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Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l. familiare: onere di allegazione delle gravi irregolarità, comodato petrolifero e conflitto di interessi
In tema di ricorso ex art. 2409 c.c., grava sul ricorrente l’onere di allegare elementi oggettivi, specifici e riscontrabili, idonei...

In tema di ricorso ex art. 2409 c.c., grava sul ricorrente l’onere di allegare elementi oggettivi, specifici e riscontrabili, idonei a superare il mero sospetto e a individuare puntualmente operazioni gestorie connotate da grave irregolarità, attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale o tali da determinare un grave turbamento dell’attività sociale; ne consegue che non integrano gravi irregolarità rilevanti fatti di modesta entità economica ovvero comunque giustificati in relazione all’attività sociale, in difetto dei requisiti della gravità e della concreta incidenza sulla gestione o sul patrimonio della società.

Il contratto di comodato petrolifero, quale fattispecie negoziale complessa risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, non è di per sé idoneo a integrare una situazione di dipendenza economica o di subordinazione del gestore, non essendo sufficiente una mera asimmetria di diritti e obblighi tra le parti, ma richiedendosi la sussistenza di un significativo eccesso di squilibrio contrattuale.

La parentela tra l’amministratore unico e l’amministratore della società controparte contrattuale non costituisce, in difetto di altri elementi, indice significativo di una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. La disdetta del contratto strategico per la continuità aziendale da parte del terzo comodante, non comunicata ai soci di minoranza, non integra un’irregolarità gestoria idonea a procurare danno alla società, poiché la scelta di continuazione del rapporto attiene al merito e alla convenienza delle decisioni degli amministratori, sottratte al sindacato giudiziale fuori dai casi di iniziative irragionevoli o azzardate. La società intervenuta a mezzo del curatore speciale in posizione adesiva ai ricorrenti soccombenti è tenuta in solido con essi alle spese.

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Uso del patronimico da parte dell’ex socio in concorrenza con l’impresa familiare: concorrenza sleale e limiti dell’esimente ex art. 21 c.p.i.
Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta...

Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta dell’ex socio dell’impresa familiare che, in conflitto con il gruppo familiare, costituisca una società con il medesimo oggetto sociale, contraddistinta dal proprio patronimico coincidente con il segno distintivo storico dell’impresa di provenienza, la avvii nella stessa località in cui questa ha un’unità aziendale e continui a utilizzare per il contatto con i clienti l’utenza telefonica già abbinata all’impresa di provenienza, così determinando lo sviamento inconsapevole della clientela.

La limitazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. opera solo quando l’uso del proprio nome da parte del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò tanto più quando la forza distintiva e la tutela del marchio azionato dipendano proprio dal patronimico. La conformità alla correttezza professionale va negata se l’uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, se causi discredito o denigrazione del marchio o se il terzo presenti il proprio prodotto come imitazione di quello recante il marchio altrui; non ricorre l’esimente per chi, separatosi dall’impresa familiare, avvii con lo stesso patronimico la stessa attività nella stessa area.

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Esaurimento del marchio e rimozione dell’etichetta RFID: non è alterazione del prodotto rilevante ex art. 5, comma 2, c.p.i.
Il titolare della privativa, ai sensi dell’art. 5, primo comma, c.p.i., esercita le proprie facoltà nei limiti della prima immissione...

Il titolare della privativa, ai sensi dell’art. 5, primo comma, c.p.i., esercita le proprie facoltà nei limiti della prima immissione dei beni, con il proprio consenso, nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), potendo esercitare un diritto potestativo volto a impedire la circolazione dei beni stessi qualora siano entrati, a contrario, nello S.E.E. senza il proprio consenso.

Fuori da questa tutela, il diritto di privativa esaurisce la sua forza verso i terzi che hanno acquistato da chi, all’interno dello S.E.E., era autorizzato a vendere con il consenso della casa madre, proprio per non alterare la libera concorrenza e la circolazione di merci nello S.E.E. Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, c.p.i., una volta che si è esaurito il diritto di privativa, il titolare può ancora opporsi alla circolazione dei beni attinti dalla propria effige, legittimamente introdotti nello S.E.E., quando lo stato dei prodotti medesimi è alterato o modificato dopo la loro prima lecita immissione in commercio.

L’estensione della tutela serve ad assicurare che il marchio, con il suo intrinseco valore, sia tutelato non solo con riferimento al valore commerciale che deriva dall’immissione nello S.E.E. da parte del soggetto autorizzato, ma anche con riferimento alla repressione delle ipotesi di contraffazione successive che possano minare il valore del marchio svilendone la significanza, anche con pratiche di tipo confusorio, ledendo anche l’affidamento del consumatore finale [nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha escluso che l’asportazione dell’etichetta RFID costituisse una contraffazione in senso civilistico, ai sensi degli artt. 5 e 15 c.p.i.].

