Il diritto del socio non amministratore di s.r.l., di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, attribuisce a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della partecipazione detenuta, un incisivo potere di controllo sulla gestione sociale, volto a consentire una piena conoscenza dell’andamento dell’impresa, anche in funzione dell’esercizio di ulteriori diritti e facoltà, quali l’esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, l’esercizio del diritto di recesso e del diritto di voto; esso è esercitabile senza necessità di specifica motivazione e senza che il socio sia tenuto a dimostrare l’utilità della richiesta rispetto a un proprio interesse individuale.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio si articola nel diritto di informazione e nel diritto di consultazione. Il primo comprende le notizie sullo svolgimento degli affari sociali, le informazioni sull’andamento generale dell’impresa e quelle relative a singoli affari, intrapresi o da intraprendere; il secondo si estende non solo ai libri sociali obbligatori, ma all’intera documentazione amministrativa, contabile e fiscale, anche detenuta presso terzi, idonea a fornire elementi utili sulle scelte gestorie e strategiche della società, comprensiva della facoltà di estrarne copia. Tale diritto non incontra limiti temporali e permane per tutta la durata del rapporto sociale, in quanto inerente alla qualità di socio.
L’esercizio del diritto di controllo è soggetto ai limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, dovendo essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. In tale prospettiva, il giudice può modulare le modalità di accesso, mediante l’oscuramento di dati o mediante l'ausilio di professionisti, con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti. L’interesse del socio cessa di essere tutelato quando l’esercizio del diritto è connotato da finalità meramente emulative o qualora si riscontri l’animus nocendi del socio, nel qual caso sussiste in capo agli amministratori un obbligo di negare l’accesso alle informazioni e ai documenti sociali.
In caso di ingiustificato diniego da parte dell’organo amministrativo, il diritto del socio è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; ai fini del fumus boni iuris è sufficiente la dimostrazione della qualità di socio e della mancata soddisfazione della richiesta di accesso alla documentazione sociale, mentre il periculum in mora è configurabile in re ipsa, in quanto il protrarsi del diniego di ispezione frustra l’attualità del controllo e ne compromette l’effettività medio tempore. [nella specie, ordinata la consultazione ed estrazione di copia di verbali, fatture, registri IVA, contratti con soci e familiari ed estratti conto degli esercizi dal 2019 al 2025, con attuazione alla presenza dell’ufficiale giudiziario].
Il socio di s.r.l., anche se in precedenza amministratore di fatto della società, è titolare ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. di un diritto di controllo pieno sulla gestione, che comprende la consultazione e l’estrazione di copia, anche tramite professionisti di fiducia, di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza interna né attribuirsi rilievo preclusivo al pregresso ruolo gestorio, salvo la prova di un esercizio concretamente abusivo del diritto, che non emerge dalla sola allegazione, non provata, di un’attività concorrente del socio o della strumentalità della richiesta rispetto al contenzioso con la società; né provano l’attualità della pregressa amministrazione di fatto conversazioni risalenti a oltre un anno prima.
Il diritto è tutelabile in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in mancanza di una cautela tipica, perché l’ingiustificato ritardo nel suo esercizio ne compromette l’effettività e l’esercizio dei poteri connessi, e trattandosi di un diritto non patrimoniale a funzione patrimoniale il pregiudizio è difficilmente riparabile; il giudice può ordinare alla società di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti specificamente individuati, determinando le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, come nel caso del socio al 50% di una s.r.l. società benefit le cui ripetute richieste siano rimaste senza seguito.
In tema di ricorso ex art. 2409 c.c., grava sul ricorrente l’onere di allegare elementi oggettivi, specifici e riscontrabili, idonei a superare il mero sospetto e a individuare puntualmente operazioni gestorie connotate da grave irregolarità, attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale o tali da determinare un grave turbamento dell’attività sociale; ne consegue che non integrano gravi irregolarità rilevanti fatti di modesta entità economica ovvero comunque giustificati in relazione all’attività sociale, in difetto dei requisiti della gravità e della concreta incidenza sulla gestione o sul patrimonio della società, come spese con carta di credito per poco più di mille euro in oltre due anni, documentate e inerenti all’attività. Non lo sono neppure i bilanci approvati nei termini statutari o in quelli prorogati dalla disciplina emergenziale, le generiche doglianze sulla loro veridicità da parte di soci che non li hanno mai impugnati, la pretesa retributiva del socio lavoratore fondata su una mera richiesta stragiudiziale, né le irregolarità amministrative riferibili alla società comodante.
