La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n. 633/1941, è riconosciuta a tutte le opere dell’ingegno connotate dal carattere della creatività, intesa come idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori. Con specifico riferimento agli articoli di giornale, l’opera del giornalista va considerata di carattere creativo quando consista nel risultato delle attività di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, dovendosi ritenere, invece, escluso il requisito della creatività e quindi, non riconosciuta la relativa tutela del diritto d’autore, per le attività compiute dal giornalista consistite nella mera pubblicazione di notizie senza elaborazione e coordinamento dei contenuti da parte del professionista.
La privativa varietale, disciplinata dagli artt. 100-116 C.P.I., dal Regolamento CE 2100/1994 e dal Regolamento CE 1768/1995, costituisce un diritto di proprietà industriale sui generis, volto, da un lato, ad incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo delle nuove varietà vegetali e dall’altro, a tutelare il diritto del costitutore, inteso come soggetto che ha creato, scoperto o messo a punto la nuova varietà vegetale (art. 101 C.P.I.). L’ambito di tutela del diritto di privativa varietale (art. 107 C.P.I.) concerne il diritto esclusivo del costitutore a compiere determinati atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta, ed in particolare: l’attività di produzione e riproduzione, l’attività di condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, l’attività di offerta in vendita, vendita o altra forma di commercializzazione, sull’importazione o esportazione, l’attività di detenzione per tali fini.
In tema di tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dalla proprietà industriale, la portata applicativa dell'art. 125 C.P.I., così come modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (c.d. decreto enforcement), va individuata tenendo conto del fatto che tale norma, più che aver introdotto una figura rimediale innovativa, costituita dalla cd. retroversione degli utili, ha, invero, introdotto la restituzione degli utili quale sanzione alternativa al risarcimento del danno. Va infatti considerato che, in primo luogo, la rubrica in cui la disposizione è stata inserita, titolata “risarcimento e restituzione”, lascia intendere una sostanziale differenza tra i due rimendi, in secondo luogo, va osservato che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili si fondano su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato perseguendo una finalità compensativo-riparatoria del danno subito, la misura restitutoria, invece, quale sanzione alternativa al risarcimento, attua uno spostamento patrimoniale realizzando l’attribuzione, in favore del titolare del diritto violato, dei profitti conseguiti dal contraffattore attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.
In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da questi ultimi, atteso che l’art. 2479 ter, co. 3, c.c., tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma. Inoltre, va osservato che ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima.
Non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione perpetrata dalla società. In particolare, a mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società e che, per tale ragione, la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima determina la sottrazione all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa incombente.
In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.
In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.
La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.
È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.
L’art. 808 quater c.p.c. enuncia il principio secondo cui, nell’ipotesi di dubbio interpretativo in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie riferite alle pretese aventi la causa petendi nel contratto cui è annessa la clausola, comprese le questioni attinenti all’interpretazione del contratto.
I diritti sottesi allo scioglimento ed alla liquidazione di una società di capitali, essendo posti a presidio di interessi generali, hanno natura indisponibile; ne deriva che l’atto di nomina del liquidatore, essendo un atto organizzativo che ugualmente attiene ad interessi superindividuali della società, non è suscettibile di arbitrato.
]Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria competenza in ordine al procedimento di volontaria giurisdizione instaurato dai soci con ricorso proposto ex art. 2487, II co., c.c., ritenendo non evocabile la competenza arbitrale nel procedimento de quo anche in considerazione della genericità della formulazione della clausola compromissoria inserita nello statuto, riferita soltanto agli eventuali diritti controversi tra i soci e la società e non anche agli eventuali procedimenti instaurati].
In tema di tutela del diritto d’autore, con riguardo alla documentazione dei fatti di cronaca, realizzata mediante contenuti presenti su siti web, trovano applicazione le disposizioni dettate per le fotografie. Uno dei presupposti affinché, ai sensi dell’art. 90 l.d.a., la riproduzione possa essere considerata abusiva è costituito dalla prova della malafede del riproduttore, che deve essere fornita dall’attore; tale elemento soggettivo può ritenersi integrato in capo al gestore di una testata giornalistica che, nonostante abbia affermato di aver ricevuto il filmato in licenza, non abbia depositato il relativo contratto, poiché si tratta di un soggetto tenuto ad essere consapevole dell'esistenza delle norme a tutela del diritto d’autore e ad adottare le cautele necessarie per evitare violazioni.
Nel caso in cui un contratto di durata asimmetrico sia affetto da un vizio genetico, al fine di tutelare l’interesse del contraente “debole” ad ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale, la declaratoria di nullità dell’intero contratto per l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della l. n. 192/1998, può non costituire il rimedio più idoneo a tutelare la parte che subisce l’abuso; invero, appare opportuno valutare in sede di giudizio la possibilità di procedere ad una riconduzione del contratto in equilibrio attraverso la rimozione non dell’intero contratto bensì delle singole clausole riconducibili all’abuso, così consentendo la prosecuzione del rapporto.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, in seguito all’accertamento della condotta di abuso di posizione dominante posta in essere dal factor, ritenuta la validità e l’efficacia del contratto di reverse factoring, dichiarava la nullità di alcune clausole contrattuali in esso contenute - tra cui la clausola di recesso ad nutum - nonché l’abusività del recesso esercitato in mala fede dal factor, ritenendole illecite in quanto derivanti dall’abuso ed espressione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede commessa dal contraente “forte”].
La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa, posta in essere interamente fuori dal territorio italiano. Per identificare il luogo in cui si è realizzato l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012, si deve avere riguardo al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, cioè la lesione del diritto della vittima; eventuali risvolti di natura patrimoniale non assumono alcun rilievo, posto che il locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualunque luogo in cui le conseguenze del danno si siano manifestate.
Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.
In tema di atti di concorrenza sleale, poste le differenze intercorrenti tra le informazioni segrete, tutelate ex artt. 98 e 99 C.P.I. e le informazioni riservate, cioè le informazioni prive dei requisiti di segretezza e segretazione, rientra nell’art. 2598 n. 3, c.c., l’atto con cui un’impresa concorrente sottrae le informazioni riservate contenute nel data base di proprietà di un’altra società.
[Nella specie, il Tribunale di Napoli, ritenendo risarcibile il danno da sottrazione dei contatti cd. “profilati” contenuti nel data base di proprietà della società lesa, provvedeva a liquidare in via equitativa il danno osservando che, pure a volere ritenere questi contatti come concrete opportunità di vendita (leads), la “profilazione” contiene, in realtà, un numero limitato di informazioni ed assume un rilievo diverso a seconda che venga effettuata da un utente professionale (ad es. Facebook, Instagram) ovvero da soggetti privati.]
L’amministratore che viola il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2390 c.c., la cui ratio va rinvenuta nella funzione di prevenzione di un potenziale conflitto di interessi e di tutela del perseguimento dell’interesse sociale, può essere revocato dall’ufficio e condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2390, co. 2, c.c. La condotta tenuta dall’amministratore in violazione di tale divieto è inoltre idonea a giustificare l’emanazione di un provvedimento cautelare di revoca richiesto dal socio ex art. 2476, co. 3, c.c., costituendo un atto di grave irregolarità nella gestione della società.