L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.
Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.
La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell'imprenditore che pone in essere un'imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.
In tema di marchi caratterizzati dall’uso di numeri o lettere dell’alfabeto, occorre considerare che la tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi deboli, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi a giudizio dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi forte.
Il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci va inteso come divieto di votare in assemblea e, di concorrere, dunque, in tal modo all’adozione della delibera assembleare e non anche come divieto di partecipare alla stessa; l’uso del termine “decisioni” inteso come delibere dell’assemblea e non come assemblea si ricava dalla lettura dell’art. 2479 ter c.c. in materia di invalidità delle decisioni dei soci, vizio che riguarda il deliberato dell’assemblea e non certo la costituzione del consesso assembleare, dunque la partecipazione stessa all’assemblea. Pertanto, il socio moroso va considerato ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea, conservando egli il diritto di intervenirvi, così come tutti gli altri diritti amministrativi, riferendosi, dunque, il divieto solo alla possibilità di concorrere alla decisione con il proprio voto.
Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., le quali devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti spettanti a ciascuna delle parti. Dunque, può considerarsi transattivo l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali.
L’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere, anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo.
Alla società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. deve riconoscersi la piena legittimazione ad agire per i danni subiti in quanto detta norma, nel garantire uno strumento di tutela tipizzato in favore dei soci e dei creditori sociali della società eterodiretta, non esclude l’applicazione dei principi generali in tema di responsabilità extracontrattuale; tale conclusione risulta confermata dal terzo comma dell’art. 2497 c.c., che subordina l’azione dei soci e dei creditori sociali contro la holding alla mancata soddisfazione da parte della società eterodiretta, la quale se non avesse la possibilità di agire, patirebbe un duplice danno: quello derivante dall’eterodirezione e quello nascente dalla soddisfazione dei propri soci e creditori sociali ex art. 2497 c.c..
Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c., è funzionale all’esercizio del più generale potere di controllo diffuso riconosciuto al socio non amministratore ed involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società nonché la facoltà del socio di estrarre copia degli stessi (sia pure a proprie spese).
Il diritto di controllo dei soci non amministratori va qualificato, invero, come diritto potestativo ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Pertanto, l’ingiustificato e perdurante impedimento frapposto all’accesso alla documentazione sociale integra la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento di urgenza richiesto dal socio ex art. 700 c.p.c., atteso che l’esigenza di controllo di quest’ultimo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali verrebbe inevitabilmente frustrata a causa dell’attesa dei tempi del giudizio ordinario, con conseguente pregiudizio degli interessi del ricorrente derivante in via immediata dalle errate condotte gestorie della società.
La competenza della sezione specializzata in materia d’impresa non riguarda genericamente le controversie che coinvolgano un rapporto societario, né qualsivoglia profilo attinente ai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali; invero, il fatto che la vicenda oggetto del decidere tragga origine da un negozio traslativo di partecipazione societarie non è di per se sufficiente a determinare la competenza di tali sezioni specializzate, essendo piuttosto necessario che la controversia sia “causalmente” connotata dall’inerenza al rapporto di società, nel senso che l’esercizio del diritto nonché l’oggetto del petitum sostanziale devono entrambi scaturire direttamente dalla titolarità di partecipazioni sociali.
L’art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che se è vero che il legislatore ha utilizzato il rapporto di connessione tra procedimenti come «speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia» (nel senso che ha attribuito una competenza esclusiva di carattere cogente alle sezioni specializzate per le cause connesse), è altrettanto vero che ciò è previsto solo quando la connessione tra le cause sia tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, nel caso in cui, cioè, la relazione tra cause è tale da imporre una trattazione unitaria delle stesse. Ai fini dell’operatività della vis actrattiva anche delle cause connesse nella competenza del giudice specializzato, occorre, pertanto, una connessione cd. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica delle questioni connesse a quelle oggetto di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa.
