Nell’azione di responsabilità promossa contro gli organi sociali della società incorporante per aver deliberato la fusione sulla base di bilanci dell’incorporata che esponevano dati contabili erronei, il danno risarcibile coincide con il pregiudizio specificamente collegato alla condotta contestata [minori attività e maggiori passività emerse dalla rettifica dei dati contabili dell’incorporata] e resta escluso che coincida con una singola posta passiva dell’incorporata nella quale l’incorporante sia subentrata [debito verso la capogruppo], perché in essa la società sarebbe comunque subentrata anche in presenza di dati contabili corretti e perché la fusione, determinando una successione universale, comporta il passaggio sia delle poste passive sia di quelle attive e degli ulteriori benefici, che vanno parimenti considerati.
Nella fusione per incorporazione tra società interamente possedute dallo stesso socio, i sindaci dell’incorporante che non facciano parte degli organi dell’incorporata o della controllante sono tenuti a esaminare i bilanci e la situazione patrimoniale dell’incorporanda messi a loro disposizione, e restano esonerati dalla revisione critica dei relativi dati contabili, che presuppone documentazione non disponibile a soggetti esterni all’incorporata, salvo che emergano chiari indici rivelatori della falsità di determinate voci di bilancio. Imporre loro la verifica di ogni posta equivarrebbe a pretendere una sostanziale due diligence su tutte le voci del bilancio di altra società. Gli stessi limiti valgono per l’amministratore dell’incorporante estraneo agli organi dell’incorporata e della capogruppo, che disponga dei soli dati informativi forniti ai sindaci.
Gli amministratori che siedono contemporaneamente negli organi amministrativi dell’incorporante e dell’incorporata, o dell’incorporante e della capogruppo che redige il bilancio consolidato del gruppo, dispongono della documentazione necessaria a valutare criticamente il bilancio dell’incorporata e a rilevarne le erronee contabilizzazioni; nei loro confronti è pertanto configurabile l’inadempimento per aver deliberato la fusione senza rilevare le rettifiche necessarie. Si presume la conoscenza di tali dati anche in capo all’amministratore cessato dalla carica nell’incorporata pochi mesi prima della delibera di fusione che sieda nell’organo amministrativo della capogruppo.
La condotta degli organi sociali nella decisione di procedere alla fusione va valutata con un giudizio ex ante, restando insindacabili le scelte di merito gestorio salvo che risultino assolutamente irragionevoli; il sindacato riguarda le modalità di acquisizione delle informazioni preventive necessarie ad assumere la decisione. È contraria ai principi di corretta amministrazione la fusione con una società i cui dati contabili evidenzino una forte eccedenza delle passività sulle attività, mentre resta legittima la fusione con una società in perdita sorretta da ragioni di merito gestorio, poiché manca un principio generale che ammetta le fusioni soltanto tra società floride.
Il procedimento semplificato previsto dall’art. 2505 c.c. è applicabile in via interpretativa anche alla fusione per incorporazione tra società interamente possedute dal medesimo socio, con esonero dell’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale e dalla relazione degli esperti; la conseguente riduzione della documentazione a disposizione dei sindaci circoscrive il controllo da essi esigibile sull’operazione.
La messa in liquidazione di una società partecipata dall’incorporanda e il licenziamento dei suoi dipendenti sono di per sé privi di valore sintomatico della crisi e dell’inesigibilità dei crediti vantati nei suoi confronti, la cui valutazione dipende dalle ragioni dello scioglimento.
La società di revisione convenuta in qualità di revisore dell’incorporante risponde dei soli inadempimenti riferibili a tale incarico; l’omesso esame della documentazione contabile dell’incorporata potrebbe rilevare nella diversa veste di revisore del bilancio consolidato della controllante, che deve essere specificamente dedotta in giudizio.
I provvedimenti resi nei giudizi di opposizione allo stato passivo producono effetti soltanto ai fini del concorso, ai sensi dell’art. 96 l. fall., e sono privi di efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore nei confronti degli stessi soggetti [sindaci e revisore].
Quando il giudice istruttore abbia differito la prima udienza ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c., il rispetto dei termini a comparire va verificato con riferimento alla nuova udienza, e la notificazione della citazione eseguita dopo l’udienza originariamente indicata resta valida se rispetta tali termini.
La pendenza di un procedimento penale a carico dei convenuti per gli stessi fatti è inidonea a giustificare la sospensione necessaria del giudizio civile di responsabilità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in mancanza di prova della costituzione di parte civile della curatela attrice.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo assicuratore chiamato in garanzia dal convenuto sono poste a carico dell’attore soccombente, salvo che la chiamata risulti manifestamente infondata o arbitraria; tale carattere manca quando la validità o l’operatività della clausola claims made della polizza sia controversa.
La maggiorazione del compenso per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione è rimessa al potere discrezionale del giudice e può essere negata quando gli scritti difensivi siano privi di collegamenti ai documenti depositati.
L’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal curatore è di per sé inidonea a integrare la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che richiede anche l’allegazione dei pregiudizi subiti dalla parte istante.