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Tutela cautelare delle fotografie semplici riprodotte su oggetti ricordo e competenza della sezione specializzata
Le fotografie prive di carattere creativo, che esprimono la competenza tecnica e la professionalità dell’autore, sono tutelate come fotografie semplici...

Le fotografie prive di carattere creativo, che esprimono la competenza tecnica e la professionalità dell’autore, sono tutelate come fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941 quando rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 della stessa legge, che possono risultare dalla pubblicazione delle immagini sul sito del fotografo o del cessionario dei diritti con l’indicazione dell’autore, del nome, del codice e dell’anno di produzione [vedute aeree delle isole Eolie riprodotte su magneti venduti come oggetti ricordo].

La messa in vendita di prodotti che riproducono fotografie altrui senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico viola gli artt. 12 e 88 l. 633/1941 anche quando i prodotti siano stati acquistati da un fornitore terzo, perché l’art. 156 della stessa legge consente di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione sia da parte del suo autore sia da parte dell’intermediario e la fornitura del terzo sarebbe comunque illegittima; l’acquisto da terzi deve inoltre essere provato con documenti che consentano di identificare i prodotti forniti, e il periculum in mora sussiste quando la commercializzazione prosegua dopo le diffide, per il rischio di deprezzamento delle immagini e di ulteriori perdite economiche, giustificando l’inibitoria e l’ordine di distruzione del materiale ai sensi degli artt. 158 e 163 l. 633/1941.

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 la domanda cautelare fondata sulla violazione dei diritti d’autore e connessi su immagini fotografiche, e non sull’inadempimento di un accordo commerciale tra le parti, perché la competenza va verificata in base alla prospettazione della domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto; la materia del diritto d’autore non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

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Diritto di consultazione del comproprietario di una quota di s.r.l. e ruolo del rappresentante comune
Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a...

Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ciascun comproprietario di una partecipazione di s.r.l., che può esercitarlo individualmente senza passare per il rappresentante comune previsto dall’art. 2468, comma 5, c.c., perché si tratta di un potere servente e strumentale che prescinde dalla frazione di capitale posseduta ed è funzionale a impartire consapevoli istruzioni al rappresentante comune, al quale restano riservati il voto in assemblea e l’impugnazione delle delibere [comproprietaria per un terzo di una quota pari al settanta per cento del capitale].

La morte del rappresentante comune della partecipazione in comproprietà, sopravvenuta nel corso del procedimento cautelare promosso da uno dei comproprietari per l’esercizio del diritto di consultazione, non determina l’interruzione del processo quando egli non sia parte del giudizio.

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Società consortile, competenza della sezione impresa e clausola compromissoria con arbitri nominati dai soci
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una...

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una società consortile a responsabilità limitata e una socia sulla misura della contribuzione ai costi sostenuti dalla società nella gestione di un appalto, perché la società che assume scopo consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. conserva la disciplina del tipo prescelto e resta soggetta alle norme sulle società a responsabilità limitata, che possono essere derogate soltanto ove incompatibili con profili essenziali del fenomeno consortile.

È nulla la clausola compromissoria statutaria che attribuisce la nomina degli arbitri alle società socie [arbitrato irrituale con arbitri amichevoli compositori nominati da ciascuna socia], perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c., impone inderogabilmente che la nomina sia affidata a un soggetto estraneo alla società, e la clausola non può essere integrata in via automatica con le regole dell’arbitrato societario, che imporrebbe alle parti un procedimento da esse non scelto in contrasto con il principio volontaristico su cui si fonda l’arbitrato.

La sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. può essere parziale, per simmetria con il potere di concedere la provvisoria esecuzione limitatamente a una parte delle somme previsto dall’art. 648 c.p.c. e in coerenza con gli artt. 283 e 431 c.p.c.; i gravi motivi vanno valutati anzitutto alla stregua della verosimiglianza dei motivi di opposizione [sospensione limitata alle fatture di conguaglio dei costi prive di analitica rendicontazione].

Il bilancio approvato dall’assemblea costituisce prova dei crediti della società nei confronti dei soci soltanto quando tali crediti vi siano chiaramente indicati.

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Capacità distintiva del termine «biga» per la ristorazione e contraffazione mediante insegna
Il termine «biga», che nel settore della panificazione indica un preimpasto e ha natura descrittiva rispetto al prodotto pizza, ha...

Il termine «biga», che nel settore della panificazione indica un preimpasto e ha natura descrittiva rispetto al prodotto pizza, ha piena capacità distintiva per i servizi di ristorazione e in particolare per le pizzerie, trattandosi di parola estranea al lessico comune; ne consegue che il suo inserimento nell’insegna di un’attività concorrente di ristorazione da asporto [«La Biga pizza street»] integra contraffazione del marchio registrato di cui costituisce il nucleo distintivo e può determinare confusione sul mercato, senza che valga a escluderla la deduzione dell’uso descrittivo del metodo di preparazione, quando il termine sia inserito nell’insegna in funzione distintiva dell’attività.

