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Nomina giudiziale di un nuovo liquidatore in sostituzione del liquidatore dimissionario
Ove l’assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla...

Ove l'assemblea dei soci, pur essendo stata più volte convocata, non sia stata in grado di deliberare in ordine alla sostituzione del liquidatore dimissionario, trova applicazione quanto dettato dall’art 2487 c.c., non potendosi ricavare dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata prorogabilità dell’incarico di liquidatore. In sostanza, la mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario richiede una disciplina omogenea rispetto all’ipotesi di mancata nomina da parte dell’assemblea e ciò che viene richiesto al Tribunale è un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea. Tuttavia, il Tribunale supplisce solo alla mera designazione ad opera dell’assemblea dei soci del liquidatore, poi instaurandosi in toto il rapporto organico, dovendo radicalmente negarsi che il liquidatore nominato costituisca un ausiliario del giudice. Pertanto, una volta superato lo stallo i poteri dell’assemblea permangono quelli ordinari, ad esempio, anche in ordine alle determinazioni relative al compenso del liquidatore, sebbene di nomina giudiziale. In caso, poi, di infruttuosa convocazione di assemblea sul tema ben il liquidatore ben potrà agire nei confronti della società per la determinazione in sede contenziosa del proprio compenso.

Quanto ai poteri del liquidatore vanno conferiti al liquidatore i poteri di legge, vale a dire ex art.2489 cc primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività e il pagamento dei debiti sociali. Tuttavia il Tribunale può valutare eventuali specifiche richieste delle parti in sede di nomina del liquidatore.

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Presupposti per la richiesta di ispezione dell’amministrazione della società
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l’attivazione del rimedio da essa previsto)...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l'attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Ai fini dell'art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti, accertamento giudiziale e nomina dei liquidatori
La partecipazione nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche in caso di dissidi tra soci tali da precludere qualunque decisione,...

La partecipazione nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche in caso di dissidi tra soci tali da precludere qualunque decisione, è circostanza idonea a dimostrare la capacità di funzionamento dell’organo sociale, precludendo, quindi, lo scioglimento della società, essendo ciò dimostrazione di una residua o recuperata capacità di funzionamento dell’assemblea dei soci; anche nel caso di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, dovrà valutarsi se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea in quanto, solo in tal caso, potrà dirsi integrata la fattispecie di continuata inattività assembleare che integra la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, co. , n. 3, c.c. Fondamentale è, dunque, che entrambe le situazioni di fatto dell’impossibilità di funzionamento e dell’inattività dell’assemblea abbiano il carattere della continuità e persistenza, non sussistenti nella fattispecie in cui l’assemblea era stata validamente convocata e costituitasi in forma totalitaria più volte.
Accertata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ., e a fronte dell’opposizione della società, non può procedersi direttamente alla nomina giudiziale del liquidatore, dovendo previamente attivarsi il subprocedimento di cui all’art. 2487, comma 2, cod. civ., che postula la previa convocazione dell’assemblea e la sua mancata deliberazione in ordine alla nomina. Ne consegue che il Tribunale deve limitarsi ad ordinare la convocazione dell’assemblea, fissandone data e luogo, affinché i soci deliberino sulla nomina del liquidatore e sui relativi poteri.

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Accertamento delle cause di scioglimento e condizioni per l’intervento giudiziale
Per le cause di scioglimento delle società di capitali – ossia le cause di scioglimento ex art. 2484, comma 1,...

Per le cause di scioglimento delle società di capitali - ossia le cause di scioglimento ex art. 2484, comma 1, c.c. nn. 1-2-3-4-5 - la cui ricorrenza deve essere accertata ex art.2485 cc dagli amministratori “senza indugio” con una loro dichiarazione, l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo rispetto allo scioglimento dell’ente, ai sensi dell’art.2484 terzo comma c.c.. L’amministratore unico - quando sussista una delle cause anzidette - non è legittimato a richiedere l’accertamento al Tribunale ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c., difettando in questo caso il presupposto normativo per l’adozione del provvedimento ex art.2485 cc, presupposto rappresentato dalla omissione degli amministratori, non potendo ravvisarsi una “competenza sostitutiva” dell’A.G. a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.

La previsione ex art.2485 c.c. di “accertamento” da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento prevede in capo all’organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza “dichiarativa” quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo -nella disciplina normativa- a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori e che solo laddove si verifichi una omissione degli amministratori il secondo comma dell’art.2485 cc prevede la legittimazione dei singoli soci, o dei sindaci, o degli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inattivo al riguardo, a richiedere l’accertamento della causa di scioglimento al Tribunale

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Criterio di liquidazione della quota del socio recedente a seguito di trasformazione della società
Nel caso in cui un socio di società in accomandita semplice eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500...

Nel caso in cui un socio di società in accomandita semplice eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. a seguito della trasformazione della società in società in nome collettivo, nel rispetto delle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai soci come risultanti dal contratto sociale, per la determinazione del valore della quota si applica la disciplina prevista per il tipo sociale ante trasformazione, atteso che sarebbe irragionevole costringere il socio ad uscire da una società, alla quale aveva aderito sulla base di un preciso modello organizzativo, secondo le modalità e la disciplina previste per la nuova struttura dell’ente. Ne deriva che al recesso si applicano le norme disciplinanti il recesso dalle società di persone, le quali non contemplano la possibilità di ricorrere ex art. 2473, comma 3 c.c. al Tribunale per la nomina di un esperto che determini il valore della quota in proporzione del valore di mercato del patrimonio sociale.