La giusta causa per la revoca del liquidatore di una s.r.l. (art. 2487, 4° co., c.c.) ricorre non solo in presenza di gravi inadempimenti di obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, ma anche qualora le modalità di svolgimento dell’incarico, essendo contrarie alla buona fede cd. oggettiva, risultino idonee a pregiudicare il rapporto di fiducia con i soci.
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.
In tema di segni distintivi controversi, l’accertamento della confondibilità di un marchio rispetto ad un marchio “complesso” va compiuto sulla scorta di un criterio sintetico-globale, cioè in base ad una valutazione complessiva del grado di confondibilità tra i segni, da condurre considerando la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori riferito a quel determinato genere di prodotti.
La domanda di accertamento di un rapporto di società di fatto non rientra tra le materie di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa di cui all’art. 3 del D. lgs. n. 168 del 2003. Invero, tale disposizione individua la competenza per materia non già con riguardo a qualsivoglia rapporto societario, bensì esclusivamente riguardo rapporti societari che involgano società di capitali (art. 3, co. II, D. lgs. n. 168/2003). Conseguentemente, deve escludersi che la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa comprenda anche le domande aventi ad oggetto l’accertamento di una società di fatto: quest’ultima configura, infatti, una società di persone e, segnatamente, una società in nome collettivo irregolare, in quanto non soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese.
La fattispecie di abuso di posizione dominante sul mercato interno (art. 102 TFUE) si configura in presenza di tre elementi strutturali: una posizione dominante, un mercato rilevante, uno sfruttamento abusivo.
Il mercato rilevante su cui valutare la posizione dominante deve essere tale sia in termini geografici che in termini di prodotti o di servizi e corrisponde ad un’area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi in condizioni di concorrenza omogenee, sensibilmente diverse da quelle inerenti zone geografiche contigue.
La stazione aeroportuale costituisce un mercato distinto e autonomo rispetto al mercato esterno ed è suscettibile di essere qualificata come mercato rilevante, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, sia per la sua estensione giuridicamente delimitata, che influisce sulla concorrenza e sulla determinazione dei prezzi, sia per la prevedibilità dei ricavi e delle marginalità, a sua volta data dalla prevedibilità del numero di consumatori giornalieri che transitano all’interno dell’area aeroportuale.
In presenza dei presupposti è configurabile, in capo alla società concessionaria di un servizio aeroportuale, una cd. posizione dominante verticale quando opera quale titolare esclusiva del diritto di erogazione di tutti servizi ad esso correlati, anche tramite subconcessione dei servizi strumentali o meno all’attività aereonautica (cd. servizi aviation o non aviation) e sia altresì prospettabile, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, un cd. mercato rilevante.
Va ritenuto insussistente lo sfruttamento abusivo da parte del gestore del servizio e, dunque, non integrata la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, qualora il mancato compimento del piano industriale dell’impresa che si ritenga pregiudicata dall’abuso, nonché lo stato di insolvenza irreversibile della medesima, siano imputabili a fattori indipendenti, non causalmente riconducibili alla condotta tenuta dal gestore del servizio.
In tema di marchi controversi, non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 21 c.p.i., 1° co., lett. a), qualora venga accertato in giudizio che la forza distintiva del marchio e, quindi, la conseguente tutela del marchio azionato, dipenda proprio dall’uso del patronimico; quest’ultimo non può, in particolare, assurgere a causa scriminante della condotta illecita nei casi in cui sia effettuato in spregio ai principi di correttezza professionale.
Nel caso in cui l’uso del marchio controverso sia caratterizzato dalla sussistenza degli indici che la Corte di Giustizia ha dettato per negare la conformità dell’uso ai principi di correttezza professionale, va esclusa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21, c.p.i., 1° comma, lett. a), rispetto alla condotta illecita perpetrata dal soggetto utilizzatore del marchio azionato in sede giudiziale. Tali indici sussistono in tutti i casi in cui l'uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; l'uso pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; l’uso causi discredito o denigrazione del marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.