La fattispecie di abuso di posizione dominante sul mercato interno (art. 102 TFUE) si configura in presenza di tre elementi strutturali: una posizione dominante, un mercato rilevante, uno sfruttamento abusivo.
Il mercato rilevante su cui valutare la posizione dominante deve essere tale sia in termini geografici che in termini di prodotti o di servizi e corrisponde ad un’area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi in condizioni di concorrenza omogenee, sensibilmente diverse da quelle inerenti zone geografiche contigue.
La stazione aeroportuale costituisce un mercato distinto e autonomo rispetto al mercato esterno ed è suscettibile di essere qualificata come mercato rilevante, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, sia per la sua estensione giuridicamente delimitata, che influisce sulla concorrenza e sulla determinazione dei prezzi, sia per la prevedibilità dei ricavi e delle marginalità, a sua volta data dalla prevedibilità del numero di consumatori giornalieri che transitano all’interno dell’area aeroportuale.
In presenza dei presupposti è configurabile, in capo alla società concessionaria di un servizio aeroportuale, una cd. posizione dominante verticale quando opera quale titolare esclusiva del diritto di erogazione di tutti servizi ad esso correlati, anche tramite subconcessione dei servizi strumentali o meno all’attività aereonautica (cd. servizi aviation o non aviation) e sia altresì prospettabile, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria, un cd. mercato rilevante.
Va ritenuto insussistente lo sfruttamento abusivo da parte del gestore del servizio e, dunque, non integrata la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, qualora il mancato compimento del piano industriale dell’impresa che si ritenga pregiudicata dall’abuso, nonché lo stato di insolvenza irreversibile della medesima, siano imputabili a fattori indipendenti, non causalmente riconducibili alla condotta tenuta dal gestore del servizio.
In tema di marchi controversi, non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 21 c.p.i., 1° co., lett. a), qualora venga accertato in giudizio che la forza distintiva del marchio e, quindi, la conseguente tutela del marchio azionato, dipenda proprio dall’uso del patronimico; quest’ultimo non può, in particolare, assurgere a causa scriminante della condotta illecita nei casi in cui sia effettuato in spregio ai principi di correttezza professionale.
Nel caso in cui l’uso del marchio controverso sia caratterizzato dalla sussistenza degli indici che la Corte di Giustizia ha dettato per negare la conformità dell’uso ai principi di correttezza professionale, va esclusa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21, c.p.i., 1° comma, lett. a), rispetto alla condotta illecita perpetrata dal soggetto utilizzatore del marchio azionato in sede giudiziale. Tali indici sussistono in tutti i casi in cui l'uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; l'uso pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; l’uso causi discredito o denigrazione del marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.
In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di segni distintivi simili, la tutela del diritto di privativa incontra, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.P.I., il limite dell’assenza di confusione in concreto per il pubblico, nonché il rischio di associazione dei marchi o segni. Tale rischio di confusione e di associazione deve poi essere ulteriormente valutato con riferimento ai marchi c.d. deboli, ossia per quei marchi caratterizzati dal lieve potere distintivo in ragione dell’evidente assonanza tra il marchio e l’oggetto dell’attività di impresa.
Il criterio interpretativo su cui fondare la distinzione tra marchio “debole” e marchio “forte” va sempre ricondotto a principi di giustizia sostanziale e non può prescindere dall’adeguata valutazione delle sfumature fattuali che possono, in concreto, condurre a concludere nel senso della sussistenza di confondibilità tra due marchi. In altri termini, la “debolezza” del marchio non può condurre ad una denegata tutela giudiziale a fronte di modifiche che, seppur lievi ed apparentemente insignificanti, finiscono per porsi come potenziali strumenti di “aggiramento” della normativa in materia di C.P.I.
L’apposizione materiale di un elemento distintivo in grado di differenziare un marchio cd. “debole” da un marchio denominativo simile costituisce un criterio escludente la confondibilità tra segni distintivi controversi.
Va dichiarata improponibile l’azione di annullamento proposta avverso la decisione assembleare mediante la quale non venga assunta nessuna decisione oppure ne venga disposto il mero rinvio. Invero, tali decisioni, essendo prive di contenuto deliberativo, non possono essere qualificate come vere e proprie “delibere” e non sono, pertanto, soggette alla disciplina prevista dal codice civile in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari.
