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Vendite fuori dalla rete di distribuzione selettiva del rivenditore autorizzato ed esclusione dell’esaurimento del marchio
L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i «motivi legittimi» ostativi all’esaurimento del marchio ai sensi...

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i «motivi legittimi» ostativi all’esaurimento del marchio ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., a condizione che il prodotto sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete. In presenza di tali condizioni il titolare del marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla rete, anche se questi li abbiano acquistati da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

Il medesimo principio si applica, per identità di presupposti, alle vendite eseguite dallo stesso rivenditore autorizzato in violazione dei limiti posti dal contratto di distribuzione selettiva [a grossisti, centrali d’acquisto o società commerciali estere], perché la circolazione dei prodotti, ancorché originali, al di fuori della rete e della sfera di controllo del titolare del marchio, o della società che agisce per esso, comporta danni all’immagine; tali vendite costituiscono pertanto, oltre che inadempimento contrattuale, atti di contraffazione.

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa lascia fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa importanza può giustificare la risoluzione del contratto anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalle parti; per i casi previsti nella clausola la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice. Anche quando la clausola sia riferita in modo indeterminato alla violazione di qualsivoglia pattuizione del contratto, e sia quindi di per sé inidonea a operare ai sensi dell’art. 1456 c.c., la dichiarazione di risoluzione resta idonea a produrre l’effetto risolutorio ove sussista una giusta causa connessa a un inadempimento di non scarsa importanza.

Nel contratto di distribuzione selettiva di prodotti di lusso le vendite eseguite dal rivenditore autorizzato al di fuori del punto vendita e dei limiti contrattuali violano una delle obbligazioni caratteristiche del contratto, la cui essenza risiede nella tutela della rete, dell’immagine commerciale, della qualità dell’assistenza e della garanzia offerta, e la loro rilevante entità integra il requisito della gravità dell’inadempimento. La tolleranza del concedente non può essere desunta dalla sua generica conoscenza dell’esistenza di vendite su mercati paralleli, né da analoghe violazioni di altri rivenditori di cui non sia provata la comparabile rilevanza quantitativa.

La previsione contrattuale che attribuisce al concedente la facoltà di chiedere al rivenditore il riacquisto dei prodotti venduti in violazione dei limiti contrattuali, posta nell’ottica della prosecuzione del rapporto a fronte di inadempienze occasionali, non preclude la risoluzione del contratto quando le condotte del rivenditore, per la loro gravità, superino la soglia dell’occasionalità e compromettano il rapporto di fiducia tra le parti.

Il concedente che abbia già acquisito elementi sull’inadempimento del rivenditore e si accinga a sciogliere il contratto può legittimamente evadere solo in parte gli ordini, trattandosi di sospensione precauzionale delle obbligazioni contrattuali. Non sussiste lo stato di dipendenza economica del rivenditore che non operi in esclusiva, commercializzi anche numerosi altri marchi e abbia sostenuto investimenti non esclusivamente finalizzati alle esigenze del concedente, già ammortizzati o rimborsati da quest’ultimo.

Il danno derivante dalla circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva va liquidato in via equitativa, assumendo quale attendibile punto di partenza una royalty media virtuale riferita al numero dei prodotti venduti; l’indebito uso del marchio nelle insegne e nel materiale espositivo protratto dall’ex rivenditore dopo lo scioglimento del rapporto, idoneo a ingenerare nel pubblico il convincimento della permanenza del rapporto di distribuzione, dà luogo anche al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente.

Sono inammissibili, per genericità, i capitoli di prova privi di riferimenti specifici ai luoghi, ai tempi, alle quantità e ai soggetti coinvolti nelle condotte che si assumono tollerate, nonché, per il loro carattere esplorativo, le istanze di esibizione rivolte a numerosi terzi per acquisire documentazione massiva senza una preventiva e specifica indicazione della rilevanza dei singoli documenti.

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Cessione di fatto dell’azienda tra soggetti coincidenti e responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560 c.c.
Qualora tra cedente e cessionario dell’azienda vi sia sostanziale coincidenza [cessione di fatto dell’azienda da una s.r.l. all’impresa individuale della...

Qualora tra cedente e cessionario dell’azienda vi sia sostanziale coincidenza [cessione di fatto dell’azienda da una s.r.l. all’impresa individuale della sua amministratrice e liquidatrice], il cessionario risponde in solido ex art. 2560 c.c. dei debiti anteriori al trasferimento anche in mancanza di formalizzazione del contratto di cessione, perché non può ignorare l’esistenza del credito e l’operazione sottrae ai creditori della cedente la garanzia patrimoniale su cui facevano affidamento ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato alla loro risultanza dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della finalità di protezione della disposizione, che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove si riscontrino, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali è stata introdotta e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore. L’art. 2560, co. 2, c.c. va infatti interpretato secondo la sua funzione primaria, che è la tutela dei creditori che hanno fatto riferimento al compendio aziendale poi ceduto, perché il cessionario è già protetto dal limite della conoscenza dell’esistenza del debito.

Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1, c.c. alle modalità con cui può essere provata una cessione d’azienda, ossia esclusivamente mediante prova scritta, riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario e non trovano applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a provare il negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.

La cessione di fatto dell’azienda può essere desunta da plurime e convergenti circostanze, quali la costituzione dell’impresa cessionaria con denominazione pressoché identica a ridosso della messa in liquidazione della cedente, l’identità di legale rappresentante, sede, oggetto, indirizzo di posta elettronica e sito web, e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività già esercitata dalla cedente.

A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, il socio risponde dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2495, co. 3, c.c. solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se il bilancio finale chiude con un patrimonio netto negativo, senza alcun riparto in favore del socio, la domanda del creditore sociale nei suoi confronti va rigettata.

È tardiva, e va disattesa, l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c.

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Il pagamento dei compensi degli amministratori in un momento di grave deficit patrimoniale viola la par condicio creditorum
Il pagamento di un credito non munito di privilegio, quale quello dell’amministratore per il suo compenso, in un momento di...

Il pagamento di un credito non munito di privilegio, quale quello dell’amministratore per il suo compenso, in un momento di grave deficit patrimoniale della società, costituisce violazione del principio della par condicio creditorum in danno ai creditori privilegiati e contravviene all’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale di cui all’art. 2394 c.c. in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio svolge verso i creditori stessi.

Il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. poichè non si presentano gli elementi del perseguimento di un risultato, con la seguente sopportazione del rischio, mentre l'attività che egli si impegna a svolgere non è, a differenza di quella del prestatore d’opera, determinata dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa.

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Accantonamenti per rischi ed oneri e necessaria probabilità di esistenza del debito
In tema di appostazione in bilancio di un fondo rischi, la valutazione quanto al rischio di effettiva sussistenza di passività...

In tema di appostazione in bilancio di un fondo rischi, la valutazione quanto al rischio di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio consiste, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma nell’apprezzamento ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione. La correttezza di tale apprezzamento, spettante in primis all’organo amministrativo quale redattore della bozza di bilancio e poi all’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del documento contabile, non è dunque ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione dei quali può portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.

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Natura della sottoscrizione; aumento di capitale con compensazione di crediti
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è...

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare e dal quale poi sorge l’obbligo di versamento per il socio. [Nel caso di specie, accertata la validità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, il Tribunale ha qualificato l’operazione realizzata come sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro, integralmente liberato mediante la compensazione del debito da conferimento con il credito vantato dal sottoscrittore verso la società a titolo di corrispettivo della cessione di crediti contestualmente stipulata].

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Ripartizione dell’onere probatorio nell’azione sociale di responsabilità per condotte distrattive
L’azione sociale di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione sociale di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sull'amministratore convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. In particolare, la responsabilità contrattuale dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società senza una specifica giustificazione comporta che la società, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.

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Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.
La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c....

La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.

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L’amministratore di fatto
L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare;...

L'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, perciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.

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Il nesso di causalità tra informazione al mercato e danno da investimento
Non è configurabile un danno da investimento quando l’emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta...

Non è configurabile un danno da investimento quando l'emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta tecnicità, e queste fossero complete e idonee a consentire al singolo investitore di orientare le proprie decisioni di investimento rispetto al rischio dell’operazione. Restano dunque a carico del piccolo investitore i rischi connessi ad operazioni rispetto alle quali l’emittente il titolo ha reso le necessarie informazioni, seppure connotate da alta tecnicità: l’eventuale tutela si colloca invero in un altro segmento contrattuale, ossia rispetto all’intermediario sul quale necessariamente deve appoggiarsi.

Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente; la presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico. Pertanto, se in virtù di convinzioni autonome gli investitori - anche dopo il disvelamento del vero - hanno inteso non dismettere i precedenti investimenti e, anzi, hanno continuato ad acquistare azioni anche a distanza temporale sensibile dall’acquisizione delle corrette informazioni, non può sussistere un nesso di causalità con l'eventuale successiva perdita, in quanto la perdita lamentata non può essere causalmente derivata dalle carenze informative denunciate.

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Presupposti per l’esercizio del diritto di opzione
La natura non ambulatoria del diritto di opzione (avente effetto obbligatorio solo tra le parti) impedisce di ritenere che il...

La natura non ambulatoria del diritto di opzione (avente effetto obbligatorio solo tra le parti) impedisce di ritenere che il diritto potestativo dell'oblato sul bene opzionato (partecipazioni azionarie) si trasferisca, nel caso in cui il bene opzionato sia soggetto ad un'operazione societaria di fusione ovvero di cessione, sulle azioni dell’incorporante o della cessionaria, salvo che le parti non abbiano previsto nel contratto di opzione una clausola di sostituzione automatica dell’oggetto del diritto di opzione all'occorrere di determinate operazioni societarie.

Si può prescindere dalla formale comunicazione all'oblato utile per l'esercizio del diritto di opzione nel caso in cui l'oblato ricopra una carica gestoria nel consiglio di amministrazione della società le cui azioni sono oggetto di opzione, ma non nel caso in cui l'oblato ricopra la posizione di dirigente (anche se apicale) della società.

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