Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, che non può farsi coincidere con la delibera di scioglimento quando questa contenga soltanto un generico riferimento alla crisi del settore e l’ultimo bilancio depositato esponga un patrimonio netto positivo, mentre la prescrizione dell’azione sociale decorre dalla cessazione dalla carica; quando i fatti contestati integrino gli estremi della bancarotta per distrazione si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., il più lungo termine previsto per il reato, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, senza che occorra un previo accertamento in sede penale, perché il giudice civile può verificare la sussistenza della fattispecie sulla base delle prove disponibili [sottrazione della cassa contanti e delle rimanenze di magazzino].
La regola dell’insindacabilità delle scelte di gestione non si applica alla vendita sottocosto della merce che, in controtendenza rispetto ai ricarichi applicati negli esercizi precedenti, non sia giustificata dall’obsolescenza dei beni, esclusa dalla costanza della durata media di giacenza in magazzino, né da una logica liquidatoria, quando il patrimonio netto della società sia ancora positivo, perché si tratta di una scelta manifestamente irragionevole; il danno corrisponde alla differenza tra quanto incassato e quanto la società avrebbe ricavato vendendo la merce almeno al costo d’acquisto [chiusura dei punti vendita di abbigliamento prima della messa in liquidazione, con ricarico negativo superiore al trenta per cento].
Viola la regola della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c., che opera anche al di fuori delle procedure concorsuali e impone agli amministratori di rifiutare il rimborso quando i presupposti ricorrono sia al momento del finanziamento sia al momento della richiesta di restituzione, l’amministratore che rimborsi a sé stesso, quale socio, finanziamenti erogati quando la società versava già in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, per l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, valutabile anche alla luce dei parametri degli artt. 2412 e 2545-quinquies c.c.; rilevano tutti i rimborsi eseguiti in tale situazione e non soltanto quelli dell’anno anteriore al fallimento, e il danno corrisponde al loro importo quando i crediti chirografari ammessi al passivo superino l’attivo fallimentare.
Le schede contabili redatte e sottoscritte dall’amministratore e dal liquidatore per rendere il conto al curatore costituiscono prova contro di loro dei fatti dichiarati, e in particolare della consistenza della cassa contanti, circostanza priva di contenuto valutativo, sicché risponde della distrazione l’amministratore che dichiari di avere impiegato le somme anche per spese personali senza provarne la destinazione a fini sociali, e il liquidatore risponde della differenza tra il saldo di cassa da lui annotato e quello indicato dall’amministratore alla data della messa in liquidazione; l’annotazione delle rimanenze da parte del liquidatore, riferita a un periodo successivo alla cessazione dell’amministratore, non prova invece contro quest’ultimo, e in mancanza di un verbale di consegna con inventario e di altri elementi va ritenuta veritiera la dichiarazione del liquidatore di non avere ricevuto le giacenze.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che restano distinte quanto a onere della prova, criteri di determinazione del danno e decorrenza della prescrizione; nell’azione sociale il curatore deve allegare le violazioni dei doveri e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare l’osservanza dei doveri, ferma l’insindacabilità delle scelte che non risultino ex ante manifestamente avventate o imprudenti.
Il debito risarcitorio dell’amministratore ha natura di debito di valore anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, sicché sulla somma rivalutata annualmente spettano gli interessi dalla data del fallimento fino alla sentenza, che converte il debito di valore in debito di valuta; quando i fatti contestati siano riconducibili a un’ipotesi di reato l’imposta di registro va prenotata a debito e recuperata nei confronti dei soccombenti.