Il marchio anteriore scaduto da oltre due anni al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità non toglie la novità del marchio identico registrato successivamente da altri, ai sensi dell’art. 12, comma 2, c.p.i., anche quando al termine di scadenza si aggiungano i sei mesi nei quali era ancora possibile il rinnovo tardivo, sicché il sequestro giudiziario del marchio chiesto dalla curatela del precedente titolare va negato per difetto di fumus boni iuris [marchio di una società fallita scaduto e non rinnovato nel corso della procedura, registrato da una persona fisica non imprenditrice alcuni mesi dopo la scadenza, con ricorso cautelare proposto oltre quattro anni dopo].
L’impedimento alla registrazione come marchio di un segno già noto come denominazione sociale altrui, previsto dall’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i., richiede un rischio di confusione per il pubblico, che manca quando la società titolare della denominazione, essendo fallita, non esercita più attività d’impresa e il titolare del marchio successivo non è imprenditore, e l’uso precedente del segno con notorietà puramente locale non toglie la novità.
Non è in mala fede la registrazione di un marchio appartenuto ad altri che abbia cessato di produrre i suoi effetti, perché l’ordinamento non vieta la nuova registrazione del marchio scaduto, e la mala fede non può desumersi dalla sola notorietà locale del fallimento del precedente titolare.
Il mancato reperimento da parte del curatore dei beni del ramo d’azienda acquistato dalla società, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione loro data, legittima la presunzione della loro sottrazione e fonda il fumus della responsabilità degli amministratori ai fini del sequestro conservativo, nei limiti del valore dei beni non rinvenuti [cooperativa in liquidazione giudiziale priva di contabilità e di bilanci, non rinvenuta nella sede legale né in quella operativa, i cui amministratori erano irreperibili].
In sede cautelare il danno non può essere commisurato all’intero attivo disperso né alla differenza tra attivo e passivo prevista dall’art. 2486, comma 3, c.c. quando il curatore non abbia specificato la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e la prosecuzione dell’attività successiva, e le sanzioni e gli interessi per l’omesso pagamento di tributi e contributi non possono essere considerati in mancanza di allegazione specifica.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo contro gli amministratori può desumersi alternativamente da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio e il credito, o da elementi soggettivi, come l’inosservanza degli obblighi di legge, l’irreperibilità e il rifiuto di collaborare con il curatore.
La mancanza delle scritture contabili non consente di presumere automaticamente il danno, e il criterio della differenza tra attivo e passivo può essere utilizzato soltanto in via equitativa e sussidiaria, con adeguata motivazione.
L’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 14/2019 ha natura unitaria e inscindibile e può fondarsi sui presupposti sia dell’azione sociale sia dell’azione dei creditori, con le rispettive regole e i rispettivi oneri probatori, e agli amministratori di società cooperativa si applica la disciplina della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.
Il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta al socio che non partecipi all’amministrazione nel momento in cui lo esercita, anche con riferimento ai documenti formati quando egli prendeva parte alla gestione, perché l’accesso è strumentale all’esercizio consapevole dei diritti amministrativi e patrimoniali attuali del socio [socio titolare del venti per cento del capitale di una società a responsabilità limitata cui l’amministratrice aveva negato l’accesso sul rilievo che fosse stato amministratore di fatto].
La società adempie l’obbligo di consentire la consultazione mettendo a disposizione i documenti presso la sede sociale in date e orari determinati, purché le modalità non rendano impossibile o estremamente difficoltoso l’esercizio del diritto in violazione del principio di correttezza, e quando l’adempimento avvenga nel corso del procedimento d’urgenza il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto che il socio ha dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto.
Il diritto di consultazione del socio non amministratore consente il controllo sull’amministrazione e l’esercizio consapevole di tutti i diritti connessi alla posizione di socio, come l’alienazione della partecipazione, il recesso, l’opzione e l’azione di responsabilità.
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il fideiussore, al quale sia stato notificato l’atto di precetto, chiede la sospensione dell’efficacia della garanzia per la nullità delle clausole conformi allo schema dell’associazione bancaria o per la loro vessatorietà, perché le doglianze idonee a paralizzare il titolo esecutivo vanno proposte con l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. davanti al giudice competente per territorio e per materia, nell’ambito della quale può essere chiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi [fideiussione prestata a garanzia di un mutuo ipotecario, con credito ceduto dalla banca mutuante a una società di gestione di attivi].
