Nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari, il termine "esecuzione" a cui fa riferimento l'art. 2378 co. 3 c.c. in materia di s.p.a. - applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479-ter co. 4 c.c. - non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione aventi mera efficacia dichiarativa, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio, possono essere sospese ai sensi dell'art. 2378 co. 3 c.c..
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