L’asportazione, da parte del rivenditore che abbia acquistato i prodotti da soggetti comunitari autorizzati dal titolare, dell’etichetta RFID apposta all’interno dei capi non integra un’alterazione o modificazione dello stato dei prodotti idonea a far riemergere il diritto di privativa esaurito: tali etichette, leggibili soltanto con lettori professionali di radiofrequenza e destinate alla logistica commerciale, non contengono informazioni obbligatorie per legge né caratterizzanti la qualità del prodotto percepibile dal consumatore, a differenza dei QR code, e non incidono sul significato del marchio quando le etichette di composizione tessile, i codici a barre e i cartellini restino integri e il taglio non sia visibile; ogni tutela ulteriore costituirebbe un pregiudizio alla libera circolazione delle merci. Ai documenti in lingua straniera si applica l’art. 123 c.p.c., che rimette al giudice la nomina del traduttore senza precluderne l’utilizzabilità.

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Tutela cautelare del marchio patronimico usato dal gruppo familiare: difetto di periculum per conoscenza pregressa dell’uso e cessazione in corso di causa
Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio [nella specie, marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese...

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio [nella specie, marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari del titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida], la pacifica conoscenza da parte del ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso; il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa rende il fatto pacifico.

La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.

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Tutela cautelare del diritto di accesso e ispezione del socio di S.r.l.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall’art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è un...

Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è un diritto potestativo di controllo, che involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia di tali documenti (sia pure a spese del socio stesso).

Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento e non tollera limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede: la società ha il diritto di contestare le richieste del socio ex art. 2476 c.c. solo se queste sono chiaramente ed evidentemente formulate per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.

Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è suscettibile di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto l’ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento di urgenza.

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Fideiussione ABI e competenza della Sezioni Impresa: la vis attractiva opera solo in caso di connessione qualificata
In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa, l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente,...

In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa, l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che la vis attractiva della competenza specialistica opera soltanto in presenza di una connessione qualificata tra le cause, riconducibile alla pregiudizialità tecnica o giuridica e tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, con esclusione delle ipotesi di connessione meramente soggettiva od occasionale. Nel caso delle controversie antitrust, la competenza della sezione specializzata attrae le domande di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e le connesse azioni risarcitorie, in quanto dipendenti dall’accertamento dell’intesa illecita “a monte”, ma non anche le ulteriori domande proposte nell’opposizione esecutiva fondate su autonome causae petendi, rispetto alle quali resta ferma la competenza inderogabile del giudice ordinariamente competente ex art. 28 c.p.c. Pertanto, qualora il conflitto di competenza non riguardi l'intera controversia, bensì soltanto alcune sue componenti, il giudice cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., anche in merito alla valutazione circa la necessità o l'opportunità del simultaneus processus, non essendogli consentito disporre la separazione dei processi, così da far risorgere, in maniera parziale, la competenza che il primo giudice aveva declinato in relazione a tutta la causa.

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Sospensione di delibera assembleare e prevalenza dell’interesse della società alla sua sopravvivenza
L’art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe...

L'art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della delibera medesima. Con riferimento a una delibera di accertamento dell'azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, occorre dare prevalenza al nocumento che deriverebbe dalla sospensione di una simile decisione: la mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione esporrebbe la società al concreto rischio di dover essere posta in liquidazione, con conseguenze pregiudizievoli irreparabili per l’intera collettività dei soci, dei creditori e, in generale, per la continuità dell’impresa. Deve, pertanto, ritenersi che l’interesse della compagine sociale alla patrimonializzazione e alla prosecuzione dell’attività economica prevalga sull’interesse individuale dei soci di minoranza a non essere esclusi dalla compagine sociale, soprattutto laddove tale esclusione costituisca una conseguenza della loro scelta di non partecipare all’operazione di aumento di capitale.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. e necessaria nomina di un curatore speciale della società per conflitto di interessi
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.

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Procedimento ex art. 2409 c.c.: litisconsorzio necessario della società e obbligo di nomina di un curatore speciale
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.

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Nomina giudiziale di un nuovo liquidatore in sostituzione del liquidatore dimissionario
Ove l’assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla...

Ove l'assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla sostituzione del liquidatore dimissionario, trova applicazione quanto dettato dall’art 2487 c.c., non potendosi ricavare dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata prorogabilità dell’incarico di liquidatore. In sostanza, la mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario richiede una disciplina omogenea rispetto all’ipotesi di mancata nomina da parte dell’assemblea e ciò che viene richiesto al Tribunale è un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea. Tuttavia, il Tribunale supplisce solo alla mera designazione ad opera dell’assemblea dei soci del liquidatore, poi instaurandosi in toto il rapporto organico, dovendo radicalmente negarsi che il liquidatore nominato costituisca un ausiliario del giudice. Pertanto, una volta superato lo stallo i poteri dell’assemblea permangono quelli ordinari, ad esempio, anche in ordine alle determinazioni relative al compenso del liquidatore, sebbene di nomina giudiziale. In caso, poi, di infruttuosa convocazione di assemblea sul tema ben il liquidatore ben potrà agire nei confronti della società per la determinazione in sede contenziosa del proprio compenso.

Quanto ai poteri del liquidatore vanno conferiti al liquidatore i poteri di legge, vale a dire ex art.2489 cc primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività e il pagamento dei debiti sociali. Tuttavia il Tribunale può valutare eventuali specifiche richieste delle parti in sede di nomina del liquidatore.

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Presupposti per la richiesta di ispezione dell’amministrazione della società
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l’attivazione del rimedio da essa previsto)...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l'attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Ai fini dell'art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

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