Anche quando la perdita riduca il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea di s.r.l. chiamata a deliberare la riduzione e la contestuale ricostituzione del capitale ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. deve disporre della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale prevista dall’art. 2482-bis, commi 2 e 3, c.c., che deve dare conto anche dei risultati positivi maturati dopo la chiusura dell’esercizio; è pertanto invalida la delibera adottata senza tale relazione e in mancanza del presupposto della perdita, quando una plusvalenza realizzata prima dell’assemblea [vendita di un’imbarcazione sociale] sarebbe stata idonea a coprire integralmente il deficit, e l’invalidità si estende alla collegata delibera di ricostituzione del capitale.
Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale è legittimato a far valere la nullità della delibera di approvazione del bilancio da cui l’operazione è derivata, perché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione è diretta al ripristino della qualità di socio.
La correttezza delle appostazioni di bilancio va verificata in base all’effettività delle operazioni sottostanti e non alla mera corrispondenza con le annotazioni contabili, sicché è correttamente iscritto il credito verso il socio per i decimi non versati quando il versamento eseguito da altro socio anche per suo conto sia stato prelevato dallo stesso versante il giorno successivo e non sia stato reso pubblico nel registro delle imprese.
Il mancato esercizio delle facoltà derogatorie introdotte dalla disciplina emergenziale [rivalutazione dei beni d’impresa, sospensione degli ammortamenti, rinvio delle misure sul capitale] non rende invalido il bilancio; nella micro-impresa esonerata dalla nota integrativa non è obbligatorio dare conto dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che non incidono sui valori di bilancio [vendita di un cespite con realizzo di plusvalenza].
La violazione del diritto del socio di consultare i documenti sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non determina di per sé l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, e i vizi informativi relativi alla convocazione rilevano ai fini della nullità soltanto quando l’assemblea sia convocata «al buio».
Non integra abuso della maggioranza l’approvazione di un bilancio correttamente redatto che, rinunciando alle misure derogatorie emergenziali, faccia emergere la perdita, quando la socia di minoranza sia stata posta in grado di partecipare alla successiva ricapitalizzazione a parità di condizioni.
È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio la cui nota integrativa ometta le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. sulla formazione e sulle utilizzazioni dei fondi, sulle variazioni delle voci dell’attivo e del passivo e sui costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali, o non motivi la riclassificazione di poste che rende il bilancio non comparabile con quello dell’esercizio precedente, nonché quella che compensi crediti e debiti in violazione dell’art. 2423-ter, ultimo comma, c.c. od ometta di svalutare crediti di dubbia esigibilità, anche quando la legge preveda la responsabilità sussidiaria dei comuni soci per il loro pagamento [società d’ambito per la gestione dei rifiuti in liquidazione]; la nullità può essere dichiarata con riferimento alle singole poste viziate.
La violazione dei principi di redazione del bilancio non determina la nullità della deliberazione di approvazione quando difetti il requisito della rilevanza, perché l’errore non incide in modo significativo sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari dell’informazione [duplicazione dei valori parziali delle immobilizzazioni immateriali con totale corretto; omessa ripetizione dei coefficienti di ammortamento rimasti invariati; compensazione di partite di modesta entità].
Nella società in liquidazione non deve essere iscritto il fondo per costi e oneri della liquidazione quando, per la prosecuzione dell’attività imposta dalla legge, tali costi non possano essere previsti né quantificati attendibilmente; alla società già sciolta all’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 non si applicano gli obblighi di relazione sul governo societario e di programmi di valutazione del rischio di crisi previsti dagli artt. 6 e 14 del medesimo decreto, che presuppongono una società in attività.
È inammissibile l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione del bilancio per effetto dell’approvazione dei bilanci successivi non impugnati, quando sia sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale e fondata su documenti prodotti soltanto con tale atto.
È legittima la revoca del contributo pubblico cofinanziato da fondi europei quando il beneficiario non dimostri di aver eseguito i pagamenti delle spese ammesse entro il termine del bando con le modalità tracciabili e con la documentazione giustificativa prescritte dal bando e dalle linee guida da esso richiamate; non sono idonee a tale fine le fatture quietanzate prive della prova del pagamento tracciabile e della dichiarazione liberatoria del fornitore, né le copie semplici di mandati di pagamento prive della sottoscrizione e della quietanza del tesoriere [contributo per la ristrutturazione delle banchine di un porto peschereccio erogato a un comune].
Il recupero di contributi pubblici erogati e poi revocati può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 46/1999, senza necessità dell’ingiunzione fiscale.
