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Tribunale di Palermo, 6 Ottobre 2025

Revoca dell’amministratore di s.r.l. per omesso deposito dei bilanci senza previa ispezione giudiziale

Tribunale di Palermo, 6 Ottobre 2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l. per omesso deposito dei bilanci senza previa ispezione giudiziale

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. il tribunale può revocare l’amministratore e nominare un amministratore giudiziario senza disporre l’ispezione, che diviene superflua, quando la mancata redazione e il mancato deposito dei bilanci di due esercizi consecutivi siano documentati dai solleciti dei soci rimasti senza riscontro e l’amministratore, rimasto contumace, ometta di fornire la prova contraria producendo i bilanci stessi.

La mancata predisposizione e il mancato deposito dei bilanci d’esercizio integrano una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., significativa di una conduzione opaca e disordinata, e sono dannosi per la società, perché l’assenza di una rendicontazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale, in mancanza di informazioni societarie ufficiali, disincentiva i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con essa; ne derivano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario [per diciotto mesi, con il compito di predisporre i bilanci mancanti].

Il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c., applicabile alla società a responsabilità limitata in forza del rinvio dell’art. 2477, comma 6, c.c., tutela la minoranza e la società e consente all’autorità giudiziaria di ripristinare la correttezza della gestione quando vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, commesse in violazione dei doveri e idonee ad arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Il controllo resta estraneo al merito e all’opportunità delle scelte gestorie, salvo che queste risultino palesemente irragionevoli o negligenti.

Nella formulazione vigente dell’art. 2409 c.c. rilevano soltanto le violazioni dei doveri degli amministratori idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, mentre restano irrilevanti quelle relative al corretto svolgimento della vita della compagine sociale e ai diritti di partecipazione e informazione dei soci. Le irregolarità devono inoltre riguardare la sfera societaria, con esclusione di quella personale degli amministratori, essere attuali, sicché nessun provvedimento può essere adottato quando abbiano esaurito ogni effetto, e avere carattere dannoso, consistendo nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative idonee a provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali, ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., unita al requisito della gravità, impone che si tratti di fatti altrimenti ineliminabili. Il relativo accertamento richiede elementi di sicuro affidamento che, pur senza assurgere al livello di prova piena, presentino riscontri obiettivi ulteriori rispetto al mero sospetto; restano insufficienti mere supposizioni o rilievi critici indimostrati.

Nei procedimenti di volontaria giurisdizione caratterizzati dal contrasto tra posizioni contrapposte, come il procedimento ex art. 2409 c.c., le spese si regolano secondo il principio di soccombenza dell’art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell’amministratore revocato, anche in favore del socio intervenuto in adesione alle domande dei ricorrenti.

Data Sentenza: 06/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Francesco Paolo Torrasi
Registro: RVG 3105 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Pietro Corapi
Pietro Corapi

Avvocato specializzato nell'assistenza alle imprese in diritto societario, civile, commerciale, crisi di impresa e misure di prevenzione CAM. Cultore della materia di diritto commerciale presso l'Università della Calabria.

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