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Diritto di consultazione del socio della società in liquidazione esteso alla contabilità analitica
Il diritto di consultazione del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata non è escluso dalla circostanza che...

Il diritto di consultazione del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata non è escluso dalla circostanza che il socio disponga già di alcuni documenti sociali, prodotti in un diverso giudizio pendente tra le parti, quando la richiesta abbia a oggetto la contabilità analitica e i documenti giustificativi necessari per verificare la veridicità delle poste di bilancio e la correttezza della gestione relativi a periodi non coperti da quelle produzioni, e il provvedimento d’urgenza può ordinare alla società di consentire l’accesso alla documentazione non ancora esaminata [socia al cinquanta per cento di una società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione cui era stato negato l’accesso ai libri sociali e alle scritture contabili].

Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio per l’esercizio del diritto di consultazione il periculum in mora sussiste quando la società sia in liquidazione, perché l’impedimento al controllo rischia di pregiudicare irrimediabilmente la possibilità per il socio di tutelare il proprio investimento e di reagire tempestivamente a eventuali atti depauperativi o irregolarità gestorie.

La circostanza che il socio disponesse già di parte della documentazione richiesta giustifica la compensazione parziale delle spese del procedimento d’urgenza promosso per l’esercizio del diritto di consultazione.

Il diritto di consultazione del socio non amministratore previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è un diritto autonomo finalizzato al controllo generale sulla governance e sulla gestione sociale.

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Rischio di confusione tra marchi e nomi a dominio quasi identici nel mercato dell’energia
Il marchio composto da un elemento descrittivo dell’attività contraddistinta e da un elemento dotato di capacità distintiva costituisce un marchio...

Il marchio composto da un elemento descrittivo dell’attività contraddistinta e da un elemento dotato di capacità distintiva costituisce un marchio forte, e l’uso da parte di un concorrente di un segno quasi identico, anche come nome a dominio, per servizi pressoché coincidenti integra la contraffazione per il rischio di confusione derivante dalla somiglianza fonetica, visiva e cromatica dei segni [marchio formato da una parola inglese di assenso e dal termine inglese che indica l’energia, registrato da una società di fornitura di energia elettrica e gas e usato da anni anche come nome a dominio, a fronte dell’uso successivo di un segno quasi identico e di un dominio corrispondente da parte di un concorrente].

Nel mercato liberalizzato della vendita di energia il rischio di confusione tra marchi non può essere escluso sul rilievo che il consumatore sceglierebbe il fornitore soltanto in base al prezzo, perché l’affidabilità dell’operatore, le recensioni sulle pratiche commerciali e la qualità del servizio di assistenza sono valori immateriali strettamente connessi al marchio.

L’adozione come ragione sociale di un segno che, pur non identico al marchio anteriore, sia molto simile a esso e sia destinato a essere usato nel medesimo settore merceologico integra i presupposti della tutela prevista dall’art. 22 c.p.i., perché è idonea a generare confusione nell’utente medio e nei risultati delle ricerche in rete.

L’uso di segni quasi identici al marchio di un concorrente operante da anni nel medesimo settore, che ne abbia sviluppato la notorietà con investimenti pubblicitari, integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., perché consente di avvalersi della notorietà del marchio altrui, e il protrarsi della confusione tra i segni configura un pericolo attuale e concreto di danno non più reintegrabile che giustifica l’inibitoria cautelare e l’assegnazione provvisoria del nome a dominio ai sensi dell’art. 133 c.p.i.

Il giudizio di confondibilità tra marchi deve accertare sia la somiglianza dei segni sia l’identità o l’affinità dei prodotti, valutazioni che non sono tra loro indipendenti, e va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo agli elementi salienti dei segni e al ricordo mnemonico del consumatore medio di quel genere di prodotti, e non attraverso l’esame analitico di ogni singolo elemento.

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Sospensione delle delibere già eseguite di approvazione del bilancio e di azzeramento del capitale
Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale...

Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale e sulle posizioni dei soci, come la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per la quale l’aumento sia stato sottoscritto e i conferimenti versati, perché la sospensione incide sull’efficacia giuridica dell’atto e non soltanto sulla sua materiale esecuzione, e il limite alla concessione della misura è costituito soltanto dalla compiuta produzione di effetti giuridici irreversibili [socia titolare di un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata che non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale ed era così uscita dalla compagine sociale].

La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla per violazione del principio di chiarezza quando il conto economico esponga un forte incremento dei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente, riferito ai costi del personale e a oneri diversi di gestione, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa e senza che la società, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca elementi contrari, e la nullità si estende alla successiva deliberazione di approvazione della situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Nella comparazione dei pregiudizi prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. prevale il pregiudizio del socio che, per effetto dell’azzeramento e della ricostituzione del capitale, abbia perso la partecipazione e con essa il diritto agli utili e al voto, con il rischio di definitivo consolidamento degli effetti, mentre la sospensione non espone la società al rischio di scioglimento, perché l’assemblea può approvare un nuovo bilancio redatto con chiarezza e confermare o revocare l’operazione sul capitale, e la situazione di stallo che ne deriva è imputabile all’inerzia dell’organo amministrativo.