Il contratto di comodato petrolifero, quale fattispecie negoziale complessa risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, non è di per sé idoneo a integrare una situazione di dipendenza economica o di subordinazione del gestore, non essendo sufficiente una mera asimmetria di diritti e obblighi tra le parti, ma richiedendosi la sussistenza di un significativo eccesso di squilibrio contrattuale.
La parentela tra l’amministratore unico e l’amministratore della società controparte contrattuale non costituisce, in difetto di altri elementi, indice significativo di una situazione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. La disdetta del contratto strategico per la continuità aziendale da parte del terzo comodante, non comunicata ai soci di minoranza, non integra un’irregolarità gestoria idonea a procurare danno alla società, poiché la scelta di continuazione del rapporto attiene al merito e alla convenienza delle decisioni degli amministratori, sottratte al sindacato giudiziale fuori dai casi di iniziative irragionevoli o azzardate. La società intervenuta a mezzo del curatore speciale in posizione adesiva ai ricorrenti soccombenti è tenuta in solido con essi alle spese.
Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta dell’ex socio della società di famiglia, attiva da oltre un secolo nelle onoranze funebri, che, in conflitto con il gruppo familiare, costituisca una società con il medesimo oggetto sociale, contraddistinta dal proprio patronimico coincidente con il segno distintivo storico dell’impresa di provenienza, la avvii nella stessa località in cui questa ha un’unità aziendale e continui a utilizzare per il contatto con i clienti l’utenza telefonica già abbinata all’impresa di provenienza, così determinando lo sviamento inconsapevole della clientela. Accertato l’illecito concorrenziale, assorbente in sede cautelare rispetto alla contraffazione del marchio, il giudice inibisce l’uso del patronimico per i servizi offerti, anche online, e nella ragione sociale, con penale per il ritardo.
La limitazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. opera solo quando l’uso del proprio nome da parte del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò tanto più quando la forza distintiva e la tutela del marchio azionato dipendano proprio dal patronimico. La conformità alla correttezza professionale va negata se l’uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, se causi discredito o denigrazione del marchio o se il terzo presenti il proprio prodotto come imitazione di quello recante il marchio altrui; non ricorre l’esimente per chi, separatosi dall’impresa familiare, avvii con lo stesso patronimico la stessa attività nella stessa area.
Il titolare della privativa, ai sensi dell’art. 5, primo comma, c.p.i., esercita le proprie facoltà nei limiti della prima immissione dei beni, con il proprio consenso, nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), potendo esercitare un diritto potestativo volto a impedire la circolazione dei beni stessi qualora siano entrati, a contrario, nello S.E.E. senza il proprio consenso.
Fuori da questa tutela, il diritto di privativa esaurisce la sua forza verso i terzi che hanno acquistato da chi, all’interno dello S.E.E., era autorizzato a vendere con il consenso della casa madre, proprio per non alterare la libera concorrenza e la circolazione di merci nello S.E.E. Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, c.p.i., una volta che si è esaurito il diritto di privativa, il titolare può ancora opporsi alla circolazione dei beni attinti dalla propria effige, legittimamente introdotti nello S.E.E., quando lo stato dei prodotti medesimi è alterato o modificato dopo la loro prima lecita immissione in commercio.
L’estensione della tutela serve ad assicurare che il marchio, con il suo intrinseco valore, sia tutelato non solo con riferimento al valore commerciale che deriva dall’immissione nello S.E.E. da parte del soggetto autorizzato, ma anche con riferimento alla repressione delle ipotesi di contraffazione successive che possano minare il valore del marchio svilendone la significanza, anche con pratiche di tipo confusorio, ledendo anche l’affidamento del consumatore finale.
L’asportazione, da parte del rivenditore che abbia acquistato i prodotti da distributori autorizzati dal titolare in altri Stati membri, come accertato con la descrizione disposta in corso di procedimento, dell’etichetta RFID apposta all’interno dei capi non integra un’alterazione o modificazione dello stato dei prodotti idonea a far riemergere il diritto di privativa esaurito: tali etichette, leggibili soltanto con lettori professionali di radiofrequenza e destinate alla logistica commerciale, non contengono informazioni obbligatorie per legge né caratterizzanti la qualità del prodotto percepibile dal consumatore, a differenza dei QR code, e non incidono sul significato del marchio quando le etichette di composizione tessile, i codici a barre e i cartellini restino integri e il taglio non sia visibile; ogni tutela ulteriore costituirebbe un pregiudizio alla libera circolazione delle merci. Ai documenti in lingua straniera si applica l’art. 123 c.p.c., che rimette al giudice la nomina del traduttore senza precluderne l’utilizzabilità.
Nel procedimento cautelare per contraffazione del marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari della titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida, la pacifica conoscenza da parte della ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso. Il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa, come la partecipazione della titolare alle inaugurazioni dei punti vendita e la locazione alle società familiari dei locali con l’insegna storica, rende il fatto pacifico; lo stesso vale nei confronti del cessionario dell’azienda che abbia proseguito l’uso del segno già adottato da anni dal cedente.
La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è un diritto potestativo di controllo, che involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia di tali documenti (sia pure a spese del socio stesso).
Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento e non tollera limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede: la società ha il diritto di contestare le richieste del socio ex art. 2476 c.c. solo se queste sono chiaramente ed evidentemente formulate per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è suscettibile di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto l’ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento di urgenza.
In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa, l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 va interpretato restrittivamente, nel senso che la vis attractiva della competenza specialistica opera soltanto in presenza di una connessione qualificata tra le cause, riconducibile alla pregiudizialità tecnica o giuridica e tale da rendere indefettibile il simultaneus processus, con esclusione delle ipotesi di connessione meramente soggettiva od occasionale. Nel caso delle controversie antitrust, la competenza della sezione specializzata attrae le domande di nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e le connesse azioni risarcitorie, in quanto dipendenti dall’accertamento dell’intesa illecita “a monte”, ma non anche le ulteriori domande proposte nell’opposizione esecutiva fondate su autonome causae petendi, rispetto alle quali resta ferma la competenza inderogabile del giudice ordinariamente competente ex art. 28 c.p.c. Pertanto, qualora il conflitto di competenza non riguardi l'intera controversia, bensì soltanto alcune sue componenti, il giudice cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., anche in merito alla valutazione circa la necessità o l'opportunità del simultaneus processus, non essendogli consentito disporre la separazione dei processi, così da far risorgere, in maniera parziale, la competenza che il primo giudice aveva declinato in relazione a tutta la causa.
L'art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della delibera medesima. Con riferimento a una delibera di accertamento dell'azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, occorre dare prevalenza al nocumento che deriverebbe dalla sospensione di una simile decisione: la mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione esporrebbe la società al concreto rischio di dover essere posta in liquidazione, con conseguenze pregiudizievoli irreparabili per l’intera collettività dei soci, dei creditori e, in generale, per la continuità dell’impresa. Deve, pertanto, ritenersi che l’interesse della compagine sociale alla patrimonializzazione e alla prosecuzione dell’attività economica prevalga sull’interesse individuale dei soci di minoranza a non essere esclusi dalla compagine sociale, soprattutto laddove tale esclusione costituisca una conseguenza della loro scelta di non partecipare all’operazione di aumento di capitale.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società è litisconsorte necessaria e la stessa deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra l’ente e l’organo gestorio la cui amministrazione è oggetto di denuncia per essere gravemente irregolare e foriera di danno. Ove il conflitto di interessi non sia sopravvenuto all'instaurazione del procedimento, ma sia preesistente, non può provvedere il giudice del procedimento, ma esclusivamente il Presidente del Tribunale.