L’insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori (c.d business judgement rule) è soggetta all’eccezione concernente la valutazione di omissioni di cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per le scelte gestionali nell’ambito del processo decisionale, ovvero di scelte irragionevoli o arbitrarie, come nel caso di operazioni particolarmente avventate, irrazionali, improntate a leggerezza o imprudenza.
La presenza di una sede operativa in località diversa dalla sede legale della società non è idonea di per sé a radicare la competenza per territorio con riferimento al forum commissi delicti. Infatti, pur quando dalla visura di una società emerga la presenza di una sede operativa secondaria, l'assenza di espressa indicazione circa la presenza di un rappresentante preposto a quella sede, necessaria ai sensi dell'art. 2197 c.c., non consente che sia presunta la preposizione a quella sede di un soggetto munito di potere rappresentativo.
Nel caso di azione di responsabilità promossa ex art. 146 L.F. avverso un soggetto successivamente deceduto, questa non può proseguire nei confronti degli eredi che abbiano rinunciato all'eredità, e ciò anche nel caso in cui la rinuncia avvenga in un momento successivo alla notifica della riassunzione del giudizio nei loro confronti, dovendo essere riconosciuta efficacia retroattiva a tale scelta ai sensi dell'art. 521 c.c..
In tema di società a responsabilità limitata, il termine per l’impugnazione delle delibere relative ad operazioni sul capitale, qualunque sia il vizio fatto valere (nullità o annullabilità) è di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, nonché, in forza del rinvio operato dall’art. 2479-ter c.c., ultimo comma, all’art. 2379-ter c.c., 1 comma, quello di centottanta giorni decorrente dall’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, laddove sia stata adempiuta solo questa formalità e non l’altra.
L’azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’inadempimento; spetta quindi all’attore allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
La natura di immedesimazione che caratterizza il rapporto tra amministratore della società e quest’ultima è tale che il primo non possa ritenersi slegato dai vincoli rappresentati dal rispetto delle norme che disciplinano la convivenza dei soci all’interno della società e che regolamenta, altresì, l’operato ed i limiti di operatività dei singoli amministratori, atteso che lo stesso, con l’accettazione dell’incarico, ha manifestato la propria volontà di aderire anche alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi societari.
La decisione di alcuni amministratori di rassegnare le dimissioni non può essere ritenuta lesiva di altrui posizioni considerato che l’effetto prodotto dalle dimissioni di alcuni amministratori, essendo quello di sostituzione dell’intero organo amministrativo per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, comporta che la scelta dei componenti dell’organo gestorio, nell’esclusivo interesse della società, venga demandata all’Assemblea dei soci ai sensi di legge e di statuto.
Incombe sull’attore che lamenta la sussistenza di una revoca illegittima a suo pregiudizio la prova del collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza e la successiva immediata nomina di un nuovo consiglio composto da tutti gli altri precedenti componenti, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all’estromissione dell’attore dal collegio degli amministratori e quindi all’ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.
Qualora un amministratore di s.r.l. decaduto per via dell’operatività dell’art. 2386 c.c. agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno agli altri amministratori, graverà su di esso l’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui, non essendo sufficiente a tal fine dimostrare l’assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca.
Il giudizio di confondibilità per imitazione servile tra i segni distintivi in comparazione va condotto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tale accertamento va operato tenendo conto dell’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro.
In materia di nullità delle fideiussioni, il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia ha giudicato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (ritenendo che tali clausole possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso sfavorevole alla clientela) riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non investendo invece le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
(Nel caso di specie, parte attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità di una fideiussione prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausola impugnate il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005).
Le opere fotografiche si distinguono in fotografie artistiche e fotografie semplici, che hanno diversa tutela. La distinzione tra le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativo personale dell’autore nel primo caso, e sulla mera riproduzione priva di originalità nel secondo caso.
Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss.; le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 ss. L.A., come tipici diritti connessi.
Le fotografie d’autore godono della tutela piena del diritto d’autore; le fotografie semplici, invece, attribuiscono all’autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia solo se rientrano nella categoria delle fotografie “protette”, cioè dotate di tutti i requisiti previsti dall’art. 90 L. 633/1941, quali il nome del fotografo, la data di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
(nel caso di specie il Tribunale ha negato la tutela degli artt. 87 ss., non essendo rinvenibili sulla fotografia, ma solo su una scheda a lato, i dati identificativi richiesti dall'art. 90 l.d.a.)
L'art. 99 l.d.a. sui diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (od analoghi) protegge tanto l'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d'ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto.
In tema di giudicato “implicito”, si ritiene che l’autorità del giudicato copra sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Ne discende quindi che qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo; pertanto, il giudicato formatosi su un diritto logicamente e giuridicamente conseguente ad una premessa, astrattamente configurante uno scopo o petitum diverso, preclude il riesame, in un successivo giudizio, di tale precedente aspetto.
La validità del negozio, ovvero l’oggetto del giudicato che si è formato con riferimento a quelle statuizioni che implichino (e dunque non affermino esplicitamente) la ritenuta validità del contratto, è evidentemente ostativa alla deduzione – in nuovo autonomo giudizio di cognizione – della nullità, per qualsiasi causa, del contratto presupposto, ritenuto valido.
La percentuale prevista in favore degli autori, cd. royalties, è determinata sulle copie vendute e mai potrebbe essere stabilita sulle copie stampate che ovviamente, per l’editore, costituiscono una passività fino a quando non sono appunto vendute. Non ha quindi alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, la pretesa del pagamento di una percentuale per i diritti d’autore, semplicemente sul numero di copie che la casa editrice si era impegnata a stampare e che per diversi motivi non ha stampato.
Non coglie nel segno, pertanto, la tesi secondo cui la mancata tiratura iniziale delle copie concordate avrebbe creato un pregiudizio derivante dalla minore circolazione e commerciabilità dell’opera con conseguente danno da stimare in via equitativa con riferimento al parametro dei diritti d’autore che alla stessa sarebbero spettati.