Con l’inibitoria cautelare dell’uso del segno contraffatto il giudice può ordinare il trasferimento al titolare del marchio del nome a dominio che lo riproduce e fissare una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della prosecuzione della condotta nonostante la diffida, mentre la pubblicazione del provvedimento può essere riservata al merito quando la sua finalità preventiva sia già perseguita con l’inibitoria.

In caso di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale il periculum in mora è in re ipsa, per la notevole e imprevedibile capacità espansiva del pregiudizio e la difficoltà di provarne le dimensioni, e la condotta plurioffensiva legittima la tutela cautelare strumentale tanto all’azione di contraffazione quanto a quella di concorrenza sleale.

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Tutela cautelare ante causam contro l’esclusione del socio nonostante la clausola compromissoria
Anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria è ammissibile il ricorso cautelare proposto ante causam davanti al giudice ordinario...

Anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria è ammissibile il ricorso cautelare proposto ante causam davanti al giudice ordinario per la sospensione della delibera di esclusione del socio, perché l’art. 838 ter, comma 4, c.p.c., richiamando l’art. 818 c.p.c., lascia al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. la potestà cautelare fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio; escluderla prima della domanda di arbitrato lascerebbe priva di tutela la parte nello spazio che precede il procedimento arbitrale. La conclusione è confermata dall’art. 669 octies, comma 8, c.p.c., che sottrae all’inefficacia per estinzione del giudizio di merito i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni societarie.

In difetto di specifiche previsioni statutarie o legali, la comunicazione della delibera di esclusione del socio non richiede particolari formalità ed è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a portarla a sua conoscenza. Se inviata per raccomandata non ritirata, la delibera entra nella sfera di conoscibilità del socio con l’avviso di giacenza e la comunicazione si perfeziona alla scadenza del termine di giacenza, dal quale decorre il termine statutario per l’opposizione.

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Recesso del socio di S.r.l. e nomina dell’esperto ex art. 2473, co. 3, c.c.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto stimatore ai sensi dell’art. 2473, co. 3, c.c., promosso dal socio...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto stimatore ai sensi dell’art. 2473, co. 3, c.c., promosso dal socio receduto di società a responsabilità limitata in mancanza di accordo sulla determinazione del valore della partecipazione, non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall’art. 2437-ter c.c., dettato per le società per azioni, trattandosi di disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.

Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. è finalizzato esclusivamente all’integrazione ab externo del contenuto del rapporto mediante la determinazione del quantum ad opera di un terzo esperto imparziale, restando estranee al suo ambito le contestazioni inerenti alla concreta quantificazione della quota o alla sussistenza di poste attive o passive incidenti sul valore della partecipazione, che potranno eventualmente essere fatte valere in sede contenziosa solo mediante impugnazione della perizia per manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.

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Denuncia ex art. 2409 c.c. in società in liquidazione
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione,...

Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.

Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.

In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.

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Scioglimento della S.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: necessità di una paralisi irreversibile e incidente su funzioni essenziali
In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1,...

In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., la causa dissolutiva ricorre soltanto quando l’organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di assumere le deliberazioni necessarie ed essenziali al normale funzionamento della società – in particolare l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali – e non anche quando il dissidio tra soci si traduca nel mancato raggiungimento del quorum su singole deliberazioni, ancorché rilevanti.

L’impossibilità di funzionamento postula una paralisi oggettiva e definitiva dell’organo assembleare, desumibile da un blocco decisionale reiterato e strutturale, non essendo sufficiente l’esito negativo di una singola assemblea, né il voto contrario espresso su specifiche proposte, che integra una mera mancata adesione alla proposta e non incapacità funzionale dell’assemblea.

(Nella specie, il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, c.c. in presenza della mancata approvazione del bilancio in un’unica seduta, a fronte di precedenti deliberazioni unanimi e in assenza di prova di una paralisi irreversibile dell’assemblea).

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Inerzia dell’amministratore in materia di bilanci e nomina dell’amministratore giudiziario
In tema di società a responsabilità limitata, integra il fondato sospetto di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., applicabile...

In tema di società a responsabilità limitata, integra il fondato sospetto di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., applicabile alle s.r.l. ex art. 2477, co. 6, c.c., la protratta omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci sociali, unitamente all’omesso svolgimento delle attività propedeutiche alla loro approvazione e alla mancata messa a disposizione dei soci della documentazione contabile necessaria per deliberare consapevolmente, trattandosi di condotte idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione e a determinare un grave pregiudizio per la società.

Sussiste l’interesse alla proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. qualora i soci, pur legittimati a convocare l’assemblea, non siano in grado di conseguire autonomamente la revoca dell’amministratore per il mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto.

Accertata la gravità e l’attualità delle irregolarità, deve disporsi la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, risultando superflua l’attività ispettiva.

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Lavoratore dipendente e sottrazione di know-how
Ai fini della tutela del know-how occorre l’allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la...

Ai fini della tutela del know-how occorre l'allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la protezione nonché dei vantaggi tecnici derivanti dalla loro utilizzazione.