Ai fini della sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore per conflitto di interessi o abuso della maggioranza non basta che i soci di maggioranza perseguano un interesse personale, perché occorre che tale interesse sia obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere l’interesse sociale, sicché il fumus difetta quando l’assemblea abbia sostituito il consiglio di amministrazione decaduto nominando amministratore chi già in precedenza gestiva la società.

Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare e a chiedere la sospensione della deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale e di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio, perché la perdita della qualità di socio è conseguenza diretta delle deliberazioni di cui assume l’illegittimità.

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Inammissibilità del ricorso d’urgenza diretto a sospendere il decreto ingiuntivo definitivo emesso contro i fideiussori
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto...

È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto e l’accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando il decreto sia divenuto definitivo e le medesime eccezioni di nullità siano già state respinte nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione tardiva, perché il provvedimento d’urgenza ha carattere residuale e non può essere utilizzato quando non esistano altri rimedi ordinari esperibili contro il titolo [fideiussioni omnibus e specifica prestate da una società e dalla sua legale rappresentante a garanzia dei debiti di una società commerciale, oggetto di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione].

L’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo, conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva, attribuisce al decreto efficacia di giudicato sostanziale anche rispetto alle eccezioni di nullità delle fideiussioni, e il superamento del giudicato per il rilievo d’ufficio delle nullità di protezione affermato dalla giurisprudenza europea non opera quando i garanti non siano consumatori, come la persona fisica che sia legale rappresentante della società coobbligata e la società stessa.

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Nullità antitrust della fideiussione posteriore allo schema ABI e surrogazione del Fondo PMI
Nell’azione di nullità per violazione della normativa antitrust di una fideiussione stipulata dopo il periodo coperto dall’istruttoria conclusa con il...

Nell’azione di nullità per violazione della normativa antitrust di una fideiussione stipulata dopo il periodo coperto dall’istruttoria conclusa con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 [fideiussione omnibus del 2009], che ha natura di azione stand alone, l’attore deve allegare e provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della stipulazione e la conseguente standardizzazione contrattuale; a tal fine non basta la riproduzione nel contratto delle clausole dello schema ABI, perché la standardizzazione contrattuale è un fatto di per sé neutro, che può dipendere da un’esigenza lecita di tipizzazione uniforme delle clausole e non prova che l’uniformità sia stata concertata a monte, mentre la presenza tra i modelli prodotti di formulari bancari privi delle clausole contestate depone per l’assenza della stessa standardizzazione.

Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, escussa la garanzia pubblica dal finanziatore, agisce in via di recupero nei confronti dei fideiussori del debitore principale è surrogato ai sensi dell’art. 1203 c.c. nella posizione del finanziatore ed è quindi legittimato passivo rispetto alla domanda di nullità della fideiussione; il fideiussore può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore originario, perché la natura incondizionata della garanzia del Fondo rileva soltanto nel rapporto con il soggetto finanziatore garantito.

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Fideiussione a semplice richiesta, nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e richiesta stragiudiziale
Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di...

Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta» la decadenza del creditore è impedita dalla richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine semestrale; la diligenza nel continuare le istanze richiesta dall’art. 1957, comma 1, c.c. si riferisce soltanto alle iniziative giudiziali, sicché, inviata la richiesta, resta irrilevante il successivo comportamento del creditore [mancato intervento nell’espropriazione dell’immobile ipotecato], che può rilevare soltanto ai sensi dell’art. 1955 c.c., causa di liberazione distinta che il giudice non può applicare d’ufficio in luogo di quella invocata.

La contestazione della titolarità del credito ceduto in blocco, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è tardiva quando il debitore abbia tenuto per tutto il giudizio una linea difensiva incompatibile con la negazione della titolarità [proponendo contro il cessionario la domanda di nullità della garanzia], perché la contestazione di un elemento della fattispecie costituisce un’allegazione negativa soggetta alle preclusioni.

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Nullità del bilancio per occultamento di ricavi e costi e prova presuntiva
È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che non rappresenti i ricavi effettivi od ometta costi effettivamente sostenuti, perché...

È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che non rappresenti i ricavi effettivi od ometta costi effettivamente sostenuti, perché l’occultamento di ricavi e costi, pur riflettendo anche irregolarità gestorie, si traduce nella violazione dei principi di verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., che la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. non attenua.

