Integra contraffazione del marchio e concorrenza sleale confusoria l’adozione, come insegna di un punto vendita contiguo a quello del titolare e destinato alla vendita dei medesimi prodotti, di un segno che riproduce la struttura del marchio anteriore, composto da un nome proprio di persona seguito da un termine descrittivo del settore merceologico, ancorché con un nome diverso, quando la somiglianza concettuale e strutturale dei segni, l’identità dei prodotti e l’esposizione dei medesimi marchi dei fornitori ingenerino nel pubblico un rischio di associazione tra le due imprese.
Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2486 c.c. chi agisce deve allegare gli atti gestori non conservativi compiuti dall’amministratore dopo il verificarsi della causa di scioglimento, perché il criterio dei netti patrimoniali previsto dal terzo comma è un criterio equitativo di liquidazione del danno di natura residuale; la diminuzione del patrimonio netto tra la data dello scioglimento e quella di apertura della procedura concorsuale non costituisce indice né allegazione dell’inadempimento all’obbligo di gestione conservativa, la mancata iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese non è di per sé fonte di danno e il criterio non può essere utilizzato quando i pregiudizi possono essere puntualmente quantificati o sono già stati liquidati in relazione a specifici addebiti, perché si determinerebbe una duplicazione risarcitoria; anche il danno da omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio deve essere specificamente allegato e quantificato [aumento del carico fiscale non individuato, pur essendo desumibile dallo stato passivo].
Il pagamento di imposte, tributi e contributi previdenziali è oggetto di uno specifico dovere dell’amministratore, sicché il loro omesso versamento non è coperto dalla regola di insindacabilità delle scelte di gestione; in situazione di difficoltà finanziaria l’amministratore deve soddisfare i debiti tributari e previdenziali in via preferenziale rispetto a quelli verso fornitori e lavoratori, perché soltanto il loro inadempimento è presidiato da sanzioni penali o amministrative, e deve dotare la società di una struttura organizzativa e contabile idonea ad adempiere puntualmente tali obbligazioni, senza poter invocare la mancata notificazione delle cartelle; provato l’inadempimento, grava sull’amministratore ai sensi dell’art. 1218 c.c. la prova che l’omesso pagamento è dipeso da causa a lui non imputabile, e il danno risarcibile è costituito dalle sanzioni, dagli interessi e dagli oneri di riscossione addebitati alla società.
I sindaci che, a fronte del protratto omesso versamento di imposte e contributi e del ritardo nell’approvazione dei bilanci, si limitino a sollecitare l’amministratore senza esercitare i poteri di reazione loro attribuiti rispondono in solido con questi delle sanzioni, degli interessi e degli oneri maturati durante la loro carica, nonché del danno derivante dall’operazione distrattiva che la tempestiva emersione dell’insolvenza avrebbe evitato, comprese le conseguenze manifestatesi dopo la cessazione dalla carica; la limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta nell’art. 2407, comma 2, c.c. dalla l. 35/2025 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, perché, lasciando inalterati l’accertamento e la quantificazione del danno, limita l’entità del risarcimento e non può incidere su un diritto già sorto.
Costituisce atto distrattivo, fonte di responsabilità dell’amministratore per l’ammontare dei canoni non riscossi, l’affitto dell’azienda sociale, stipulato quando la società è già insolvente, a una società priva di patrimonio amministrata e partecipata dallo stesso amministratore, che sfrutti l’azienda senza pagare i canoni [azienda alberghiera]; eccede inoltre i limiti di ragionevolezza della business judgement rule l’affitto dell’azienda a una società priva di patrimonio senza esigere garanzie reali o personali, mentre la mancata attivazione per il recupero dei canoni rileva soltanto se il curatore provi che un’iniziativa tempestiva avrebbe consentito il recupero.
Il socio amministratore convenuto con l’azione di responsabilità non può opporre in compensazione il credito per anticipazioni, versamenti e pagamenti di debiti sociali, anche eseguiti quale fideiussore, effettuati quando sussisteva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, perché tali erogazioni costituiscono finanziamenti dei soci il cui rimborso è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.; la postergazione integra un’eccezione in senso lato.
