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Rigetto dell’azione di nullità del marchio che ha acquisito carattere distintivo
In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e...

In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e 28 c.p.i., la domanda o l’eccezione di nullità del marchio va rigettata ogniqualvolta il segno che ne forma oggetto abbia acquisito un carattere distintivo suo proprio a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13, co. 3, c.p.i.).

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Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. e consistenza delle gravi irregolarità
Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee...

Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa; non ha, invece, finalità sanzionatorie in ordine all’agire degli amministratori. L’ex liquidatore non è legittimato ad intervenire nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c., in quanto non sussiste alcun interesse qualificato a difendersi ma solo un mero interesse di fatto, che non è tale da legittimarne l’intervento; egli avrebbe piena legittimazione soltanto nella sede contenziosa, laddove venisse intentata un’azione di responsabilità. Al contrario, sussiste una piena legittimazione ad intervenire in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata, a prescindere dal fatto che essi sostengano le ragioni di parte ricorrente o si oppongano all’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c.; depone in tal senso il fondamentale principio di economia processuale, poiché ammettere l’intervento da parte del socio, in particolare ove legittimato ex se ad invocare tale strumento di tutela, consente di evitare l’inutile dispendio di attività processuale che deriverebbe dall’instaurazione di un secondo procedimento, da riunire a quello già introdotto.

Il rimedio ex art. 2409 c.c. può essere invocato laddove vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate; ne deriva che non assume rilievo qualsiasi inosservanza dei doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto quelle violazioni che siano idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito, con due sole eccezioni: le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In caso di conflitto di interessi tra i rappresentanti e la società rappresentata, la sfera dei poteri del giudice si amplia fino ad includere il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico, in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare l’osservanza dell'obbligo di fedeltà, compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Il ricorrente che invoca la sussistenza di un conflitto di interessi tra il collegio dei liquidatori e la società ha l’onere di fornirne la prova mediante qualsiasi strumento probatorio e, perché sia configurabile, occorre che il rappresentante e la società siano portatori di interessi non solo confliggenti, ma incompatibili, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per addivenire ad un regolamento contrattuale che risponda ad un apprezzabile interesse della società e che non sia per essa soltanto pregiudizievole; tale situazione deve emergere da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta.

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Tutela del diritto d’autore nelle opere di disegno industriale e concorrenza sleale
Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto...

Le opere del disegno industriale, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, sono oggetto della tutela del diritto d’autore soltanto qualora presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il carattere creativo è rinvenibile laddove le forme costituiscano una personale rappresentazione dell’autore; il carattere artistico si risolve, invece, in un’originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera. Affinché sussistano i presupposti per l’operatività della tutela autoriale, non è sufficiente che parte attrice, sulla base di una ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda, affermi che l’accostamento dei soggetti e delle gradazioni di colori sia espressione di una personale interpretazione artistica dell’autore; occorre, altresì, che siano allegati e provati una serie di indicatori obiettivi, tra cui, in particolare, il riconoscimento collettivo, soprattutto negli ambienti culturali ed istituzionali.

È configurabile la responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quando emerge ictu oculi, dal confronto tra prodotti, che vi sia stata la riproduzione non isolata delle soluzioni di disegno e di colore, in modo tale da rendere non sostenibile, sotto il profilo matematico probabilistico, che si sia trattato di una sorta di mera coincidenza. Tale pluralità di atti di riproduzione consente di ritenere integrata una condotta contraria alla correttezza professionale, in quanto permette all’autore della stessa di trarre vantaggio dall’uso di una serie di disegni già realizzati da altri, senza apportare nessuno sforzo economico e organizzativo o alcuna apprezzabile modifica.

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Rapporto tra amministratore e società e rinuncia al compenso
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né...

Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.

L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.

(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).

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Elementi distintivi per la costituzione di un marchio
Secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della costituzione di un valido marchio, i colori o le combinazioni di colori devono...

Secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della costituzione di un valido marchio, i colori o le combinazioni di colori devono rispondere ai requisiti indicati nell’art. 4 del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare:

  • devono costituire un valido segno;
  • il segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;
  • il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Da ciò discende che non possa costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, in assenza dei criteri di precisione richiesti dal suddetto art. 4.

Infatti, una tale rappresentazione non consentirebbe al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come, essa, non permetterebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati e spettanti al titolare del marchio.

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Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e onere della prova
In forza del rapporto organico esistente tra amministratore e società, rapporto vincolato al rispetto della legge, dell’atto costitutivo e dello...

In forza del rapporto organico esistente tra amministratore e società, rapporto vincolato al rispetto della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, la violazione degli obblighi di legge determina, in capo all’amministratore, una responsabilità di natura contrattuale.

Da ciò consegue che, ai fini dell’onere della prova, la società è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei suddetti doveri.

Quindi, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, quest’ultima, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle predette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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Arbitrato irrituale e competenza per la nomina del curatore speciale
La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti,...

La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti, trova il suo fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

Da ciò consegue che, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale, possa verificarsi un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.

Alla luce di quanto sopra deriva, inoltre, che l’art. 80 c.p.c. 1° comma, ultimo periodo, che individua nel giudice che procede colui il quale provvede alla nomina del curatore speciale in corso di causa, non possa che riferirsi al giudice ordinario e al collegio in arbitrato rituale, ma non anche al collegio in arbitrato irrituale dato che, quest’ultimo, integra un’ipotesi di accertamento privatistico a rilevanza esclusivamente contrattuale.

(Quindi la nomina del curatore speciale ad opera dal giudice ordinario e non ad opera del collegio in arbitrato irrituale, non può minare la validità del contradditorio in modo tale da integrare un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio - come lamentato dall’attore nel caso di specie - in quanto essa è stata fatta dal giudice munito dell’investitura per farlo; né può dirsi che l’art. 80 c.p.c. sia norma dettata anche per l’arbitrato irrituale, il cui collegio non assume mai lo status di giudice ordinario).

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Abuso di maggioranza e disciplina Covid
Si configura il vizio di abuso di maggioranza della delibera assembleare quando, quest’ultima non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società...

Si configura il vizio di abuso di maggioranza della delibera assembleare quando, quest’ultima non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale oppure per essere il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.

La configurazione di tale vizio rende annullabile la delibera.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare, inficiata dal vizio di abuso di maggioranza, è necessario che il socio alleghi una serie di indici dai quali risulti che la delibera sia estranea all’effettivo perseguimento dell’interesse della società.

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Notifica all’indirizzo pec della società indirizzata all’amministratore di fatto
Nell’ambito dei vizi del processo di notificazione è opportuno distinguere tra il vizio di nullità e il vizio di inesistenza...

Nell’ambito dei vizi del processo di notificazione è opportuno distinguere tra il vizio di nullità e il vizio di inesistenza della notifica. Solo il primo trova disciplina nel codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.

Per quanto concerne il vizio dell’inesistenza della notificazione, questo, si delinea, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità. Tali elementi costitutivi essenziali consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta e, in definitiva, omessa.

Alla luce di quanto sopra, è da considerarsi nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria, la notificazione in luogo ed a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima. In questa ipotesi, infatti, è stato valorizzato - come discrimine tra il vizio di nullità e quello di inesistenza - il criterio del collegamento o riferimento del processo di notificazione con il destinatario, laddove, l’assenza di ogni relazione tra chi riceve la copia ed il destinatario dell’atto, comporta l’inesistenza della notificazione.

Deve ritenersi inesistente la notifica effettuata all'amministratore di fatto a mezzo pec all'indirizzo pec della società di cui pretesamente il soggetto destinatario eserciterebbe in fatto le funzioni di amministratore.

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Azione di simulazione e azione revocatoria dell’atto di cessione quote sociali
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito posto che, questo tipo...

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito posto che, questo tipo di azione, non persegue fini restitutori. Ciò risulta essere coerente con l’intenzione del legislatore – sottesa all’art. 2901 c.c. – di ampliare e rafforzare la tutela del creditore che trova compimento nell’estendere la tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali.