La diffusione gratuita on line della registrazione integrale di uno spettacolo teatrale senza il consenso degli artisti interpreti ed esecutori [pubblicazione su YouTube durante l’emergenza sanitaria] fa sorgere il loro diritto all’equo compenso ai sensi dell’art. 80 l. 633/1941, che spetta nei confronti di chiunque diffonda le prestazioni anche senza scopo di lucro, sicché è irrilevante l’assenza di vantaggi economici per chi le ha diffuse; la clausola con cui l’artista si impegna a partecipare senza compenso a riprese e riproduzioni audiovisive per usi e scopi propri del teatro e a trasmissioni promozionali non comprende la comunicazione e la diffusione al pubblico delle prestazioni.
Il regista e l’aiuto regista rientrano tra gli artisti interpreti ed esecutori ai fini dell’art. 80 l. 633/1941, perché eseguono e interpretano l’opera sostenendo una parte di notevole importanza artistica; in mancanza di criteri legali l’equo compenso è liquidato in via equitativa, assumendo come parametro il compenso previsto dalla contrattazione collettiva per la trasmissione televisiva dello spettacolo e considerando il tempo trascorso e la persistente accessibilità delle registrazioni.
La SIAE, quale organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, è estranea alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e non è quindi tenuta a manlevare l’ente che abbia diffuso le prestazioni artistiche senza il loro consenso.
Le riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico sono atti unilaterali con funzione di contestazione e di prenotazione della pretesa economica, che diviene esigibile soltanto con l’approvazione del conto finale e comunque con la conclusione del rapporto; prima di tale momento l’appaltatore può ottenere l’accertamento della consistenza delle riserve, ma non la condanna al pagamento delle relative somme né la restituzione delle penali illegittimamente applicate [appalto di servizi di raccolta dei rifiuti ancora in corso].
La riserva è tempestiva quando sia iscritta nel primo atto idoneo a rendere evidente, secondo l’ordinaria diligenza e buona fede, la rilevanza causale del fatto dannoso [sottoscrizione della perizia di variante che riduce prestazioni e compenso], e non nel precedente verbale in cui le parti si erano limitate a esaminare la possibilità di ridurre i servizi; il ribasso d’asta si applica al costo complessivo della prestazione e non può essere utilizzato per ridurre i soli costi della manodopera, mentre l’appaltatore non ha diritto ai costi di variazioni non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie relative a contratti pubblici di servizi di rilevanza comunitaria è funzionale e inderogabile, sicché non opera la clausola del capitolato che individua un diverso foro competente.
Le fotografie prive di carattere creativo, che esprimono la competenza tecnica e la professionalità dell’autore, sono tutelate come fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941 quando rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 della stessa legge, che possono risultare dalla pubblicazione delle immagini sul sito del fotografo o del cessionario dei diritti con l’indicazione dell’autore, del nome, del codice e dell’anno di produzione [vedute aeree delle isole Eolie riprodotte su magneti venduti come oggetti ricordo].
La messa in vendita di prodotti che riproducono fotografie altrui senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico viola gli artt. 12 e 88 l. 633/1941 anche quando i prodotti siano stati acquistati da un fornitore terzo, perché l’art. 156 della stessa legge consente di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione sia da parte del suo autore sia da parte dell’intermediario e la fornitura del terzo sarebbe comunque illegittima; l’acquisto da terzi deve inoltre essere provato con documenti che consentano di identificare i prodotti forniti, e il periculum in mora sussiste quando la commercializzazione prosegua dopo le diffide, per il rischio di deprezzamento delle immagini e di ulteriori perdite economiche, giustificando l’inibitoria e l’ordine di distruzione del materiale ai sensi degli artt. 158 e 163 l. 633/1941.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 la domanda cautelare fondata sulla violazione dei diritti d’autore e connessi su immagini fotografiche, e non sull’inadempimento di un accordo commerciale tra le parti, perché la competenza va verificata in base alla prospettazione della domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto; la materia del diritto d’autore non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ciascun comproprietario di una partecipazione di s.r.l., che può esercitarlo individualmente senza passare per il rappresentante comune previsto dall’art. 2468, comma 5, c.c., perché si tratta di un potere servente e strumentale che prescinde dalla frazione di capitale posseduta ed è funzionale a impartire consapevoli istruzioni al rappresentante comune, al quale restano riservati il voto in assemblea e l’impugnazione delle delibere [comproprietaria per un terzo di una quota pari al settanta per cento del capitale].