La SIAE che agisce per la riscossione dei compensi dovuti per la diffusione di opere musicali [musica di sottofondo in negozi di abbigliamento] non può cumulare al compenso tariffario una somma a titolo di penale o di risarcimento forfettario ai sensi dell’art. 158 l. 633/1941 senza allegare e provare un pregiudizio ulteriore, quale uno sfruttamento eccedente l’ordinario ambito di utilizzazione, un vantaggio economico dell’utilizzatore suscettibile di retroversione o un danno non patrimoniale, perché il prezzo del consenso costituisce il parametro minimo del lucro cessante e la corresponsione del compenso è integralmente satisfattiva, sicché la sommatoria delle due voci determinerebbe un’indebita duplicazione risarcitoria.
I compensi per la diffusione di musica di sottofondo in un esercizio commerciale sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 633/1972, perché la deroga relativa alle opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale va interpretata restrittivamente e la mera fruizione ambientale dell’opera, priva di contenuto promozionale diretto e accessoria all’attività di vendita, non costituisce pubblicità commerciale.
Nell’opposizione all’esecuzione fondata sull’attestato di credito della SIAE previsto dall’art. 164 l. 633/1941 grava sull’opponente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, compresa l’inclusione dell’esercizio nella licenza centralizzata stipulata dal franchisor [punto vendita non compreso nell’elenco allegato alla licenza]; il verbale di accertamento degli ispettori SIAE fa piena prova fino a querela di falso della presenza e del funzionamento degli impianti di diffusione sonora, sicché la generica deduzione che parte degli altoparlanti si trovi in locali chiusi al pubblico [magazzino al piano interrato] non basta a escluderli dal calcolo dei compensi.
Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore, l’omessa iscrizione in bilancio di ingenti debiti erariali, che impedisce l’emersione della perdita del capitale, rende verosimile la retrodatazione della causa di scioglimento e consente di quantificare provvisoriamente il danno, ai sensi dell’art. 2486 c.c., nel passivo accertato in assenza di attivo; l’omesso pagamento delle imposte è inoltre fonte di responsabilità dell’amministratore per il danno da sanzioni e interessi, e la mancanza di scritture contabili rende verosimile la sua responsabilità per la dispersione delle attività risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Il rivenditore che detiene e pone in commercio prodotti contraddistinti da un segno simile al marchio registrato altrui compie un uso vietato ai sensi dell’art. 20, comma 2, c.p.i. e può essere destinatario dell’inibitoria e del sequestro insieme al produttore, senza che rilevino la sua buona fede nell’acquisto o la modesta entità dell’attività di rivendita; la sede del rivenditore nel circondario radica, per connessione, la competenza territoriale del tribunale adito anche nei confronti del produttore avente sede altrove.
Il periculum in mora del sequestro conservativo chiesto dal curatore a tutela dell’azione di responsabilità contro l’amministratore va escluso quando il ricorso sia proposto molti anni dopo la dichiarazione di fallimento [circa nove anni] senza allegare alcuna sostanziale variazione del patrimonio del debitore, perché la mancata sottrazione dei beni durante la lunga pendenza della procedura esclude il fondato timore di dispersione della garanzia.
Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori, quando il danno è identificato nel passivo accertato nella procedura, il curatore deve allegare condotte illecite astrattamente idonee a cagionare il dissesto e il relativo nesso causale; non lo sono la mancata tenuta delle scritture contabili, che registrano gli accadimenti economici ma non li determinano, né l’omesso pagamento di tributi e contributi, idoneo a cagionare al più il danno da sanzioni e interessi, né la generica mancata riscossione di crediti, sicché il difetto di allegazione esclude il fumus boni iuris a prescindere dalla verifica istruttoria.