Il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. è uno strumento cautelare residuale e atipico, utilizzabile soltanto quando non vi sia altro strumento tipico per assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.
La clausola dello statuto di una società cooperativa che, riproducendo alla lettera l’art. 2532 c.c., preveda che il socio possa proporre opposizione al diniego di recesso «innanzi al Tribunale» non deroga, in difetto di un’espressa pattuizione in tal senso, alla clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la società, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il richiamo al tribunale va ricondotto, in tal caso, a un mero difetto di coordinamento tra le due clausole, sicché anche l’opposizione al diniego di recesso, unitamente alle domande restitutorie e di pagamento connesse alla cessazione del rapporto, rientra nella cognizione arbitrale.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio. L’art. 808 quater c.p.c. dispone infatti che, nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, e impone così un’interpretazione estensiva.
L’interpretazione dello statuto, quale atto di autonomia negoziale, va condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., tra i quali non esiste un ordine gerarchico; secondo la regola dell’interpretazione sistematica, le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre. In caso di contrasto tra clausole, l’interprete è chiamato innanzitutto a verificare il significato che le parti hanno inteso attribuire ai termini dell’accordo e, qualora non sia possibile individuarne l’effettiva volontà, ad attribuire al contratto il significato che vi darebbero contraenti corretti e leali, adeguandolo, in applicazione del criterio di buona fede, al significato sul quale le parti potevano e dovevano fare ragionevole affidamento.
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, la clausola compromissoria va interpretata alla stregua dei normali canoni ermeneutici dell’art. 1362 c.c., facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto. Il mancato richiamo alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente per l’irritualità, né può invocarsi il criterio residuale della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, perché le maggiori garanzie da questo offerte quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni e alla sospensiva orientano l’interprete, nel dubbio, verso la qualificazione rituale. Depongono in tal senso il riferimento alle «controversie» che l’arbitro deve «decidere» secondo diritto, le modalità di nomina dell’arbitro e la previsione di un termine rigido per la decisione, mentre l’attribuzione del potere di decidere anche secondo equità non è elemento univocamente significativo dell’irritualità.
La pattuizione di un arbitrato rituale determina l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, mentre quella di un arbitrato irrituale ne comporta l’improponibilità.
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’efficacia delle garanzie, anticipando la declaratoria di nullità delle clausole conformi allo schema dell’associazione bancaria per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando la fideiussione sia già stata posta a fondamento di un decreto ingiuntivo confermato all’esito dell’opposizione e il creditore abbia avviato l’espropriazione, perché la tutela cautelare contro l’esecuzione si ottiene con l’istanza di sospensione proposta nell’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nella quale vanno fatti valere i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito consacrato nel titolo [fideiussioni omnibus prestate a garanzia dei debiti di una società, con pignoramento immobiliare già avviato e opposizione all’esecuzione pendente].
Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, nel quale spetta all’opponente dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. è uno strumento cautelare residuale e atipico, utilizzabile soltanto quando non vi sia altro strumento tipico per assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.
È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che iscriva tra i crediti, senza alcun accantonamento, i premi di fine anno attesi da un fornitore in mancanza di un accordo scritto per l’esercizio di riferimento e dopo che il fornitore li abbia disconosciuti prima dell’approvazione, perché il credito privo dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità non può essere iscritto senza violare il principio di prudenza, e le note di credito da ricevere vanno comunque portate a riduzione dei debiti verso fornitori [società a responsabilità limitata partecipata da tre fratelli in conflitto, il cui bilancio esponeva un utile che, rettificati i premi da fornitori, si sarebbe tradotto in una perdita].
L’iscrizione del debito per premi nel bilancio del fornitore non ha valore di confessione dell’esistenza del credito della società e costituisce un elemento da valutare insieme alle altre prove acquisite.
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio grava sulla società l’onere di provare l’esistenza dei contratti da cui derivano i crediti iscritti, e in mancanza di tale prova la posta deve ritenersi illegittimamente iscritta.
Sono nulle per violazione dei principi di chiarezza e verità le deliberazioni di approvazione del bilancio la cui nota integrativa contenga informazioni non veritiere o contraddittorie sui crediti, sui rischi, sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio e sulle operazioni con parti correlate, oppure ometta di commentare forti variazioni delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, e il bilancio dell’esercizio successivo è nullo se non svaluta i crediti incerti iscritti in quello precedente e non contabilizza gli interessi moratori maturati.