L’inattendibilità dei ricavi iscritti in bilancio può essere desunta in via presuntiva dal raffronto tra capacità ricettiva dell’impresa, prezzi praticati e giorni di apertura [stabilimento balneare], nonché dalla sproporzione rispetto al corrispettivo ottenuto per l’affidamento a terzi di attività accessorie; l’omessa iscrizione dei costi del personale può desumersi dall’insufficienza delle ore di lavoro contrattualmente previste rispetto all’orario di apertura e agli obblighi di sicurezza.

Non integra vizio del bilancio il pagamento in contanti di corrispettivi in violazione della normativa antiriciclaggio, quando le operazioni siano state regolarmente fatturate e registrate, perché nessuna norma o principio contabile impone di indicarne in bilancio le modalità di pagamento.

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Diritto agli utili del socio di s.a.s. e decorrenza della prescrizione in mancanza di rendiconto
Nella società di persone il diritto del socio di percepire la propria parte di utili sorge, ai sensi dell’art. 2262...

Nella società di persone il diritto del socio di percepire la propria parte di utili sorge, ai sensi dell’art. 2262 c.c., soltanto dopo l’approvazione del rendiconto, sicché la prescrizione del diritto agli utili non decorre finché l’amministratore non abbia predisposto e portato a conoscenza dei soci non amministratori il rendiconto annuale, che non può essere sostituito dalla consegna delle dichiarazioni fiscali della società, documento diverso per contenuto e funzione.

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Recesso del socio di cooperativa edilizia per inadempimento della cooperativa e tipicità delle cause
Nella cooperativa edilizia il socio prenotatario non può recedere dal rapporto sociale per l’inadempimento della cooperativa, ancorché grave [ritardo nella...

Nella cooperativa edilizia il socio prenotatario non può recedere dal rapporto sociale per l’inadempimento della cooperativa, ancorché grave [ritardo nella consegna dell’alloggio], in mancanza di una specifica previsione statutaria, perché l’art. 2532 c.c. sancisce la tipicità delle cause di recesso ed esclude l’applicazione del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2285 c.c.; il recesso così esercitato è inefficace e, permanendo il vincolo sociale e il collegato rapporto mutualistico, non sorge il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo dell’alloggio.

Grava sul socio che recede l’onere di allegare e provare la clausola statutaria che legittima il recesso, producendo lo statuto; in mancanza di specifica allegazione della clausola, la sua esistenza non può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che opera soltanto rispetto ai fatti specificamente allegati.

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Fideiussioni conformi allo schema ABI stipulate fuori dal periodo accertato dalla Banca d’Italia
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI di fideiussione omnibus soltanto per...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI di fideiussione omnibus soltanto per il periodo oggetto dell’accertamento istruttorio, sicché per le fideiussioni stipulate in epoca successiva grava su chi ne eccepisce la nullità l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che alla data della stipula l’intesa a monte fosse ancora in atto e che il modulo ne costituisse attuazione, non bastando la coincidenza testuale delle clausole con lo schema.

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Giudicato del decreto ingiuntivo e nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche...

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche sulla validità della fideiussione, quale fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, sicché preclude la successiva azione di nullità, totale o parziale, della garanzia per riproduzione dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale, nonché le domande conseguenti di liberazione del fideiussore per inosservanza del termine dell’art. 1957 c.c. e di risarcimento del danno.

Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto non preclude al fideiussore consumatore di far valere il carattere vessatorio delle clausole della garanzia ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005, se la questione non è stata espressamente esaminata, ma la relativa domanda va qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto; la medesima deroga al giudicato non opera per la nullità derivante dalla violazione della l. 287/1990, che non è normativa diretta in via immediata alla tutela del consumatore.

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Convalidazione del marchio per tolleranza e conoscenza acquisita dalla rete commerciale
Ai fini della convalidazione del marchio posteriore registrato ai sensi dell’art. 28 c.p.i., la conoscenza effettiva dell’uso da parte del...

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore registrato ai sensi dell’art. 28 c.p.i., la conoscenza effettiva dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, che non può essere meramente potenziale, può essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti e desunta dalla conoscenza acquisita dalla rete di vendita dell’impresa titolare o licenziataria [responsabile commerciale, legato da parentela al vertice aziendale, che nelle riunioni con gli agenti discuteva le strategie verso il marchio posteriore come concorrente], imputabile all’impresa e al legale rappresentante che riceve i flussi informativi della propria struttura commerciale.

La domanda di nullità del marchio dell’Unione europea può essere proposta davanti al tribunale dei marchi dell’Unione europea soltanto in via riconvenzionale nell’azione di contraffazione, ai sensi degli artt. 59, 60 e 127, comma 2, del Reg. (UE) 2017/1001, sicché è inammissibile la domanda di nullità proposta in via principale dal titolare del marchio anteriore.

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