Il marchio figurativo che combina elementi generici ed evocativi della tradizione culinaria italiana [gesto della mano «a cuoppo» e spaghetto] è un marchio d’insieme debole, rispetto al quale anche lievi modificazioni o aggiunte escludono la contraffazione; non integra pertanto contraffazione né concorrenza sleale confusoria il segno che rappresenta diversamente il medesimo gesto e lo accompagna con una parte denominativa prominente e concettualmente autonoma, anche quando il solo pittogramma sia usato su supporti interni al locale, se resta assorbito dalla preminente presenza dell’insegna.
Nel procedimento cautelare la parte straniera può produrre anche nel corso del giudizio gli atti pubblici esteri muniti di apostille che attestano la sua esistenza e i poteri del rappresentante, perché il rito cautelare non è soggetto alle preclusioni del giudizio a cognizione piena; l’obbligo di apostille riguarda soltanto gli atti pubblici stranieri, mentre i documenti privati stranieri sono prove liberamente apprezzabili, e la mancanza di traduzione non determina nullità.
Ai sensi degli artt. 669 quinquies e 818, comma 1, c.p.c., nel testo vigente per i procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023, quando le parti abbiano attribuito agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, la competenza cautelare del collegio arbitrale è esclusiva solo una volta che il collegio sia ritualmente costituito. La domanda cautelare proposta prima dell’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro unico o della costituzione del collegio [nella specie, per la sospensione della delibera di esclusione del socio di s.r.l.] va quindi proposta al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito, perché manca il presupposto stesso dell’esercizio del potere cautelare arbitrale e l’effettività della tutela impone di consentire il ricorso urgente al giudice ordinario.
Nel giudizio cautelare di sospensione della delibera di s.r.l. impugnata per omessa convocazione di un socio, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio all’assemblea, e non vale a superare il vizio la circostanza che il socio fosse stato informato dell’avvio del procedimento deliberativo [mediante la previa comunicazione delle ragioni poste a fondamento della sua esclusione].
Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio non amministratore di s.r.l. per ottenere notizie e documenti ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., il *periculum in mora* sussiste quando la società sia in liquidazione [con un’azione di responsabilità deliberata e non ancora promossa e plurime esecuzioni avviate dai creditori], perché l’impossibilità di conoscere l’andamento della liquidazione può consentire il perpetuarsi di una gestione non corretta e pregiudicare in modo irreversibile la posizione del socio di minoranza, anche quanto alla possibilità di promuovere azioni di responsabilità o di impugnare delibere pregiudizievoli nei tempi di un giudizio ordinario.
Con il provvedimento d’urgenza che ordina alla società di fornire al socio non amministratore le informazioni e i documenti richiesti può essere fissata, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, quando la società abbia tenuto un comportamento di totale inerzia anche processuale [rimanendo contumace dopo aver lasciato senza riscontro plurime richieste e due precedenti ricorsi cautelari di analogo contenuto].
L’uso come segno distintivo del proprio patronimico, già compreso in un marchio anteriore registrato da altri per servizi identici o affini, non è conforme alla correttezza professionale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., quando non risponda a una reale esigenza descrittiva dell’attività [segno adottato dopo la registrazione del marchio anteriore e coincidente con il suo nucleo dominante]; anche quando il patronimico valga a comunicare al pubblico una tradizione familiare, in presenza di un marchio anteriore forte chi lo adotta successivamente deve almeno inserirlo in un segno complesso nel quale abbia rilievo secondario rispetto ad altri elementi, denominativi o figurativi, dotati di sufficiente capacità distintiva.
Non giustificano il diniego dell’estrazione di copia dei documenti relativi all’amministrazione, chiesta dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. [estratti dei conti correnti e delle carte di credito della società], né generiche esigenze di riservatezza, quando la consultazione dei medesimi documenti sia già consentita, perché la sola estrazione di copia non aggrava l’eventuale lesione della riservatezza, né una prassi sociale contraria disconosciuta dal socio; il diritto di consultazione comprende infatti l’estrazione di copia, con il solo limite della buona fede e a spese del socio, e i tempi dell’esame dei documenti non possono essere dettati dalla società.