, alle eventuali deliberazioni successive. L’amministratore che pretende un compenso superiore a quello stabilito dalla delibera di nomina deve provare una successiva determinazione assembleare in tal senso.

Nel contratto con cui un socio si obbliga ad acquistare la quota di altro socio, la perdita da parte di quest’ultimo della qualità di socio [a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale] rende impossibile la prestazione di trasferimento della quota e, trattandosi di rapporto a prestazioni corrispettive, fa venir meno l’obbligo di pagamento del prezzo.

L’azione di responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale ha natura extracontrattuale e richiede idonea e puntuale allegazione e prova dei suoi presupposti; parimenti, la domanda di risarcimento dei danni da mala gestio va rigettata quando gli addebiti restano generici, senza indicazione specifica delle condotte e dei pregiudizi.

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Finanziamenti infragruppo postergati e responsabilità di amministratori e sindaci
Nella situazione in cui la holding, operando già a patrimonio netto negativo e quindi in modo tale da traslare sui...

Nella situazione in cui la holding, operando già a patrimonio netto negativo e quindi in modo tale da traslare sui propri creditori il rischio delle sue nuove iniziative imprenditoriali, esegue finanziamenti nei confronti di una società controllata operativa a sua volta sull’orlo dell’insolvenza non sono configurabili i cc.dd. vantaggi compensativi che presuppongono l’operatività secondo criteri di economicità di tutte le società del gruppo in modo tale che l’impiego delle risorse a favore di una controllata sia effettivamente compensato nel patrimonio della controllante dal risalire dei proventi dell’attività della controllata operativa in misura tale da assicurare il soddisfacimento anche del suo ceto creditorio. Non valgono, quindi, a configurare vantaggi compensativi per la massa dei creditori della holding che opera a patrimonio netto negativo né la destinazione del finanziamento alla riduzione del passivo della controllata di cui hanno beneficiato solo i suoi creditori, né la liberazione dalle garanzie prestate tramite un’altra società controllata di cui si è avvantaggiata semmai solo la massa dei creditori della controllata garante.

L’art. 2467 c.c. si applica anche ai finanziamenti eseguiti dai soci amministratori di società per azioni.

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Sulla revoca in assenza di giusta causa dell’amministratore
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non...

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali e il suo amministratore è di immedesimazione organica e a esso non si applicano né l'art. 36 cost., né l'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni. La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. Le norme di cui agli artt. 2383, co. 3, e 1725, co. 2, c.c., riferite al rapporto societario di amministrazione, sono derogabili, sia perché hanno ad oggetto rapporti puramente patrimoniali, sia perché non hanno riflessi né su diritti di terzi né su aspetti concernenti la struttura corporativa dell’ente. Non sussistono, dunque, motivi per ritenere non disponibile per via statutaria la disciplina delle conseguenze della cessazione del rapporto amministrativo per effetto di revoca.

Il diritto al risarcimento dell’amministratore revocato in assenza di giusta causa sorge a seguito di un atto giusto della società amministrata – configurandosi la revoca dell’amministratore quale diritto potestativo, salvo il caso estremo dell’abuso – talché esso è più propriamente qualificabile in termini di diritto a un indennizzo, avendo l'art. 2383, co. 3, c.c. utilizzato il sintagma “risarcimento del danno” per assicurare all’amministratore avente diritto il pieno ristoro del pregiudizio subito piuttosto che per affermarne la derivazione da fatto ingiusto. Sul piano più propriamente organizzativo / corporativo si può riconoscere meritevole di tutela l’interesse della società a estendere al massimo, per via statutaria, il proprio diritto potestativo di revoca, negando accesso, a fronte della decisione di revoca, a valutazioni o pretese di sorta circa il fondamento di quella decisione, nonché alle correlative controversie.

Il pregiudizio ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, ecc.) subito dall’amministratore revocato in assenza di giusta causa è distinto da quello derivante dalla lesione del diritto alla prosecuzione della carica sino a naturale scadenza. Il danno ulteriore ai diritti della persona si può verificare allorché, ad esempio, eventuali dichiarazioni contenute rese in occasione della revoca costituiscano un’attività ingiuriosa o diffamatoria, animata da colpa o da dolo, posta in essere dalla società, lesiva del prestigio professionale dell’amministratore; oppure quando le concrete modalità della cessazione del rapporto, esterne alla deliberazione, si palesino contra ius. Tuttavia, di tali ulteriori e diversi danni l’amministratore deve offrire puntuale allegazione. Tale puntuale allegazione dovrebbe estrinsecarsi, da un lato, nell’individuazione del diritto leso e, dall’altro, nella chiara e specifica allegazione delle dichiarazioni/deliberazioni o comportamenti lesivi di quei diritti.

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Azione individuale del socio accomandante contro l’amministratore per omesso rendiconto e mancata percezione degli utili
Anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei...

Anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede l’art. 2395 c.c. in materia di società per azioni. L’azione del socio ha natura extracontrattuale e individuale, è fondata sull’art. 2043 c.c. in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. ed esige che il pregiudizio consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; restano esclusi i danni che siano mero riflesso di quelli recati al patrimonio sociale.