La predisposizione del bilancio è attività esclusiva degli amministratori, sicché le condotte del socio impugnante quale amministratore della società che curava la contabilità del fornitore sono irrilevanti ai fini della validità del bilancio, e la conflittualità tra i soci impone anzi una maggiore chiarezza e prudenza nella sua redazione.
È invalida la deliberazione che attribuisca a ciascuno dei due componenti del consiglio di amministrazione la rappresentanza e la firma disgiunta quando lo statuto preveda per il consiglio composto da due membri la rappresentanza congiunta, perché la rappresentanza si concreta nel potere di firma, cioè di impegnare la società verso i terzi, e l’art. 2384 c.c. non rileva quando l’impugnazione sia proposta da un socio.
La deliberazione che determina i compensi degli amministratori soci, anche comprensivi di un trattamento di fine mandato, non è invalida per conflitto di interessi o abuso della maggioranza in mancanza di prova della loro irragionevolezza e della dannosità per l’interesse sociale, da valutare in relazione al patrimonio netto, al fatturato e alle dimensioni della società, mentre è invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 2, c.c. la deliberazione, adottata con il voto determinante della beneficiaria, che attribuisca a una socia una gratifica straordinaria priva di titolo.
La clausola compromissoria statutaria che non preveda la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società è nulla anche se prevede un arbitrato irrituale, perché la nullità prevista dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 tutela il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
L’interesse del socio a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio va valutato alla stregua della sua prospettazione, mentre la verifica delle singole poste attiene alla fondatezza della domanda, e i motivi che denunciano la violazione delle norme poste a presidio della validità del bilancio non si riducono a doglianze sulla carenza di informazione del socio soggette al termine per l’annullamento.
Quando nell’esecuzione di un appalto pubblico di servizi l’appaltatore debba eseguire lavorazioni supplementari, funzionalmente connesse alla prestazione e non preventivabili, per le caratteristiche dei materiali difformi da quelle indicate nel capitolato, e manchi un atto formale della stazione appaltante, un accordo di rinegoziazione o un verbale di concordamento di nuovi prezzi, il compenso per le prestazioni aggiuntive va determinato giudizialmente secondo i prezzi di mercato e non sulla base dei prezzi di aggiudicazione, perché si è verificata una modifica sostanziale di fatto del contratto [appalto per la rimozione, il trasporto e il recupero di rifiuti imballati con umidità e sottovaglio superiori ai limiti del capitolato, che avevano richiesto una vagliatura supplementare per la produzione di combustibile solido secondario].
Il maggior compenso dovuto per la lavorazione supplementare va calcolato sull’intero quantitativo di rifiuti che abbia richiesto tale lavorazione e non soltanto sulla quota destinata al recupero di materia.
Quando le prestazioni eseguite restino al di sotto del quinto d’obbligo, spetta all’appaltatore, sul valore delle prestazioni non eseguite, un compenso comprensivo non solo dell’utile ma anche delle spese generali divenute infruttifere, perché tale compenso ha natura di corrispettivo contrattuale e non di indennità o di risarcimento e segue la struttura del prezzo d’appalto, composto da costi diretti, spese generali e utile.
Il credito dell’appaltatore per il maggior compenso riconosciuto in accoglimento delle riserve è un debito di valuta non soggetto a rivalutazione, e su di esso non spettano gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 né quelli previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c., perché la somma non è liquida e la sua determinazione richiede un accertamento giudiziale, ma soltanto gli interessi legali dalla domanda.
Al contratto di appalto stipulato all’esito di una procedura indetta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si applica la disciplina del d.lgs. 163/2006, perché la disciplina transitoria fa riferimento alla data di pubblicazione del bando.
Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
Gli amministratori e i sindaci di una cooperativa edilizia non rispondono verso il socio prenotatario del danno derivante dalla vendita forzata dell’alloggio, rimasto nel patrimonio della società, quando l’espropriazione sia stata promossa per debiti sociali in un periodo in cui la società era sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e le condizioni per l’assegnazione definitiva non si erano verificate per la morosità dello stesso socio nel pagamento del corrispettivo [socio immesso nel godimento di un appartamento realizzato dalla cooperativa, venduto all’asta in una procedura esecutiva promossa da creditori sociali].