La morte del rappresentante comune della partecipazione in comproprietà, sopravvenuta nel corso del procedimento cautelare promosso da uno dei comproprietari per l’esercizio del diritto di consultazione, non determina l’interruzione del processo quando egli non sia parte del giudizio.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una società consortile a responsabilità limitata e una socia sulla misura della contribuzione ai costi sostenuti dalla società nella gestione di un appalto, perché la società che assume scopo consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. conserva la disciplina del tipo prescelto e resta soggetta alle norme sulle società a responsabilità limitata, che possono essere derogate soltanto ove incompatibili con profili essenziali del fenomeno consortile.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che attribuisce la nomina degli arbitri alle società socie [arbitrato irrituale con arbitri amichevoli compositori nominati da ciascuna socia], perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c., impone inderogabilmente che la nomina sia affidata a un soggetto estraneo alla società, e la clausola non può essere integrata in via automatica con le regole dell’arbitrato societario, che imporrebbe alle parti un procedimento da esse non scelto in contrasto con il principio volontaristico su cui si fonda l’arbitrato.
La sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. può essere parziale, per simmetria con il potere di concedere la provvisoria esecuzione limitatamente a una parte delle somme previsto dall’art. 648 c.p.c. e in coerenza con gli artt. 283 e 431 c.p.c.; i gravi motivi vanno valutati anzitutto alla stregua della verosimiglianza dei motivi di opposizione [sospensione limitata alle fatture di conguaglio dei costi prive di analitica rendicontazione].
Il bilancio approvato dall’assemblea costituisce prova dei crediti della società nei confronti dei soci soltanto quando tali crediti vi siano chiaramente indicati.
Il termine «biga», che nel settore della panificazione indica un preimpasto e ha natura descrittiva rispetto al prodotto pizza, ha piena capacità distintiva per i servizi di ristorazione e in particolare per le pizzerie, trattandosi di parola estranea al lessico comune; ne consegue che il suo inserimento nell’insegna di un’attività concorrente di ristorazione da asporto [«La Biga pizza street»] integra contraffazione del marchio registrato di cui costituisce il nucleo distintivo e può determinare confusione sul mercato, senza che valga a escluderla la deduzione dell’uso descrittivo del metodo di preparazione, quando il termine sia inserito nell’insegna in funzione distintiva dell’attività.
Con l’inibitoria cautelare dell’uso del segno contraffatto il giudice può ordinare il trasferimento al titolare del marchio del nome a dominio che lo riproduce e fissare una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della prosecuzione della condotta nonostante la diffida, mentre la pubblicazione del provvedimento può essere riservata al merito quando la sua finalità preventiva sia già perseguita con l’inibitoria.
In caso di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale il periculum in mora è in re ipsa, per la notevole e imprevedibile capacità espansiva del pregiudizio e la difficoltà di provarne le dimensioni, e la condotta plurioffensiva legittima la tutela cautelare strumentale tanto all’azione di contraffazione quanto a quella di concorrenza sleale.
Anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria è ammissibile il ricorso cautelare proposto ante causam davanti al giudice ordinario per la sospensione della delibera di esclusione del socio, perché l’art. 838 ter, comma 4, c.p.c., richiamando l’art. 818 c.p.c., lascia al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. la potestà cautelare fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio; escluderla prima della domanda di arbitrato lascerebbe priva di tutela la parte nello spazio che precede il procedimento arbitrale. La conclusione è confermata dall’art. 669 octies, comma 8, c.p.c., che sottrae all’inefficacia per estinzione del giudizio di merito i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni societarie.
In difetto di specifiche previsioni statutarie o legali, la comunicazione della delibera di esclusione del socio non richiede particolari formalità ed è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a portarla a sua conoscenza. Se inviata per raccomandata non ritirata, la delibera entra nella sfera di conoscibilità del socio con l’avviso di giacenza e la comunicazione si perfeziona alla scadenza del termine di giacenza, dal quale decorre il termine statutario per l’opposizione.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto stimatore ai sensi dell’art. 2473, co. 3, c.c., promosso dal socio receduto di società a responsabilità limitata in mancanza di accordo sulla determinazione del valore della partecipazione, non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall’art. 2437-ter c.c., dettato per le società per azioni, trattandosi di disposizione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.
Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. è finalizzato esclusivamente all’integrazione ab externo del contenuto del rapporto mediante la determinazione del quantum ad opera di un terzo esperto imparziale, restando estranee al suo ambito le contestazioni inerenti alla concreta quantificazione della quota o alla sussistenza di poste attive o passive incidenti sul valore della partecipazione, che potranno eventualmente essere fatte valere in sede contenziosa solo mediante impugnazione della perizia per manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.
Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.
In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.