E' lecita la condotta del datore di lavoro che si limiti ad utilizzare le competenze che il proprio dipendente ha liberamente messo a disposizione dell'azienda, e ciò a maggior ragione laddove l'attività svolta da quest'ultimo sia stata prevalentemente esecutiva o si sia basata sulle indicazioni operative fornite da un altro dipendente e comunque abbia riguardato conoscenze tecniche già in possesso della società o note nel settore.

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Confisca delle partecipazioni sociali ed esercizio dell’azione sociale di responsabilità
L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, ove sia stata disposta confisca...

L'Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, ove sia stata disposta confisca anche delle quote sociali, è legittimata ad esercitare tutti i diritti e le azioni connesse a dette partecipazioni, tra cui rientra certamente l’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. Resta irrilevante a tali fini l’avvenuto adempimento degli obblighi pubblicitari conseguenziali all’acquisto della partecipazione previsti ai fini dell’esercizio dei diritti sociali dall’art. 2470, co. 1, c.c., che è destinata ad operare in relazione agli acquisti a titolo derivativo, essendo invece la confisca una forma di acquisto a titolo originario.

Ai fini della valutazione in bilancio delle partecipazioni non rientrano fra i fatti da indagare per la valutazione della perdita “durevole” di valore il sequestro e la confisca “non definitiva” delle quote sociali.

La perdita del capitale sociale deve essere rilevata dagli amministratori e sindaci nell’istante esatto in cui si verifica, in quanto emergente dalla documentazione contabile della Società, senza dunque necessità di attendere i tempi tecnici occorrenti alla predisposizione e all’approvazione assembleare del bilancio di esercizio (ove la detta perdita viene esposta), essendo l’adozione di tale documento e la sua pubblicazione adempimenti strumentali a consentire ai terzi (e non certamente ai soggetti incaricati della gestione e del controllo sulla società) la conoscenza dei dati contabili.

Ai fini della quantificazione dei danni secondo il criterio del differenziale dei netti patrimoniali la situazione patrimoniale iniziale oggetto di raffronto va sempre depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Inoltre, le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche nei successivi bilanci posti in comparazione.

La sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale non preclude l'applicazione del termine previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. per il caso di fatti costituenti reato

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L’illecita riproduzione di un’opera figurativa all’interno di un DVD
Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell’esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di...

Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell'esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di riproduzione del medesimo o di altri diritti di utilizzazione economica dell'opera.

L'assenza della firma dell'autore sull'opera o comunque la sua indicazione a margine della medesima rileva esclusivamente ai fini della valutazione della condotta dolosa del reato di diffusione abusiva di immagini ma non ai fini della responsabilità risarcitoria, rispetto alla quale è sufficiente che sia dimostrata la negligenza nel non aver verificato la provenienza delle immagini prima della loro pubblicazione. In particolare, infatti, la diligenza richiesta per l'attività imprenditoriale di riproduzione e distribuzione su larga scala di opere comprende anche l'attenzione ed il rispetto della disciplina in materia di diritto d'autore.

Il conferimento a terzi dell'incarico di reperire le immagini e di procedere al loro montaggio all'interno di un'opera multimediale non esonera colui che ha conferito l'incarico dalle responsabilità conseguenti all'eventuale violazione dei diritti d'autore su tali opere.

Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti d'autore richiede la prova del danno, del dolo o della colpa, dei riflessi patrimoniali o morali del danno e del relativo nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio.

Il valore in sé dell'opera non rileva ai fini della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti dell'autore sulla medesima, atteso che la stessa si fonda sul duplice criterio alternativo della retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione ovvero del c.d. "prezzo del consenso. Secondo il primo criterio, i profitti direttamente realizzati dall'autore della violazione costituiscono un parametro di valutazione della pretesa risarcitoria. Sulla base del secondo criterio, invece, ci si avvale di una valutazione equitativa che vede quale riferimento minimale il prezzo che avrebbe avuto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa.

Qualora il titolare dei diritti d'autore violati non riesca a dimostrare l'esatta portata della violazione né i profitti da essa derivanti, è possibile operare una quantificazione meramente equitativa del pregiudizio da ristorare.

Quando la violazione dei diritti d'autore su di un opera figurativa si sia tradotta in una sua riproduzione all'interno di un'opera multimediale, occorre prendere in considerazione il lasso temporale in cui l'opera figurativa viene mostrata all'interno dell'opera multimediale, nonché la diffusione di quest'ultima [Nel caso di specie, il Tribunale - ai fini del risarcimento del danno patrimoniale - ha considerato che l'illecita riproduzione del dipinto all'interno del DVD durava soltanto per pochi secondi e che lo stesso, in via di approssimazione, era stato vista da qualche migliaio di persone].

Il diritto morale dell'autore costituisce quella ricompensa non economica che consiste nell'essere riconosciuto presso il pubblico indistinto come il soggetto che ha realizzato quell'opera con il proprio apporto originale e creativo.

Il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto morale dell'autore può anche essere quantificato secondo equità.

L'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dalla violazione dei diritti dell'autore sull'opera costituisce un debito di valore e, pertanto, lo stesso è soggetto ad interessi e rivalutazione monetaria.

 

 

 

 

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