Non è imputabile agli amministratori la cancellazione d’ufficio della cooperativa dal registro delle imprese per omesso deposito pluriennale dei bilanci sopravvenuta poco dopo la revoca della liquidazione coatta amministrativa e riferibile alla gestione commissariale, e la revoca dello stato di insolvenza dimostra che gli amministratori si erano attivati per mantenere in vita la società.
La responsabilità dei sindaci verso il socio presuppone l’allegazione di specifiche omissioni nell’attività di controllo, in mancanza delle quali la domanda risarcitoria nei loro confronti è infondata.
Quando la difesa delle parti vittoriose sia unitaria, le spese sono liquidate una sola volta con l’aumento previsto per la pluralità di parti, e nulla è dovuto nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
In applicazione del principio della ragione più liquida la domanda può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva.
La prosecuzione da parte della curatela, senza esercitare la facoltà di scioglimento, dei contratti di locazione di beni aziendali stipulati dal liquidatore durante il concordato preventivo senza l’autorizzazione del giudice, e il loro successivo rinnovo e proroga, costituiscono una ricognizione implicita della validità dei vincoli negoziali e interrompono il nesso causale tra la stipulazione non autorizzata e il danno lamentato, perché il minor realizzo dei beni e il mancato incasso di canoni congrui dopo il fallimento sono l’effetto di autonome scelte gestorie della procedura [contratti con cui una società consortile operante nello smaltimento dei rifiuti aveva concesso in godimento a un’altra impresa del settore automezzi e attrezzature, dopo la relazione negativa del commissario giudiziale e la sospensione della procedura competitiva].
Nel concordato preventivo un atto astrattamente di ordinaria amministrazione assume carattere straordinario, e richiede l’autorizzazione prevista dall’art. 167 l. fall., quando sia idoneo a sottrarre risorse o ad assumere debiti in pregiudizio dei creditori, come i contratti che attuino in via privata il trasferimento della disponibilità dei beni aziendali dopo che il tribunale abbia sospeso la procedura competitiva, ma la domanda di declaratoria di inefficacia è inammissibile per difetto di interesse quando la curatela abbia ottenuto la restituzione dei beni.
Il contratto il cui corrispettivo sia determinabile in base alla lettura sistematica delle clausole non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto a causa di un errato rinvio a una clausola inesistente, che costituisce un mero refuso redazionale, perché dichiararne la nullità violerebbe la reale volontà delle parti e il principio di conservazione del contratto.
Il passaggio di dipendenti a un’altra impresa e l’acquisizione da parte di questa di commesse pubbliche già svolte dalla società in crisi non integrano distrazione dell’azienda in mancanza di prova della violazione di norme imperative o di accordi fraudolenti, potendo essere ricondotti a dinamiche concorrenziali di mercato.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per l’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il liquidatore si estende, per connessione, alle domande di nullità e di inefficacia dei contratti che, nella prospettazione dell’attore, costituiscono la modalità di attuazione della distrazione dell’azienda.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è ammissibile anche se proposta con la comparsa conclusionale, in assenza di termini preclusivi espressamente previsti, ma è infondata quando la parte non provi il danno subito.
Il ritardo nel pagamento dei crediti ceduti, pur di importo rilevante, non integra il periculum in mora richiesto per la tutela d’urgenza in favore della banca cessionaria, perché il pregiudizio all’operatività dell’intermediario derivante da un inadempimento seriale e continuato del debitore ceduto può essere valutato soltanto se specificamente allegato e provato con riferimento alla dimensione del fenomeno, ai clienti coinvolti e ai crediti non soddisfatti [azienda sanitaria locale che aveva sospeso il pagamento delle distinte contabili riepilogative relative a crediti di una farmacia ceduti a una banca, a causa di un’inadempienza fiscale della farmacia cedente].
Nel procedimento d’urgenza promosso dalla banca cessionaria non sono valutabili i profili di pericolo che il ritardo nei pagamenti determinerebbe per soggetti diversi dalla ricorrente, come le farmacie cedenti.
In applicazione del principio della ragione più liquida, la carenza del periculum in mora consente di rigettare il ricorso cautelare senza esaminare la sussistenza del fumus boni iuris.