Il socio [accomandante] di società di persone può agire nei confronti del socio amministratore per il risarcimento del danno derivante dalla mancata presentazione del rendiconto e dalla conseguente mancata percezione degli utili; trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c., l’onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità grava sul socio che agisce.

Per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della situazione patrimoniale della società. Costituisce rendiconto il conto economico che riporta, secondo lo schema dell’art. 2425 c.c., i ricavi, i costi suddivisi per natura e l’utile di esercizio; la sua consegna, anche se tardiva, integra adempimento dell’obbligazione dell’amministratore ed esclude il danno da omesso rendiconto, ferma restando la facoltà dei soci di agire nei confronti della società per il credito agli utili maturati.

È escluso il danno da mancata distribuzione degli utili, pur in assenza di rendiconto, quando risulti provato che i soci non amministratori hanno percepito acconti sugli utili [mediante prelievi giornalieri dalla cassa sociale, secondo una prassi annotata in un’agenda contabile tenuta informalmente] per importi superiori a quelli richiesti.

I messaggi WhatsApp prodotti mediante screenshot costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e indicare gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sicché è inidonea la mera eccezione di inutilizzabilità per mancata acquisizione dei supporti informatici.

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Azione individuale del socio e prova del danno in caso di operazioni di ricapitalizzazione
Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto...

Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto negativo. Le condotte degli organi sociali riconducibili all’alterazione dei dati contabili non possono avere incidenza causale sulla genesi del danno da perdita della partecipazione sociale quando questo derivi dalle perdite maturate dalla società nell’esercizio dell’attività di impresa.

Affinché possa configurarsi un danno nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2395 c.c., è necessario che l'ostacolo all’esercizio da parte del socio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio gli abbia precluso la partecipazione a una ricapitalizzazione effettivamente necessaria, che avrebbe riportato la società a operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. In mancanza del prospettato rifiuto da parte dell’amministratore di consentirle la compensazione nei limiti del credito da finanziamento socio riconosciuto in bilancio non può ritenersi imputabile agli organi sociali la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del socio, essendo la mancanza della liquidità necessaria a provvedervi evento riferibile solo a quest'ultimo.

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Imputazione a riserva degli utili e abuso di maggioranza
L’aspettativa alla distribuzione di utili discende dalla natura stessa del contratto di società, in cui l’esercizio in comune di un’attività...

L’aspettativa alla distribuzione di utili discende dalla natura stessa del contratto di società, in cui l’esercizio in comune di un’attività economica è attuato precisamente allo scopo di dividerne gli utili, ai sensi dall’art. 2247 c.c.; tuttavia, la dichiarazione di abusività della delibera sulla distribuzione degli utili costituisce una extrema ratio nell’ambito del sistema societario, pena la pretermissione del metodo maggioritario, che del primo rappresenta architrave fondante. L’interesse del socio di società di capitali alla distribuzione di utili deve infatti essere contemperato con l’interesse della società, i cui organi sono liberi di decidere in merito alle scelte fondamentali della vita sociale, qual è la destinazione dei profitti rinvenienti dall’attività caratteristica.
Il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società impone di sanzionare con l’annullamento la delibera che sia priva di una qualsiasi utilità per la società e che contestualmente arrechi un danno al socio di minoranza, in assenza di una ragione giustificatrice, segno dell’intento deliberato dei soci di maggioranza di ledere i diritti degli altri soci.

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Responsabilità dell’amministratore per operazioni compiute in conflitto d’interessi
Il regime della responsabilità dell’amministratore delineata dall’ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti...

Il regime della responsabilità dell’amministratore delineata dall’ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico. La conclusione di contratti di fornitura da parte della società con una società terza facente parte di un contratto di associazione in partecipazione con un'altra società di cui l'amministratore della prima è amministratore e socio unico non costituisce operazione in conflitto d'interessi, in quanto è da escludere che un interesse economico indiretto così vagamente prospettato possa rilevare ai fini della configurazione in concreto di un conflitto di interessi tra l’amministratore e la società rappresentata che, come noto, presuppone un contrasto tale tra gli obiettivi perseguiti da non consentire al soggetto che agisce di soddisfare l’uno senza sacrificare l’altro.

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Applicabilità della clausola compromissoria alla controversia sul valore di liquidazione della quota del socio receduto
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al...

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, sicché il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa. La cessazione per qualunque causa del rapporto sociale non comporta l’inapplicabilità nei rapporti tra la società e l’ex socio della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie aventi matrice nel contratto sociale, tra le quali devono essere ricompresi i conflitti nascenti dall’esercizio da parte del socio del diritto di recesso.

La controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, sebbene sorta successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è assoggettata all’efficacia della clausola compromissoria: si tratta, infatti, di contesa attinente alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo contraente che, considerata nel suo complesso, a prescindere dall’immediata operatività dello scioglimento del vincolo, ricomprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta.

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