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L’ambito di applicabilità del procedimento ex art. 2473 comma 3 c.c.
Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente...

Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, né la legittimità del recesso o della delibera di esclusione. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso ove sussista un contenzioso sulla declaratoria di qualità di socio del soggetto ricorrente.

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Inerzia dell’organo amministrativo rispetto allo stato di crisi e insolvenza: grave irregolarità ex art. 2409 c.c.
L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a...

L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a fronteggiare lo stato di crisi e insolvenza e l’operare in sostanziale perdita senza redigere bilanci veritieri, ma con consapevole rappresentazione contabile errata costituiscono gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., a cui occorre rimediare mediante la revoca degli amministratori in carica e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale affidare il compito di individuare le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale e al superamento della crisi, proponendo, se del caso, all’assemblea la messa in liquidazione della società oppure optando per l’adesione ad una delle misure previste dal CCII, il tutto previa redazione di un nuovo bilancio che tenga conto della criticità in precedenza evidenziate.

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Sospensione cautelare dell’esecuzione di delibere aventi contenuto organizzativo
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di...

Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.

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La competenza territoriale e il cambio di domicilio in sede di rinnovo del marchio
La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della...

La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.

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Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: natura, finalità e presupposti del procedimento
Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, quanto piuttosto a tutelare l’interesse generale della società mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, sono inidonei a conseguire l’autorità del giudicato, essendo revocabili e modificabili in ogni tempo (art. 742 c.p.c.) ed hanno un contenuto amministrativo correlato all’interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società. Dopo la riforma del diritto societario, l’istituto è stato modificato sotto il profilo dell’ambito oggettivo d’applicazione. Infatti, la novella ha stabilito che le irregolarità denunziate debbano essere tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate, introducendo quindi come nuovo requisito la potenzialità di danno delle condotte denunziate. I comportamenti integranti gravi irregolarità possono consistere in fatti commissivi oppure omissivi in violazione di legge e di statuto, purchè attuali. Infatti, le gravi irregolarità – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale, anche futuro, e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Pertanto, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza. Il controllo giudiziario quindi mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell’agire amministrativo e il risanamento dell'ente sociale, culminando – solo nei casi più gravi – nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

Invero, la casistica offre un panorama piuttosto variegato delle fattispecie che conducono a riscontare quel livello di gravità idoneo a giustificare la revoca dell’organo gestorio per far spazio ad un amministratore giudiziario che è chiamato a ripristinare la legalità dell’agire amministrativo e quindi a favorire il riassetto amministrativo dell’ente. Rilevano, ex art. 2409 c.c., le seguenti gravi irregolarità: l'omissione delle formalità di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio; la violazione dei principi di redazione del bilancio in genere, e nella violazione dei principi di chiarezza e verità in particolare, o nella rappresentazione infedele dei fatti contabili; la violazione dei principi contabili che si traduce nell’erronea iscrizione di un cespite, ad esempio tra le immobilizzazioni anziché nell'attivo circolante; la violazione dei principi di redazione del bilancio in relazione all'iscrizione delle quote di ammortamento delle spese pluriennali e delle immobilizzazioni; la violazione o la mancata annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario di azioni; la distribuzione fittizia di utili. Le irregolarità possono riguardare anche le scritture contabili e l'impianto della documentazione contabile in genere, nel presupposto che la corretta rilevazione dei fatti contabili nelle scritture contabili costituisca l'indispensabile antefatto della corretta gestione dell'impresa.

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Apporti dei soci e regime della restituzione
I conferimenti così come i versamenti “in conto capitale” non comportano il diritto del socio al rimborso. In considerazione del...

I conferimenti così come i versamenti "in conto capitale" non comportano il diritto del socio al rimborso. In considerazione del rilievo secondo cui non può sostenersi che con il contratto di società o col conferimento successivo di danaro a capitale nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento, il diritto alla restituzione sussiste all'esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all'esito del pagamento di tutti i creditori. Il che significa che vi è per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali che è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori

L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”, o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo di bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale “residual claimant”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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La responsabilità degli amministratori per condotte dispersive del patrimonio sociale
La responsabilità degli amministratori scaturisce dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto. Tra i vari obblighi in...

La responsabilità degli amministratori scaturisce dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto.

Tra i vari obblighi in capo all'amministratore, centrale è quello di tutelare il patrimonio sociale e conservare la garanzia satisfattiva dei creditori. Pertanto, in presenza di condotte dispersive del patrimonio sociale, la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale, ex art. 2697 c.c., spetta l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare, anche attraverso la produzione di nuova documentazione, che le somme che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il saldo cassa e che invece non sono state reperite, fossero state comunque utilizzate per scopi sociali.

Dunque, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, ovvero con riguardo all’improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali, ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento assembleare in società con soci paritetici
Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista...

Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali. Il Tribunale è chiamato solo ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società, non dovendo accertare la eventuale responsabilità dei soci in ordine alla stessa. Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsi dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento dello stato di scioglimento, devono procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. L’omissione degli amministratori determina la legittimazione dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci a richiedere la convocazione dell’assemblea al tribunale. L’intervento sostitutivo del Tribunale nel procedimento di nomina può essere invocato solo dopo che la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese, in caso di inerzia o impossibilità deliberativa.

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Art. 2409 cod. civ.: nozione, attualità e offensività delle gravi irregolarità gestorie
In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non...

In tema di denuncia ex art. 2409 cod. civ., la nozione di “gravi irregolarità nella gestione” (nella formulazione novellata) non ricomprende qualsiasi violazione di doveri gravanti sugli amministratori, bensì soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

I comportamenti integranti gravi irregolarità rilevano solo se attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito i loro effetti.

Le gravi irregolarità devono presentare un carattere dannoso, nel senso che devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale (e, di riflesso, agli interessi di soci e creditori) ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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Requisiti delle gravi irregolarità ex art. 2409 cc
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere...

Ai sensi dell'art. 2409 c.c., le gravi irregolarità devono essere attuali, tali da far sì che nessun provvedimento possa essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto (non potendo intervenire l'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai immodificabili).

Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, ossia comportare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative tale da provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

In tale contesto, il giudizio del Tribunale non può basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilievi critici, ma è necessario che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non dando luogo a prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. L’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è infatti ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società.

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L’onere probatorio nell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cc
L’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società ex art. 2476 c.c., pur avendo natura contrattuale, richiede la puntuale...

L’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società ex art. 2476 c.c., pur avendo natura contrattuale, richiede la puntuale allegazione e prova della condotta che si assume inadempiente e dannosa, della contrarietà all'obbligo di diligenza dell'amministratore o a specifici obblighi di legge o del profilo di colpa o dolo e, infine del danno e del nesso di causalità con la condotta.

Inoltre, quando le condotte censurate non siano in sé vietate dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione del dovere di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata o del dovere di diligenza. In tal caso, l'attore non è tenuto esclusivamente alla prova dell'atto compiuto dall'amministratore, ma deve altresì dar prova anche di quegli elementi contestuali dai quali è possibile dedurre la violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

Pertanto, in caso di irregolare tenuta della contabilità e della documentazione sociale, ancorché ciò dia luogo all'inosservanza dei doveri del mandato gestorio dell'amministratore, per la conseguente affermazione di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392-2394 c.c. oppure 2476 c.c. è necessario da prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata (la regola non trova eccezione nel caso che l'azione sia promossa dal fallimento ex art. 146 L.F.).

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