L’azione revocatoria presuppone sia il compimento di un atto pregiudizievole del debitore (eventus damni), ossia, l’atto di disposizione del debitore è finalizzato a rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito sia la consapevolezza, da parte del disponente, di tale carattere lesivo e, in caso di atti a titolo oneroso, anche da parte del terzo (partecipatio fraudis).

Nel caso in cui l’atto di disposizione del patrimonio risulti essere precedente al sorgere del credito è necessario – ai fini dell’accoglimento della domanda – che l’atto di disposizione sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie e che il terzo sia parimenti consapevole del pregiudizio arrecato a tali ragioni.

(Nel caso di specie, tali presupposti sussistono entrambi, poiché, con l’atto di cessione delle quote sociali, il disponente si privava della partecipazione sociale rappresentante l’unico bene residuo del suo patrimonio ed il terzo risultava essere a conoscenza del carattere pregiudizievole della cessione a titolo oneroso in virtù sia del rapporto di parentela che lo lega al cedente sia del rapporto di convivenza).

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Clausola simul stabunt simul cadent e meccanismo di decadenza
Ai sensi dell’art. 2386, co. 4, c.c., nel caso in cui particolari disposizioni dello statuto prevedano che, a seguito della...

Ai sensi dell’art. 2386, co. 4, c.c., nel caso in cui particolari disposizioni dello statuto prevedano che, a seguito della cessazione di taluni amministratori, cessi l’intero consiglio (clausola simul stabunt simul cadent) gli amministratori superstiti restano in carica - in regime di prorogatio di poteri - e sono tenuti a convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Da ciò consegue che, l’amministratore decaduto per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, se non è diversamente previsto nello statuto, deve ritenersi in carica fino all’avvenuta nomina del nuovo organo amministrativo.

In questi termini, la predetta clausola non comporta la revoca dell’organo gestionale neppure in via indiretta configurando, piuttosto, un’ipotesi statutaria di decadenza dall’ufficio.

In linea generale, l’automatica operatività della decadenza dell’intero consiglio - per le dimissioni di uno dei consiglieri - non comporta la necessità di valutare i motivi sottostanti alla decisione del dimissionario, salvo il limite del canone di buona fede. Quest’ultimo, infatti, osta all’utilizzo strumentale e abusivo delle dimissioni di uno o più consiglieri al fine di consentire alla società di cessare il rapporto con un amministratore sgradito in assenza di giusta causa ed eludendo l’obbligo di indennizzo, altrimenti previsto, per il caso di revoca senza giusta causa.

L’onere di provare l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent ricade sull’amministratore decaduto e non può ritenersi soddisfatto per l’assenza di comportamenti negligenti o, comunque, per l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca.

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Arbitrabilità delle controversie societarie
Le società, fatta eccezione per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c.,...

Le società, fatta eccezione per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono prevedere, negli atti costitutivi, mediante clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero, di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero, tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e, per le quali, la legge non preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Da tale previsione esulano le controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, nonché le controversie relative a interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

Inoltre sono relative a diritti indisponibili e, come tali, non compromettibili in arbitri ex art. 806 c. p. c., le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta assenza di informazione.

Ai fini della delimitazione dell'ambito di competenza arbitrale, il concetto di indisponibilità dei diritti deve ritenersi comprensivo di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, ovvero, disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possano derogarvi, rinunciarvi o, comunque, modificarlo.

Da quanto sopra esposto, deriva la possibilità di devolvere alla cognizione arbitrale le controversie in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori della compagine sociale, in quanto l’azione di responsabilità, anche se posta a tutela di un interesse collettivo, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale e l’esercizio dell’azione, in una sede diversa da quella giurisdizionale – qual è il collegio arbitrale – costituisce una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie che non può in alcun modo essere configurata come rinuncia all’azione né non sottendere i rischi insiti in detta rinuncia, ovvero, nelle transazioni preventive e generiche.

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