Nel caso in cui il socio di una società di capitali impugni una delibera di approvazione di un determinato bilancio e venga successivamente emanata la delibera sostitutiva avente ad oggetto l’approvazione dello stesso bilancio d’esercizio, se avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un’autonoma impugnazione da parte dello stesso socio per le medesime ragioni, occorre tener conto, ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire del socio in ordine alla prima impugnazione proposta, del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio previsti dall'art. 2434-bis, co. 3, c.c.
Invero, posto che in caso di annullamento della delibera sostitutiva di approvazione del bilancio d’esercizio l'organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello precedentemente impugnato (riavviando il procedimento di cui all'art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell'esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza di annullamento, ne consegue che nel giudizio d’impugnazione della prima deliberazione va rilevata l’insussistenza dell’interesse ad agire del socio ad esperire l’impugnativa, atteso che tale interesse deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.
Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa delle decisioni dei soci delle s.r.l. decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni e non dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (salvo quanto previsto per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale, ex 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c.). Tale previsione normativa è espressione del rilievo attribuito dal legislatore alla cd. “pubblicità interna” delle decisioni dei soci delle S.R.L. e va considerata come regola generale valida per tutte le decisioni, sia per quelle adottate in assemblea (ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.) sia per quelle che i soci possono adottare fuori e senza assemblea (ex art. 2479, comma 3, c.c.).
La questione della ritualità dell’impugnazione di delibera assembleare proposta con ricorso e non con atto di citazione va ritenuta assorbita nel caso in cui, ratione temporis, il giudizio possa essere introdotto con ricorso, nelle forme del procedimento semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
L’impugnazione di delibera assembleare con cui il socio di una S.R.L. intenda eccepire la fittizietà della prima convocazione per essere quest’ultima stata fissata in un giorno prefestivo ed al di fuori dell’usuale orario lavorativo va ritenuta manifestamente infondata, considerato che, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea.
La deliberazione assembleare societaria assunta in seconda convocazione non può essere considerata tout court invalida nel caso in cui non sia preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione. Se è vero, infatti, che la seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima per assenza o per insufficiente partecipazione dei soci, è anche vero che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi soci, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione né la rende invalida.
Considerato che la ratio dell’istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall’art. 696 bis, c.p.c. consiste nell’evitare l’instaurazione del giudizio di cognizione ordinario, nel caso in cui le parti risultino essere divise in ordine a questioni di diritto di natura pregiudiziale ed emerga, altresì, il rischio che la consulenza preventiva venga utilizzata non già ai fini della composizione della lite, bensì per finalità meramente esplorative, vanno ritenute insussistenti le condizioni di ammissibilità, di rilevanza e di utilità previste dall’art. 696 bis c.p.c. e l’istanza di nomina di un consulente tecnico ante causam va rigettata.
L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.
Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.
La cessione di azienda non è riconducibile tout court alle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003.
[Nel caso di specie, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al ricorso proposto per la nomina di un esperto volta alla redazione di perizia giurata di ramo d’azienda ex art. 16, comma 10, allegato II.12, del d. Lgs. n. 36/2023, poiché oltre l’insussistenza di un legame diretto tra l’oggetto del procedimento e la materia dei rapporti societari, rilevava, altresì, l’assenza di un rapporto di connessione tra l’oggetto del procedimento e la materia dei contratti pubblici aventi rilevanza comunitaria, ritenendo trascurabile la circostanza dell’eventuale conseguimento, da parte del ricorrente, di attestazioni SOA per effetto della cessione d’azienda.]
La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
Nell’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti per aver, ognuno di essi, concorso in modo efficiente a produrlo, l’obbligazione tra i responsabili è solidale e l’adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità̀, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che non danno luogo ad un litisconsorzio necessario, bensì ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui, nel caso di atti di mala gestio commessi in pregiudizio dell’interesse della società, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno.
Il trasferimento di fatto d’azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria in favore della società cessionaria ed i creditori sociali qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità̀ essendo in concreto finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile concordato per il trasferimento o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.
In tema di confondibilità dei segni distintivi, si osserva che il conflitto tra il nome a dominio ed il marchio si verifica per il solo effetto della registrazione di quest’ultimo; pertanto, anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui appare idonea a trarre in inganno gli utenti, poiché anche in assenza di attivazione del relativo sito internet, li induce a ritenere che il titolare del segno distintivo non sia rintracciabile in rete con conseguente diminuzione dell’apprezzamento della capacità organizzativa ed imprenditoriale del medesimo.
L’utilizzo di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli propri per i quali il marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell’utente l’opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione.