Premesso l’obbligo, a carico degli amministratori, di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società, qualora manchino i documenti comprovanti le registrazione contabili dei pagamenti e dei prelievi, si deve presumere che i beni non rinvenuti e di cui non vi sia prova della destinazione per le finalità sociali siano stati oggetto di dolosa distrazione; ciò soprattutto in virtù della distribuzione dell’onere probatorio propria dell’azione contrattuale, qual è quella unitariamente esperita dal curatore fallimentare, che comporta che mentre a carico dell’attore vi è l’onere di dedurre e provare l’inadempimento di specifici obblighi di legge o di statuto, il danno conseguente e il nesso causale, spetta al convenuto dare la prova contraria dell’assenza di colpa o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, con particolare riferimento all’azione di responsabilità, dare la prova della non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza e dell'adempimento degli obblighi di custodia e conservazione del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori sia nei confronti della società che dei creditori della stessa.
L'amministratore, al momento della nomina, assume – tra gli altri - l'obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti; dunque, l’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.
Tra gli atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c. rientrano anche atti o comportamenti, non adottati nelle forme previste dagli art. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479 bis c.c.), ma idonei a supportare l'azione illegittima e dannosa posta in essere dagli amministratori. Le condotte decisorie ed autorizzatorie per essere fonte della responsabilità del socio devono essere compiute "intenzionalmente", cioè devono esprimere o denotare la volontà di supportare un'operazione illecita e, dunque, l’intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso.
Le determinazioni della società pubblica di dismettere l’intero pacchetto azionario costituiscono “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.
La dismissione di quote azionarie nelle società a partecipazione pubblica è un atto iure privatorum, che anche i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme di evidenza pubblica, bensì soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza, per cui gli atti di cui si chiede l'annullamento — in quanto aventi a oggetto il destino delle partecipazioni azionarie e, quindi, la «posizione di soci» che gli enti pubblici occupano all'interno della società — vedono le parti private su un piano sostanzialmente paritetico.
L’art. 2468, co. 4, c.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall'atto costitutivo, "particolari diritti in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili", ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta. Dunque, quanto all’esclusione della possibilità di trasferimento delle partecipazioni ai soci, la clausola dello statuto sociale che disponga l’esclusione della trasferibilità delle quote a terzi con atto tra vivi è del tutto in linea con la previsione della possibilità dell’atto costitutivo di derogare al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., contemplata ordinariamente dall’art. 2469, co. 1, c.c., per cui non può sostenersi che detta previsione statutaria concretasse un diritto particolare dei soci ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., come tale necessitante, dunque, per la sua modifica del consenso unanime degli stessi.
In tema di impugnazione di delibere assembleari di società di capitali, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, ex art. 2377, 8° co., c.c., se la deliberazione invalida sia stata sostituita con una deliberazione successiva e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla conclusione del giudizio, qualora l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, emettendo una nuova deliberazione che risulti avere lo stesso oggetto della prima e che contenga, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida; la delibera successivamente emessa si pone, invero, quale atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed è idonea a produrre gli effetti di una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.
Va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione d’impugnazione di delibera assembleare negativa avanzata dal socio di una s.r.l. volta ad ottenere, in via giudiziale e con efficacia retroattiva, la costituzione degli effetti della delibera che l’assemblea dei soci avrebbe potuto a suo tempo adottare in luogo della delibera negativa, quest’ultima contenente, tra l’altro, l’esito negativo rispetto alla deliberazione di nomina dell’amministratore. La natura costitutiva della pronunzia giudiziale richiesta e l’efficacia ex nunc della stessa, appartenente, invero, ad ogni sentenza produttiva di effetti costitutivi, preclude la possibilità di ottenere in via giudiziale la costituzione (con efficacia retroattiva) degli effetti delle deliberazioni che sono già state oggetto di delibera negativa, considerata altresì l’impossibilità di sostituire, peraltro con effetti ex tunc, la volontà e la determinazione dell’autorità giudiziaria a quella manifestata ed esercitata dalla società attraverso gli organi sociali.
[Ritenendo di non poter escludere in astratto la possibilità di impugnare anche le delibere assembleari negative, il Tribunale, rilevata l’impossibilità per l’istante di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda d’impugnazione della delibera negativa di nomina dell’amministratore proposta dal socio di una S.R.L., essendo la suddetta nomina intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio d’impugnazione. Infatti, sebbene il soggetto che propone l’impugnativa possa aver interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento che accerti, appunto, l’invalidità della delibera negativa, nel caso di specie lo scopo concreto perseguito dall’attore era già stato raggiunto per effetto dell’intervenuto atto di nomina dell’amministratore e, pertanto, non avendo l’attore richiesto ulteriori utilità, non residuava nessun concreto interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia sulla sola invalidità della delibera a contenuto negativo.]
Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell'adunanza assembleare e quello in cui l'assemblea è destinata ad aver luogo può risultare variabile. Tale inconveniente, nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, può trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza; tale richiesta deve considerarsi legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva dell’art. 2479 bis, ult.co., c.c., ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare. Dunque, il mancato riscontro della società alla motivata richiesta attorea di rinvio dell’assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere ed adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile.
Sebbene siano in astratto compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l'uso confusorio di segni distintivi soltanto se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Invero, dall'illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che deve constare, infatti, di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità di estrinsecazione della condotta ulteriore ai fini della configurabilità del fatto illecito.
Ai fini della qualificazione di una fotografia come “opera protetta” - e non come semplice fotografia - ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a., cui consegue il diritto dell'autore di disporre dei diritti di sfruttamento economico ex art. 12 l.d.a., è necessario verificare se lo scatto fotografico sia espressione della capacità creativa dell’autore e se prevalga, quindi, un'attività artistica e intellettuale nell’esecuzione e realizzazione dello scatto rispetto ad un’attività prettamente tecnica volta a rappresentare nient’altro che la realtà oggettiva.
Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno del testo della lettera raccomandata A/R, dell’indirizzo dello studio legale da cui la missiva è stata spedita, essendo ex lege richiesta la forma scritta dell’atto di elezione nonché la manifestazione espressa, esplicita ed inequivoca della volontà del soggetto di voler utilizzare il luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti correlati ad un determinato affare. Ne consegue che, avendo l’accettazione dell’offerta di acquisto di partecipazioni sociali natura di atto unilaterale recettizio, non può dirsi correttamente esercitato il diritto di prelazione del socio che comunichi l’accettazione ai soci alienanti tramite spedizione di lettera raccomandata A/R presso indirizzi che l’ordinamento considera come non idonei alla ricezione ai fini dell’applicabilità dell’art. 1335 c.c., essendo luoghi non rientranti nella sfera di dominio o di controllo dei destinatari dell’atto.
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]
L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal produttore o rivenditore di tali prodotti attraverso siti web di e-commerce gestiti da quest’ultimo, integra un’ipotesi di violazione del divieto sancito dall’art. 21, comma 10, lett. a), del D. lgs. 12 gennaio 2016, n. 6. Tale disposizione deve ritenersi, infatti, comprensiva anche delle attività commerciali svolte on line, alla luce della lettura della norma cit. in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale chiarisce che per “servizi della società dell’informazione” debbano intendersi anche “le attività economiche svolte in linea “on line”, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni”. Per tale ragione, integra un’ipotesi di violazione del suddetto divieto l’esecuzione di un’attività avente finalità promozionale, diretta o indiretta, svolta attraverso pagine dei social network (ad esempio, Instagram) oppure siti web di soggetti terzi.
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.
Il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione alla tipologia di negozio delle fideiussioni omnibus ed in relazione al periodo rispetto al quale l’indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005. In materia di fideiussioni bancarie cd. specifiche, posta l’insussistenza di qualsivoglia forma di automatismo tra gli accertamenti della Banca d’Italia previsti nel provvedimento n. 55 del 2005 e la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni prestate in una data non compresa nell’arco temporale in cui veniva svolta l’istruttoria, cioè il periodo intercorso tra l’ottobre 2002 ed il maggio 2005, occorre che sia allegata e provata in giudizio, ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità delle clausole censurate dalla Banca d’Italia, la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005, e anche per le fideiussioni cd. specifiche, di un accordo anticoncorrenziale volto a limitare la concorrenza e che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di tali intese.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non sufficiente, ai fini della prova di un’intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, considerando che, seppur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. 2003, le stesse non possono essere ritenute alla stregua di documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale.]
Con riferimento alle condotte dispersive del patrimonio sociale commesse dall’amministratore di una S.R.L., la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare che i beni che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il patrimonio, siano stati comunque utilizzati per scopi sociali. Ne discende che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società oppure di improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo (consistente nella distrazione delle suddette risorse), mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.