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Revocabilità immediata ex art. 2409 c.c. dell’amministratore che omette di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio
Rappresenta una grave irregolarità nella gestione rilevante ai fini della denunzia-ricorso ex art. 2409 c.c. l’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea...

Rappresenta una grave irregolarità nella gestione rilevante ai fini della denunzia-ricorso ex art. 2409 c.c. l’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio costituendo significativa negligenza, foriera di gravi ripercussioni sul patrimonio sociale, soprattutto quando essa riguardi i bilanci di più esercizi, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine e i terzi, privi di informazioni anche in ordine all’assolvimento degli obblighi fiscali, sono indotti a non intraprendere rapporti negoziali con la società. Quando le irregolarità emergono dalla documentazione in atti, è inutile procedere con l’ispezione della società (benché questa fosse la richiesta dei ricorrenti), ed è opportuno revocare direttamente l’amministratore in carica e nominare un amministratore giudiziario a cui affidare il compito di redigere i bilanci successivi per porre fine allo stato di illegittimità.

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Trasferimento quote di S.r.l. ed effetti della pubblicità presso il registro delle imprese
L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni nell’ambito della s.r.l. sia efficace nei confronti della società solo per...

L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni nell’ambito della s.r.l. sia efficace nei confronti della società solo per effetto del deposito dell’atto determinativo in sede camerale, che sia opponibile nei confronti di tutti gli altri dal momento dell’iscrizione di tale atto e che nel conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione, sia prevalente colui che abbia iscritto per primo l’atto d’acquisto. Ciò posto, in mancanza della pubblicità prescritta dall’art. 2470, comma 1 c.c. (deposito dell’atto di trasferimento, per la conseguente iscrizione), il trasferimento di quote di s.r.l. non può avere alcun effetto nei confronti della società sicchè l’omissione dell’adempimento comporta che un soggetto non possa qualificarsi socio e dunque non possa esercitare i diritti connessi a tale qualità.

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Titoli azionari: rapporto tra ammortamento e limiti statutari alla circolazione delle azioni
La procedura per l’ammortamento di un certificato azionario, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del...

La procedura per l'ammortamento di un certificato azionario, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente o altri soci, ragion per cui, con riguardo a titoli azionari la cui trasferibilità, anche mortis causa, sia statutariamente eventualmente condizionata o limitata ovvero subordinata al gradimento degli amministratori della società emittente, l'ammortamento non può pregiudicare il diritto della società o di altri soci di invocare l'inefficacia del trasferimento delle azioni (cfr. artt. 2355 e ss. c.c.).
A prescindere dall'ammortamento dei certificati azionari e senza necessità di un ordine giudiziale, la società emittente deve provvedere alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli, e non ostandovi previsioni statutarie limitative della circolazione delle azioni.
Una volta disposto l'ammortamento dei certificati azionari, la società emittente, ove non vi sia opposizione, può procedere alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci.

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Diritto di accesso ai documenti sociali: presupposti e giudice competente
L’art. 818 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, impone la necessità che il potere...

L’art. 818 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, impone la necessità che il potere cautelare degli arbitri sia ad essi espressamente conferito dalla clausola arbitrale (anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere) o comunque convenuto prima della instaurazione del procedimento arbitrale.

L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Detto diritto, fondamentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità e al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.

L'ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all'accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento di urgenza ex art. 700 per la tutela cautelare del diritto di accesso ex art. 2476 c.c. Un tale requisito risulta di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza inevitabilmente frustrata dall'attesa dei tempi del giudizio ordinario rispetto al pregiudizio potenzialmente derivante, in via immediata, da errate condotte gestorie della società.

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L’ambito di applicabilità del procedimento ex art. 2473 comma 3 c.c.
Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente...

Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, né la legittimità del recesso o della delibera di esclusione. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso ove sussista un contenzioso sulla declaratoria di qualità di socio del soggetto ricorrente.

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Inerzia dell’organo amministrativo rispetto allo stato di crisi e insolvenza: grave irregolarità ex art. 2409 c.c.
L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a...

L’inerzia dell’organo amministrativo dinnanzi a sicuri ed evidenti segnali di crisi della società, l’omessa adozione di strategie concrete volte a fronteggiare lo stato di crisi e insolvenza e l’operare in sostanziale perdita senza redigere bilanci veritieri, ma con consapevole rappresentazione contabile errata costituiscono gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., a cui occorre rimediare mediante la revoca degli amministratori in carica e la nomina di un amministratore giudiziario, al quale affidare il compito di individuare le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale e al superamento della crisi, proponendo, se del caso, all’assemblea la messa in liquidazione della società oppure optando per l’adesione ad una delle misure previste dal CCII, il tutto previa redazione di un nuovo bilancio che tenga conto della criticità in precedenza evidenziate.

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Sospensione cautelare dell’esecuzione di delibere aventi contenuto organizzativo
Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di...

Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.

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